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La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore

Scritto da: Marco Accossano - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore

I contratti di locazione ad uso abitativo sono oggi disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n.431 (se stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e quindi ormai praticamente la totalità dei contratti di locazione). La loro durata non può essere inferiore a quattro anni (art.2, comma 1,), oppure a tre anni nelle ipotesi di contratti stipulati sulla base di accordi locali (art.3, comma 4), ma in entrambe le ipotesi il locatore alla prima scadenza non può dare disdetta se non per uno dei seguenti motivi, indicati nell'art.3, comma 1, della legge 431/1998:

a) qualora intenda destinare l'immobile locato ad uso abitativo, ovvero commerciale, artigianale o professionale, in suo favore od in favore dl coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado (lett. a);

b) qualora il locatore - se persona giuridica, società o ente pubblico o con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, cultuali o di culto - intenda destinare l'immobile all'esercizio di attività dirette a perseguire le proprie finalità e contemporaneamente offra al conduttore altro immobile di cui abbia la piena disponibilità (lett. b);

c) qualora il conduttore abbia la piena disponibilità di altro alloggio libero e nello stesso comune ove è posto l'immobile locato (lett. c);

d) qualora l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito, ovvero del quale debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili (lett. d);

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, la demolizione, la radicale trasformazione ovvero, se l'immobile locato è posto all'ultimo piano, qualora il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge per la cui esecuzione sia indispensabile, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile (lett. e);

f) qualora il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, salvo il caso di legittima successione nel contratto di locazione (lett. f);

g) quando il locatore intenda venere l'immobile a terzi e non sia proprietario di altri immobili abitativi oltre al proprio, ipotesi nella quale è però previsto il diritto di prelazione in favore del conduttore si sensi degli artt.38 e 39 legge 392/1978 (lett. g).

L'elenco ha carattere tassativo, il che significa che se la disdetta non rientra esattamente in uno dei casi previsti è nulla, cioè non è produttiva di alcun effetto. Se inoltre il locatore ha riacquistato la disponibilità dell'immobile per effetto dell'illegittimo esercizio del potere di disdetta, è tenuto a corrispondere al conduttore un risarcimento non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

Occorre pertanto prestare molta attenzione da parte del conduttore, qualora riceva disdetta dal contratto di locazione alla prima scadenza per uno dei motivi sopra elencati, al comportamento del locatore successivo alla liberazione dell'immobile, per verificare se effettivamente il locatore ha poi eseguito le attività per le quali ha dato disdetta.

Analogamente, qualora il locatore proponga azione di sfratto (intimazione di licenza per finita locazione) il conduttore potrebbe già paralizzarne l'azione eccependo l'illegittimo esercizio del potere di disdetta dal contratto alla prima scadenza.





Pubblicato da:


Marco Accossano

Avvocato civilista a Milano