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La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore

Scritto da: Marco Accossano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore

I contratti di locazione ad uso abitativo sono oggi disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n.431 (se stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e quindi ormai praticamente la totalità dei contratti di locazione). La loro durata non può essere inferiore a quattro anni (art.2, comma 1,), oppure a tre anni nelle ipotesi di contratti stipulati sulla base di accordi locali (art.3, comma 4), ma in entrambe le ipotesi il locatore alla prima scadenza non può dare disdetta se non per uno dei seguenti motivi, indicati nell'art.3, comma 1, della legge 431/1998:

a) qualora intenda destinare l'immobile locato ad uso abitativo, ovvero commerciale, artigianale o professionale, in suo favore od in favore dl coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado (lett. a);

b) qualora il locatore - se persona giuridica, società o ente pubblico o con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, cultuali o di culto - intenda destinare l'immobile all'esercizio di attività dirette a perseguire le proprie finalità e contemporaneamente offra al conduttore altro immobile di cui abbia la piena disponibilità (lett. b);

c) qualora il conduttore abbia la piena disponibilità di altro alloggio libero e nello stesso comune ove è posto l'immobile locato (lett. c);

d) qualora l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito, ovvero del quale debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili (lett. d);

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, la demolizione, la radicale trasformazione ovvero, se l'immobile locato è posto all'ultimo piano, qualora il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge per la cui esecuzione sia indispensabile, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile (lett. e);

f) qualora il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, salvo il caso di legittima successione nel contratto di locazione (lett. f);

g) quando il locatore intenda venere l'immobile a terzi e non sia proprietario di altri immobili abitativi oltre al proprio, ipotesi nella quale è però previsto il diritto di prelazione in favore del conduttore si sensi degli artt.38 e 39 legge 392/1978 (lett. g).

L'elenco ha carattere tassativo, il che significa che se la disdetta non rientra esattamente in uno dei casi previsti è nulla, cioè non è produttiva di alcun effetto. Se inoltre il locatore ha riacquistato la disponibilità dell'immobile per effetto dell'illegittimo esercizio del potere di disdetta, è tenuto a corrispondere al conduttore un risarcimento non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

Occorre pertanto prestare molta attenzione da parte del conduttore, qualora riceva disdetta dal contratto di locazione alla prima scadenza per uno dei motivi sopra elencati, al comportamento del locatore successivo alla liberazione dell'immobile, per verificare se effettivamente il locatore ha poi eseguito le attività per le quali ha dato disdetta.

Analogamente, qualora il locatore proponga azione di sfratto (intimazione di licenza per finita locazione) il conduttore potrebbe già paralizzarne l'azione eccependo l'illegittimo esercizio del potere di disdetta dal contratto alla prima scadenza.




Avv. Marco Accossano - Avvocato civilista a Milano

Avvocato dal 1994, collaboratore di primari studi legali di Genova e Milano, Cassazionista dal 2007. Dal 2010 titolare di proprio studio legale a Milano. Competenze nel diritto civile, societario, appalti, diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, cessione e affitto di azienda, problematiche societarie, analisi dei crediti in sofferenza, responsabilità professionale e di amministratori e liquidatori di società, ampia esperienza nel contenzioso civile anche di legittimità, nella contrattualistica, locazioni uso abitativo e commerciale, arbitrati ed ADR. Dal 2016 giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Torino.




Marco Accossano

Esperienza


Diritto condominiale

Ho patrocinato numerose cause in materia condominiale sia dalla parte dei condòmini che dalla parte del condominio. Ho approfondita conoscenza sulle cause di nullità e annullabilità delle delibere condominiali, sui doveri e le responsabilità dell'amministratore di condominio, sulle procedure corrette di affidamento e gestione dei lavori condominiali e sui compiti e le funzioni degli organi consultivi dei condomini.


Locazioni

Ho maturato approfondita conoscenza della materia grazie alla numerosa casistica affrontata, sia dalla parte del conduttore che del locatore, con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e non abitativo, ed alle problematiche relativi agli affitti e cessioni di aziende


Sfratto

Ho maturato approfondita conoscenza della materia grazie alla numerosa casistica affrontata, sia dalla parte del conduttore che del locatore, con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e non abitativo.


Altre categorie:

Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Tutela dei minori, Gratuito patrocinio, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Notifica via pec e successione a titolo particolare nel diritto controverso

Il Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore

Commento apparso sul Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore ad una interessante sentenza della Corte di Appello di Torino della quale sono estensore

Esperienza di lavoro

Avvocato cassazionista - Studio Legale

Dal 10/2007 - lavoro attualmente qui

Ho maturato esperienza nel diritto civile, nella contrattualistica, nella consulenza alle aziende, nelle locazioni civili e commerciali, nell'affitto e cessione di azienda, nella tutela dei diritti dei consumatori, patrocinando con successo molte controversie anche avanti alla Corte di Cassazione

Titolo professionale

Giudice Ausiliario presso la Corte di Appello

Ministero della Giustizia - 6/2016

Dopo il superamento di un concorso per titoli sono stato nominato Giudice Ausiliario presso la Corte di Appello di Torino. Sono parte dei collegi giudicanti quale relatore ed estensore di sentenze oppure anche quale componente semplice del collegio. Ho imparato a vedere le controversie dalla parte del magistrato, esperienza che consente, dalla parte dell'avvocato, di avere una migliore percezione di come impostare ed affrontare ogni tipo di situazione e, sul piano della contrattualistica, a vedere meglio i possibili problemi e le relative soluzioni, per evitare quanto più possibile il sorgere di un contenzioso giudiziario.

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