Pubblicazione legale:
La consulenza tecnica in mediazione: dall'inutilizzabilità alla programmazione strategica
Come trasformare il vincolo di riservatezza in opportunità gestionale
La sentenza n. 1143/2025 del Tribunale di Padova rappresenta un momento di chiarificazione importante nella disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM), anche sulla scia di quanto già sottolineato da Cassa Forense nel richiamato articolo su CFNews. Tuttavia, accanto al principio della riservatezza e della sua deroga convenzionale, emerge una questione ancor più strategica: come e quando pianificare l'utilizzo della CTM nel contenzioso, trasformando il vincolo legale in una scelta consapevole e programmata già in fase di procedura alternativa.
1. Il punto fermo della sentenza: riservatezza salvo accordo
Il Tribunale di Padova si pronuncia in termini chiarissimi e senza margini di interpretazione. Nel caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo su controversia di appalto privato (rifacimento pavimentazione esterna), le parti avevano svolgimento una mediazione facoltativa, nel corso della quale era stata nominata un'esperta tecnica per l'esame dei lavori contestati.
La sentenza:
• richiama testualmente l'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, ove si prevede che "al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9";
• accerta che nessun accordo era stato verbalizzato in mediazione tra le parti circa l'utilizzo processuale della perizia;
• dichiara conseguentemente la perizia inutilizzabile nel giudizio, proprio in applicazione dell'art. 9 d.lgs. 28/2010 (dovere di riservatezza).
Con questa decisione, il Tribunale afferma che la regola generale non è la producibilità "tollerata" o il silenzio assenso, bensì il silenzio è equiparato al diniego: assenza di accordo = inutilizzabilità piena della CTM.
L'articolo su CFNews, aggiungendo ulteriori riflessioni al riguardo, sottolinea giustamente che:
il procedimento di mediazione è prevalentemente improntato alla riservatezza, e che va sempre in via principale applicato l'art. 9 del d.lgs. 28/2010, che sancisce un serrato obbligo di riservatezza sia in capo al mediatore, all'organismo e ai partecipanti, "in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite" durante lo stesso, compresa dunque la CTM
Questo passaggio è fondamentale perché cancella ogni dubbio residuo sulla natura "protetta" della CTM: non è un documento "potenzialmente" producibile, ma è uno strumento intrinsecamente riservato fino a diverso accordo.
2. L'elemento strategico: programmazione a monte della CTM
Qui emerge un aspetto che, pur presente nella decisione di Padova, acquista rilevanza massima quando si collochi in prospettiva gestionale: la scelta sulla producibilità della CTM non è un détail procedurale, ma una decisione strategica che va presa consapevolmente all'inizio della mediazione.
Secondo quanto sottolineato da Impresa & Consumo, il grande vantaggio della consulenza in mediazione risiede nella possibilità di scegliere l'esperto e avere certezza di tempi e dei costi preventivati all'atto della nomina. Ma questa opportunità di controllo si estende anche alla programmazione del destino della consulenza stessa.
In concreto, ciò significa:
Per l'avvocato che assiste il cliente in mediazione:
• valutare, sin dall'inizio, se la perizia tecnica servirà principalmente alla trattativa conciliativa (case in cui la riservatezza può rappresentare un vantaggio, creando uno spazio "protetto" per discutere dei risultati tecnici senza vincoli di utilizzabilità processuale) o se, al contrario, si prevede la necessità di farla valere in giudizio;
• qualora quest'ultima sia la prospettiva realistica, richiedere espressamente, al momento della nomina, l'accordo sulla producibilità in giudizio della relazione, facendolo verbalizzare nel verbale di mediazione;
• ove tale accordo non sia raggiunto o le parti se lo oppongano, valutare se proseguire comunque con la CTM (accettando il vincolo di riservatezza) o se ricorrere a strumenti alternativi (es. valutazione tecnica informale, riserva di ricorrere a CTU in giudizio, ecc.).
3. Il "doppio binario" della CTM e la decisione operativa
La combinazione tra la sentenza di Padova e gli articoli già pubblicati su CFNews e da Impresa & Consumo consente di tracciare un quadro nitido di quando la CTM operi in uno dei due "binari":
Primo binario: CTM riservata (assenza di accordo di producibilità)
• La relazione rimane protetta da riservatezza ex art. 9 d.lgs. 28/2010;
• non può essere utilizzata nel successivo giudizio;
• conserva una funzione esclusivamente conciliativa: serve cioè a supportare la negoziazione tra le parti in mediazione, permettendo loro di valutare, in uno spazio informale e protetto, la solidità tecnica delle rispettive posizioni;
• rappresenta un'occasione, per i legali, di acquisire "intelligence" tecnica utile per calibrare la strategia processuale, pur senza poter fondare il giudizio su di essa;
• comporta un vantaggio di segretezza strategica: se il perito tecnico individua debolezze nella posizione della propria parte, questa debolezza rimane confinata allo spazio mediativo e non rischia di divenire elemento probatorio contrario nel processo.
Secondo binario: CTM producibile (accordo esplicito)
• La relazione è producibile in giudizio, salvo il rispetto di adeguate forme di verbalizzazione dell'accordo;
• il giudice la valuta ex art. 116 c.p.c. come prova atipica, disponendo di piena discrezionalità sul peso probatorio da assegnarle;
• rappresenta un elemento di prova già disponibile nel fascicolo, potenzialmente in grado di ridurre o eliminare la necessità di una CTU;
• comporta un vantaggio di economia processuale e di certezza sui tempi di acquisizione della prova tecnica;
• richiede però di accettare la trasparenza: il risultato tecnico sarà esposto al contradittorio processuale e potrà essere criticato dalla controparte.
La sentenza di Padova, attraverso il rigetto della CTM utilizzata, dimostra che la scelta tra i due binari non è più una questione di interpretazione giurisprudenziale variabile, ma una regola legale ferma: non è riservatezza "teorica" con utilizzo "tollerato" di fatto, ma riservatezza legale e processuale piena, se manca l'accordo specifico.
4. Conclusioni: dalla riservatezza alla consapevolezza strategica
La sentenza del Tribunale di Padova n. 1143/2025, letta in continuità con gli articoli pubblicati su CFNews e Impresa & Consumo, consolida un messaggio definitivo: la consulenza tecnica in mediazione non è "riservata finché qualcuno non decide di utilizzarla", ma è riservata per sua natura legale, e diviene producibile solo e esclusivamente per accordo espresso delle parti, verbalizzato al momento della nomina dell'esperto.
Questo vincolo normativo, tuttavia, non rappresenta un limite sterile alla ricerca di soluzioni tecniche in mediazione. Al contrario, trasforma il vincolo di riservatezza in un'opportunità strategica: consente cioè di valorizzare la CTM come uno spazio protetto di valutazione tecnica, senza il rischio che il risultato si "trasformi" automaticamente in elemento di prova processuale.
La programmazione consapevole della CTM già in fase di mediazione – decidendo, sin dall'inizio, se vorrà essere riservata o producibile – rappresenta quindi un'esigenza di razionalità gestionale per l'avvocato che assiste il cliente, oltre che un dovere di informazione e trasparenza per il mediatore.
Solo con questa consapevolezza, e con questa pianificazione a monte, la consulenza tecnica in mediazione potrà realizzare pienamente il suo duplice potenziale: strumento di ausilio alla composizione alternativa quando la riservatezza lo protegge, e elemento probatorio disponibile e valutabile in giudizio quando le parti lo decidano consapevolmente.
Note alle fonti
Tribunale di Padova, sentenza n. 1143/2025, 21 luglio 2025, Giudice dott.ssa Margherita Longhi
CFNews (cfnews it) articolo "La consulenza tecnica in mediazione è riservata salvo diverso accordo", 12 gennaio 2026, con richiami all'art. 9 d.lgs. 28/2010 e all'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010
Impresa & Consumo (impresaconsumo it) articolo sulla CTM e la sentenza di Padova 1143/2025, con enfasi sulla possibilità di scegliere l'esperto e pianificare tempi e costi
Fonte: Impresa & Consumo - leggi l'articolo