Con esperienza pluriennale in diritto bancario, recupero crediti (anche massivo e NPL), responsabilità civile, diritto dei consumatori, contrattualistica e diritto del lavoro, unita a un’intensa attività in procedimenti monitori, esecuzioni e contenzioso ordinario, l’Avv. Marco Appetiti può essere considerato un civilista con preparazione solida e trasversale, capace di seguire l’intero ciclo di tutela dei diritti dei creditori e dei danneggiati.
Informazioni generali
L’Avv. Marco Appetiti è un avvocato con studio in Avezzano e L’Aquila e si occupa prevalentemente di diritto bancario, recupero crediti – anche massivo e NPL – e contenzioso civile, con esperienza consolidata in procedure monitorie, esecuzioni mobiliari e immobiliari e due diligence. Opera inoltre in ambito amministrativo, in particolare in materia di concorsi pubblici e finanziamenti pubblici. Come penalista ha seguito rilevanti processi per colpa medica.
Esperienza
Gli strumenti per la composizione della crisi d’impresa sono percorsi che consentono a imprese in difficoltà economica o finanziaria di affrontare la crisi, salvaguardando al massimo la continuità aziendale. Ogni strumento mira a evitare la chiusura immediata dell’impresa, a limitare le conseguenze negative su imprenditori, lavoratori e creditori e a favorire il ritorno alla normalità produttiva. Collaborando con uno staff tecnico particolarmente sviluppato e grazie alle competenze specifiche in diritto bancario, l'Avv. Marco Appetiti opera nella tutela del patrimonio personale e aziendale
La consulenza dell'Avv. Marco Appetiti in materia di appalti aiuta imprese e professionisti a partecipare con successo alle gare bandite da enti pubblici. Essa comprende: analisi del bando e dei requisiti di partecipazione; preparazione e controllo di tutta la documentazione; supporto nella compilazione delle offerte. Se l’ente pubblico prende decisioni ritenute illegittime, forniamo assistenza legale nell’analisi degli atti e delle motivazioni dell’ente, nella presentazione di ricorsi amministrativi o istanze di riesame e nella difesa durante il procedimento davanti agli organi della giustizia amministrativa.
Altre categorie
Malasanità e responsabilità medica, Negoziazione assistita, Mediazione, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto penale, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Privacy e GDPR, Arbitrato.
Credenziali
Avvocato - Malpractice sanitaria
Dal 1/2026 - lavoro attualmente quiMalpractice sanitaria Assistiamo e difendiamo i nostri clienti nei procedimenti civili per il risarcimento del danno da malpractice sanitaria, garantendo tutela sia a chi ha subito un danno sia ai professionisti sanitari chiamati a rispondere. Assistendo il danneggiato, lo affianchiamo in tutto il percorso processuale, aiutandolo a dimostrare la presenza di condotte errate o negligenti da parte di medici o strutture sanitarie, così da ottenere il giusto risarcimento. Se invece il cliente è un medico o una struttura sanitaria, ci occupiamo di sostenere le sue ragioni in giudizio, puntando a dimostrare l’assenza di responsabilità o, laddove necessario, a ridurre al minimo l’entità del risarcimento richiesto.
La consulenza tecnica in mediazione: dall'inutilizzabilità alla programmazione strategica
Impresa & ConsumoLa consulenza tecnica in mediazione: dall'inutilizzabilità alla programmazione strategica Come trasformare il vincolo di riservatezza in opportunità gestionale La sentenza n. 1143/2025 del Tribunale di Padova rappresenta un momento di chiarificazione importante nella disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM), anche sulla scia di quanto già sottolineato da Cassa Forense nel richiamato articolo su CFNews. Tuttavia, accanto al principio della riservatezza e della sua deroga convenzionale, emerge una questione ancor più strategica: come e quando pianificare l'utilizzo della CTM nel contenzioso, trasformando il vincolo legale in una scelta consapevole e programmata già in fase di procedura alternativa. 1. Il punto fermo della sentenza: riservatezza salvo accordo Il Tribunale di Padova si pronuncia in termini chiarissimi e senza margini di interpretazione. Nel caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo su controversia di appalto privato (rifacimento pavimentazione esterna), le parti avevano svolgimento una mediazione facoltativa, nel corso della quale era stata nominata un'esperta tecnica per l'esame dei lavori contestati. La sentenza: • richiama testualmente l'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, ove si prevede che "al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9"; • accerta che nessun accordo era stato verbalizzato in mediazione tra le parti circa l'utilizzo processuale della perizia; • dichiara conseguentemente la perizia inutilizzabile nel giudizio, proprio in applicazione dell'art. 9 d.lgs. 28/2010 (dovere di riservatezza). Con questa decisione, il Tribunale afferma che la regola generale non è la producibilità "tollerata" o il silenzio assenso, bensì il silenzio è equiparato al diniego: assenza di accordo = inutilizzabilità piena della CTM. L'articolo su CFNews, aggiungendo ulteriori riflessioni al riguardo, sottolinea giustamente che: il procedimento di mediazione è prevalentemente improntato alla riservatezza, e che va sempre in via principale applicato l'art. 9 del d.lgs. 28/2010, che sancisce un serrato obbligo di riservatezza sia in capo al mediatore, all'organismo e ai partecipanti, "in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite" durante lo stesso, compresa dunque la CTM Questo passaggio è fondamentale perché cancella ogni dubbio residuo sulla natura "protetta" della CTM: non è un documento "potenzialmente" producibile, ma è uno strumento intrinsecamente riservato fino a diverso accordo. 2. L'elemento strategico: programmazione a monte della CTM Qui emerge un aspetto che, pur presente nella decisione di Padova, acquista rilevanza massima quando si collochi in prospettiva gestionale: la scelta sulla producibilità della CTM non è un détail procedurale, ma una decisione strategica che va presa consapevolmente all'inizio della mediazione. Secondo quanto sottolineato da Impresa & Consumo, il grande vantaggio della consulenza in mediazione risiede nella possibilità di scegliere l'esperto e avere certezza di tempi e dei costi preventivati all'atto della nomina. Ma questa opportunità di controllo si estende anche alla programmazione del destino della consulenza stessa. In concreto, ciò significa: Per l'avvocato che assiste il cliente in mediazione: • valutare, sin dall'inizio, se la perizia tecnica servirà principalmente alla trattativa conciliativa (case in cui la riservatezza può rappresentare un vantaggio, creando uno spazio "protetto" per discutere dei risultati tecnici senza vincoli di utilizzabilità processuale) o se, al contrario, si prevede la necessità di farla valere in giudizio; • qualora quest'ultima sia la prospettiva realistica, richiedere espressamente, al momento della nomina, l'accordo sulla producibilità in giudizio della relazione, facendolo verbalizzare nel verbale di mediazione; • ove tale accordo non sia raggiunto o le parti se lo oppongano, valutare se proseguire comunque con la CTM (accettando il vincolo di riservatezza) o se ricorrere a strumenti alternativi (es. valutazione tecnica informale, riserva di ricorrere a CTU in giudizio, ecc.). 3. Il "doppio binario" della CTM e la decisione operativa La combinazione tra la sentenza di Padova e gli articoli già pubblicati su CFNews e da Impresa & Consumo consente di tracciare un quadro nitido di quando la CTM operi in uno dei due "binari": Primo binario: CTM riservata (assenza di accordo di producibilità) • La relazione rimane protetta da riservatezza ex art. 9 d.lgs. 28/2010; • non può essere utilizzata nel successivo giudizio; • conserva una funzione esclusivamente conciliativa: serve cioè a supportare la negoziazione tra le parti in mediazione, permettendo loro di valutare, in uno spazio informale e protetto, la solidità tecnica delle rispettive posizioni; • rappresenta un'occasione, per i legali, di acquisire "intelligence" tecnica utile per calibrare la strategia processuale, pur senza poter fondare il giudizio su di essa; • comporta un vantaggio di segretezza strategica: se il perito tecnico individua debolezze nella posizione della propria parte, questa debolezza rimane confinata allo spazio mediativo e non rischia di divenire elemento probatorio contrario nel processo. Secondo binario: CTM producibile (accordo esplicito) • La relazione è producibile in giudizio, salvo il rispetto di adeguate forme di verbalizzazione dell'accordo; • il giudice la valuta ex art. 116 c.p.c. come prova atipica, disponendo di piena discrezionalità sul peso probatorio da assegnarle; • rappresenta un elemento di prova già disponibile nel fascicolo, potenzialmente in grado di ridurre o eliminare la necessità di una CTU; • comporta un vantaggio di economia processuale e di certezza sui tempi di acquisizione della prova tecnica; • richiede però di accettare la trasparenza: il risultato tecnico sarà esposto al contradittorio processuale e potrà essere criticato dalla controparte. La sentenza di Padova, attraverso il rigetto della CTM utilizzata, dimostra che la scelta tra i due binari non è più una questione di interpretazione giurisprudenziale variabile, ma una regola legale ferma: non è riservatezza "teorica" con utilizzo "tollerato" di fatto, ma riservatezza legale e processuale piena, se manca l'accordo specifico. 4. Conclusioni: dalla riservatezza alla consapevolezza strategica La sentenza del Tribunale di Padova n. 1143/2025, letta in continuità con gli articoli pubblicati su CFNews e Impresa & Consumo, consolida un messaggio definitivo: la consulenza tecnica in mediazione non è "riservata finché qualcuno non decide di utilizzarla", ma è riservata per sua natura legale, e diviene producibile solo e esclusivamente per accordo espresso delle parti, verbalizzato al momento della nomina dell'esperto. Questo vincolo normativo, tuttavia, non rappresenta un limite sterile alla ricerca di soluzioni tecniche in mediazione. Al contrario, trasforma il vincolo di riservatezza in un'opportunità strategica: consente cioè di valorizzare la CTM come uno spazio protetto di valutazione tecnica, senza il rischio che il risultato si "trasformi" automaticamente in elemento di prova processuale. La programmazione consapevole della CTM già in fase di mediazione – decidendo, sin dall'inizio, se vorrà essere riservata o producibile – rappresenta quindi un'esigenza di razionalità gestionale per l'avvocato che assiste il cliente, oltre che un dovere di informazione e trasparenza per il mediatore. Solo con questa consapevolezza, e con questa pianificazione a monte, la consulenza tecnica in mediazione potrà realizzare pienamente il suo duplice potenziale: strumento di ausilio alla composizione alternativa quando la riservatezza lo protegge, e elemento probatorio disponibile e valutabile in giudizio quando le parti lo decidano consapevolmente. Note alle fonti Tribunale di Padova, sentenza n. 1143/2025, 21 luglio 2025, Giudice dott.ssa Margherita Longhi CFNews (cfnews it) articolo "La consulenza tecnica in mediazione è riservata salvo diverso accordo", 12 gennaio 2026, con richiami all'art. 9 d.lgs. 28/2010 e all'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010 Impresa & Consumo (impresaconsumo it) articolo sulla CTM e la sentenza di Padova 1143/2025, con enfasi sulla possibilità di scegliere l'esperto e pianificare tempi e costi
Avvocato - Diritto penale
Dal 1/2026 - lavoro attualmente quiDiritto penale Offriamo un’assistenza completa e qualificata sia alle vittime di reato sia a coloro che si trovano nella posizione di indagati o imputati. Seguiamo ogni cliente con attenzione e professionalità in tutte le fasi del procedimento penale, dalle indagini preliminari fino all’eventuale giudizio e, se necessario, alle impugnazioni. Per le vittime, tuteliamo i loro diritti e lavoriamo per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti. Per indagati e imputati, garantiamo una difesa accurata, valutando ogni elemento della vicenda e mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza per la miglior tutela possibile. La nostra priorità è offrire supporto concreto, umano e competente.
Avvocato - Privacy
Dal 1/2026 - lavoro attualmente quiPrivacy Supportiamo le aziende nella gestione delle richieste degli interessati, come l’accesso, la cancellazione o la rettifica dei dati, e affianchiamo il cliente anche in caso di violazioni (data breach). Quando si verifica una lesione dei diritti, interveniamo con la difesa giudiziale: assistiamo il cliente nei procedimenti civili per ottenere o contestare il risarcimento dei danni, tutelando sia chi subisce il danno sia chi viene chiamato in giudizio. Assistiamo e difendiamo anche nei procedimenti amministrativi dinanzi il Garante, garantendo una tutela completa e concreta del patrimonio informativo e della reputazione.
Avvocato - Appalti pubblici
Dal 1/2026 - lavoro attualmente quiAppalti pubblici La consulenza negli appalti aiuta imprese e professionisti a partecipare con successo alle gare bandite da enti pubblici. Essa comprende: analisi del bando e dei requisiti di partecipazione; preparazione e controllo di tutta la documentazione; supporto nella compilazione delle offerte. Se l’ente pubblico prende decisioni ritenute illegittime, forniamo assistenza legale nell’analisi degli atti e delle motivazioni dell’ente, nella presentazione di ricorsi amministrativi o istanze di riesame e nella difesa durante il procedimento davanti agli organi della giustizia amministrativa.
Avvocato - Crisi d’impresa
Dal 1/2026 - lavoro attualmente quiCrisi d’impresa Gli strumenti per la composizione della crisi d’impresa sono percorsi che consentono a imprese in difficoltà economica o finanziaria di affrontare la crisi, salvaguardando al massimo la continuità aziendale. Ogni strumento mira a evitare la chiusura immediata dell’impresa, a limitare le conseguenze negative su imprenditori, lavoratori e creditori e a favorire il ritorno alla normalità produttiva.
Avvocato - Procedure di sovraindebitamento
Dal 1/2026 - lavoro attualmente quiProcedure di sovraindebitamento Una procedura di sovraindebitamento è uno strumento legale che permette a persone, piccoli imprenditori, professionisti, imprese agricole o enti non fallibili che si trovano in una situazione di grave difficoltà economica (cioè che non riescono più a pagare regolarmente i propri debiti) di ristrutturare o estinguere i debiti con modalità e tempi sostenibili.
Superbonus e SAL a piè d’opera dalle prime opinioni alle conclusioni.
Consulenza Legale SuperbonusSuperbonus e SAL a piè d’opera dalle prime opinioni alle conclusioni. Il presente articolo analizza la questione della contabilizzazione nei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) di materiali e forniture presenti a piè d’opera ma non ancora installati. Lo Stato di Avanzamento Lavori Il SAL è uno strumento tecnico-contabile che certifica il livello di completamento delle opere previste. È fondamentale per la liquidazione degli acconti all’appaltatore, la garanzia di conformità normativa e fiscale, e il monitoraggio trasparente della gestione progettuale. Per essere conformi ai requisiti normativi e tecnici, i SAL devono riflettere esclusivamente le opere concluse, devono essere supportati da idonea documentazione, e devono garantire coerenza e trasparenza contabile. La contabilizzazione di materiali e forniture a piè d’opera non installati è un tema controverso con opinioni discordanti. Orientamenti Nel tempo, si sono sviluppati due orientamenti principali riguardo alla contabilizzazione di materiali e forniture a piè d’opera nei SAL: Orientamento permissivo: Questo orientamento consente l’inclusione nei SAL di materiali e forniture a piè d’opera, supportato da riferimenti normativi e prassi applicativa. Ad esempio, l’art. 180, comma 4, D.P.R. 207/2010 permette la contabilizzazione di manufatti di rilevante valore rispetto alla posa in opera, se previsto nel capitolato speciale d’appalto. Inoltre, alcune interpretazioni tecniche e la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate supportano questa possibilità. Orientamento restrittivo: Questo orientamento, sostenuto da fonti giurisprudenziali e normative, afferma che solo le opere effettivamente eseguite possono essere contabilizzate. La Corte di Cassazione (Sent. n. 42012/2022) ha ribadito l’importanza di un approccio rigoroso per garantire la trasparenza contabile e fiscale. L’orientamento restrittivo, già sostenuto da autorevoli fonti giurisprudenziali e normative, ha trovato ulteriore conferma nei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in risposta a un’interrogazione parlamentare del 12/11/2024. Risposta all’interrogazione Parlamentare Con risposta all’interrogazione parlamentare rilasciata il 12/11/2024, il Legislatore ha definitivamente fugato ogni dubbio. In particolare, gli Onorevoli richiedenti formulavano il seguente quesito: « se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30% previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL ». Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si conclude come segue. La normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del codice dei contratti pubblici, così come confermata anche dalla giurisprudenza, suggerisce di includere nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate. Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto « Asseverazioni » (DM 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ». Conclusioni Tanto premesso, si ribadisce il dissenso all’inclusione delle forniture a piè d’opera nei SAL e si conferma la necessità di un approccio rigoroso e prudenziale.
696 bis Consulenza tecnica preventiva e Superbonus 110
Consulenza Legale Superbonus696 bis Consulenza tecnica preventiva e Superbonus 110 Ora che il Superbonus 100 è praticamente concluso, molto spesso i committenti si trovano in situazioni di lavori non completati e/o mal eseguiti. In questi casi, sovente, sorge la necessità di agire in via giudiziaria per accertare e quantificare i danni patiti. Dianzi a lavorazioni complesse di efficientamento energetico, però, può risultare difficoltoso quantificare correttamente il quantum. A ciò si aggiunga che per provvedere ad una istruttoria completa i tempi del processo rischiano di dilatarsi notevolmente. La consulenza tecnica preventiva Uno strumento molto utile è previsto all’art. 696 bis del codice di procedura civile che disciplina la Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il primo comma dell’articolo in esame stabilisce che l’espletamento di una consulenza tecnica può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui all’articolo 696 cpc. Ne deriva che non risultano necessari i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. In particolare, è opportuno soffermarsi sul periculum, ovvero sulla necessità che l’evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d’urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità. Molto spesso, in lavorazioni edilizie di particolare durata o già concluse da tempo o, ancora, nel caso in cui vi sia sì una difformità ma non tale da compromettere il bene, il requisito del periculum potrebbe non essere soddisfatto. Differenze rispetto alla ATP A differenza dell’accertamento tecnico preventivo, la consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis non richiede il periculum in mora; ovvero il pericolo che nell’attesa dell’instaurazione del processo di merito gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi. Una volta introdotto il giudizio, quindi, il Giudice nomina un consulente tecnico che, in prima battuta, cerca una soluzione conciliativa e, in mancanza, deposita la propria relazione. Nel caso di successo della fase conciliativa, il Giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Ciò è dovuto in quanto il presente procedimento si limita all’istruzione ed al tentativo di conciliazione e non alla fase decisionale. I vantaggi Il vantaggio della presente procedura è duplice: da un lato le parti si incontrato dinanzi un soggetto terzo – il perito – che le guiderà in un tentativo di conciliazione; dall’altro si anticipa la fase istruttoria più complessa e lunga dei giudizi ordinari, la CTU.
Fondo art 1135 lavori straordinari e Superbonus
Consulenza Legale SuperbonusFondo art 1135 lavori straordinari e Superbonus L’art. 1135 cc stabilisce che l’assemblea condominiale, deliberando opere di manutenzione straordinaria e innovazioni, deve costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Questa disposizione non è una mera formalità amministrativa, ma costituisce un requisito sostanziale di validità della delibera. La costituzione del fondo speciale è ritenuta condizione di validità della delibera di approvazione delle opere, la cui omissione genera nullità per violazione di norma imperativa. La Giurisprudenza sull’art. 1135 cc La Suprema Corte (Sez. Un., 7 marzo 2005 n. 4806) ha stabilito che devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali e, con successiva pronuncia resa sempre a Sezioni Unite (14 aprile 2021, n. 9839), ha specificato che sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’assenza di fondo speciale è dunque causa di nullità perché la deliberazione inerente alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni è sia priva di un elemento essenziale che violativa di una norma imperativa, inoltre il fondo non può essere costituito solo virtualmente e sotto il profilo contabile ma è necessario che venga effettivamente formato (in questo senso, ex multis, Cass., 5 aprile 2023, n. 9388; Trib. Bergamo, 22 giugno 2023, n. 1348; Trib. Modena, 16 maggio 2019, n. 763; Trib. Roma, 28 settembre 2018, n. 18320). Tale norma è stata spesso messa in discussione per lavorazioni straordinarie attinenti il Superbonus. Ci si è chiesti, in particolare, se la pattuizione con la ditta appaltatrice dello sconto in fattura pari al bonus sia elemento di per sé sufficiente per superare la previsione obbligatoria di un fondo speciale in assenza di una specifica deroga normativa. La pronuncia del Tribunale di Bologna n 2139/2022 Un primo arresto giurisprudenziale del Tribunale di Bologna sosteneva che l’art. 121 DL 34/2020 derogasse l’art. 1135 cc. Lo scopo perseguito dalla norma citata avrebbe valenza pubblicistica, volta a realizzare non tanto l’interesse dei proprietari di immobili, quanto quello generale della riduzione dell’inquinamento e, conseguentemente, lo stesso bene salute, in quanto mira ad eliminare una delle maggiori cause dell’emissione del gas serra. La medesima delibera impugnata, però, prevede che “resta fermo che il mancato perfezionamento della cessione del credito d’ imposta comporterà l’obbligo per il condominio di saldare l’Impresa”. Questo punto esprime una volontà dei condomini di effettuare in ogni caso i lavori deliberati dall’assemblea. La conseguenza è che, effettivamente, potrebbero crearsi dei problemi di liquidità per il condominio se dei condomini rimanessero morosi, con conseguente maggior esborso da parte degli altri. Ritiene il giudicante che ciò non sia sufficiente per rendere obbligatoria l’approvazione del fondo speciale, e quindi nulla o annullabile la delibera. Piuttosto, ne vincolerebbe la costituzione nel momento in cui venisse rigettata la domanda volta ad ottenere la cessione del credito. La pronuncia del Tribunale di Campobasso del 18.03.2025 In tempi più recenti e con maggiore attenzione al dettato normativo, analizzando in modo specifico il rapporto tra l’art. 1135 cc e il DL 34/2020, il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 18.03.2025 nel proc. civ. n. 825/2022, ha chiarito come “la disciplina sulla maxi-detrazione, Super bonus 110%, ha derogato espressamente alle regole civilistiche sulle maggioranze necessarie in assemblea per assumere delibere valide, ma nulla ha previsto circa l’obbligo imposto dall’art. 1135 c.c. di costituire un fondo speciale quando si approvano interventi di manutenzione straordinaria. Posto che tutti i lavori oggetto del (contratto di appalto) sono di tipo straordinario e che la volontà comune condominiale circa la loro realizzazione deve risultare da una delibera valida, appare corretto dedurne che la mancata costituzione del citato fondo comporti automaticamente che detta delibera sia nulla”. Conclusioni Ad oggi, quindi, è da considersi nulla la delibera assembleare che ha previsto lavori straordinari, anche da effettuarsi con lo sconto in fattura, priva della contestuale costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 cc.
Imprenditori e consumatori, tra mutuo chirografario e fideiussione
Impresa & Consumo## 1. La vicenda Un imprenditore individuale otteneva da un istituto di credito un mutuo chirografario assistito da fideiussione, formalmente destinato all’attività d’impresa. Subito dopo l’erogazione sopravveniva una grave crisi economica, con chiusura della partita IVA e utilizzo delle somme per esigenze personali e familiari. Sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, veniva intrapresa esecuzione forzata; il Giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi di Cass. S.U. 9479/2023, disponeva la notifica al debitore di un avviso sulla possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. In tale sede il debitore invocava la disciplina consumeristica, sostenendo che il finanziamento fosse stato in concreto impiegato per bisogni della famiglia e denunciando clausole nulle per violazione della normativa a tutela del consumatore, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva. Il Tribunale di L’Aquila, valorizzando il rischio di perdita dell’abitazione familiare e l’omesso esame di eventuali clausole abusive in sede monitoria, riteneva sussistenti gravi motivi e disponeva la sospensione dell’esecuzione. ## 2. Rilevanza di Cass. S.U. 9479/2023 La sentenza Cass. S.U. 9479/2023 attenua la rigidità della cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto, consentendo una revisione successiva quando emergano profili di tutela del consumatore non adeguatamente valutati in fase monitoria. In particolare, impone al giudice un controllo d’ufficio sulla presenza di clausole abusive nei contratti, specie di credito, conclusi con consumatori. Nel caso esaminato il Tribunale ha recepito tali principi: ha ritenuto che, pur essendo il finanziamento formalmente intestato a un imprenditore individuale, l’utilizzo concreto delle somme per bisogni personali e familiari consenta di qualificare il debitore come consumatore. Ha inoltre considerato “gravi motivi” l’omesso scrutinio delle clausole potenzialmente abusive nel procedimento monitorio, legittimando così la sospensione. ## 3. Analisi dell’ordinanza Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, traeva origine da un mutuo chirografario con garanzia fideiussoria stipulato da ditta individuale. In opposizione tardiva il debitore deduceva che il credito non fosse riconducibile all’attività imprendoriale, ma a scopi personali, sollecitando l’applicazione della tutela consumeristica. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini del fumus, la verosimiglianza della destinazione delle somme a bisogni di vita quotidiana, la possibile presenza di clausole abusive non esaminate in sede monitoria e l’assenza di prova convincente circa la natura esclusivamente imprenditoriale dell’operazione. A ciò ha aggiunto il periculum derivante dal rischio di perdita dell’abitazione, giustificando così la sospensione dell’esecuzione. ## 4. Questioni giuridiche rilevanti Emergono tre profili centrali: - la qualificazione del debitore deve basarsi sulla reale destinazione del credito, potendo condurre a riconoscerne la qualità di consumatore anche in presenza di una formale veste imprenditoriale; - il giudice del monitorio è tenuto a un controllo penetrante sulle clausole potenzialmente abusive nei contratti con consumatori, in linea con Cass. S.U. 9479/2023; - la sospensione dell’esecuzione provvisoria costituisce presidio essenziale per prevenire danni irreparabili al debitore-consumatore quando permangono seri dubbi sulla validità o correttezza del rapporto contrattuale. ## 5. Conclusioni L’ordinanza del Tribunale di L’Aquila conferma l’esigenza di guardare oltre la mera forma giuridica del finanziamento, valorizzando il contesto concreto e la funzione effettiva delle somme erogate. Il giudice assume un ruolo decisivo nel bilanciamento tra tutela del creditore e protezione del debitore-consumatore, applicando i principi di legittimità più recenti in materia di clausole abusive e cosa giudicata monitoria.
L’Intelligenza Artificiale da ChatGPT alla Legge 132 del 2025
Impresa & ConsumoL’Intelligenza Artificiale da ChatGPT alla Legge 132 del 2025 ## Dall’esplosione di ChatGPT all’AI generativa Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha subito una trasformazione radicale, accelerata dal rilascio pubblico di ChatGPT il 30 novembre 2022. Questo evento ha segnato l’inizio dell’AI generativa “di massa” e ha inciso in modo profondo sulle professioni intellettuali, modificando processi di lavoro, tempi e aspettative di produttività. ## Il successo di ChatGPT e la corsa alla ricerca ChatGPT ha registrato una diffusione senza precedenti, raggiungendo 100 milioni di utenti mensili in circa due mesi. Questo boom ha innescato una vera e propria corsa alla ricerca: nei sei mesi successivi sono stati pubblicati centinaia di articoli scientifici che lo citavano, segno di un impatto immediato anche sul mondo accademico e professionale. ## I settori economici più coinvolti L’adozione dell’AI varia sensibilmente tra i settori. Telco&Media e Insurance guidano gli investimenti medi per impresa, seguiti da Energy, Resource&Utility e Banking&Finance. Si registra inoltre una forte crescita nel comparto GDO&Retail, indice della penetrazione dell’AI anche in ambiti tradizionalmente meno digitalizzati. La Pubblica Amministrazione, pur rappresentando una quota ridotta del mercato, mostra tassi di crescita superiori al 100%, segnalando un interesse crescente delle istituzioni. ## Rischi e responsabilità nell’uso dell’AI L’uso dell’AI comporta rischi rilevanti, specie per le professioni intellettuali. Il caso dell’avvocato Steven Schwartz, che ha depositato in giudizio decisioni inesistenti generate da un sistema di AI, è diventato emblematico delle “allucinazioni” dell’AI e dei pericoli di un utilizzo acritico. Sempre più pronunce collegano l’uso non vigilato dell’AI alla responsabilità professionale e alla lite temeraria. A ciò si aggiungono i profili di responsabilità per gli output generati, la tutela dei dati dei clienti e l’esigenza di assicurare trasparenza nei processi decisionali che coinvolgono sistemi automatizzati. ## La Legge 132/2025 e l’art. 13 sulle professioni intellettuali La Legge 132/2025 italiana sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, dedica l’art. 13 alle professioni intellettuali, tra cui avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e altre professioni regolamentate. La norma delinea un quadro rigoroso incentrato su responsabilità professionale e trasparenza verso il cliente. Il professionista è tenuto a: - informare preventivamente per iscritto il cliente se intende utilizzare strumenti di AI, specificando natura dello strumento, capacità, rischi e possibili errori o allucinazioni; - mantenere un controllo umano costante sugli output, assumendo piena responsabilità delle informazioni impiegate, indipendentemente dal fatto che siano state generate da AI; - documentare in modo trasparente i processi decisionali che coinvolgono l’AI, garantendo tracciabilità delle operazioni; - curare la formazione continua sugli strumenti utilizzati e sulle implicazioni etiche e giuridiche. La legge chiarisce espressamente che l’AI è un ausilio e non sostituisce la responsabilità del professionista, che resta garante ultimo di qualità, correttezza e integrità della prestazione, nel rispetto dei doveri deontologici e delle responsabilità civili e disciplinari. ## Best practices operative per i professionisti Dalla combinazione tra prassi e nuova disciplina emergono alcune buone pratiche: - **Verifica delle informazioni** - Controllo incrociato delle informazioni generate dall’AI su più fonti affidabili. - Verifica di citazioni e riferimenti su banche dati ufficiali. - Esame di coerenza logico-giuridica di argomentazioni e conclusioni. - **Documentazione e tracciabilità** - Tenuta di log sull’utilizzo degli strumenti di AI. - Conservazione di prompt e output significativi. - Annotazione delle verifiche svolte e dei passaggi decisionali rilevanti. - **Comunicazione col cliente e formazione continua** - Informativa scritta preventiva sull’uso dell’AI, con spiegazione chiara di benefici e limiti. - Aggiornamento costante sul quadro normativo e deontologico. - Partecipazione a corsi specialistici e, ove disponibili, utilizzo di strumenti certificati. In questo modo l’innovazione tecnologica viene integrata nella pratica professionale senza sacrificare la tutela dei diritti fondamentali e l’integrità della funzione intellettuale.
Informativa sull’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale
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