Avvocato Marco Appetiti a L'Aquila

Marco Appetiti

Avvocato Civilista

Informazioni generali

L’Avv. Marco Appetiti è un avvocato con studio in Avezzano e L’Aquila e si occupa prevalentemente di diritto bancario, recupero crediti – anche massivo e NPL – e contenzioso civile, con esperienza consolidata in procedure monitorie, esecuzioni mobiliari e immobiliari e due diligence. Opera inoltre in ambito amministrativo, in particolare in materia di concorsi pubblici e finanziamenti pubblici. Come penalista ha seguito rilevanti processi per colpa medica.

Esperienza


Diritto civile

Con esperienza pluriennale in diritto bancario, recupero crediti (anche massivo e NPL), responsabilità civile, diritto dei consumatori, contrattualistica e diritto del lavoro, unita a un’intensa attività in procedimenti monitori, esecuzioni e contenzioso ordinario, l’Avv. Marco Appetiti può essere considerato un civilista con preparazione solida e trasversale, capace di seguire l’intero ciclo di tutela dei diritti dei creditori e dei danneggiati.


Sovraindebitamento

Gli strumenti per la composizione della crisi d’impresa sono percorsi che consentono a imprese in difficoltà economica o finanziaria di affrontare la crisi, salvaguardando al massimo la continuità aziendale. Ogni strumento mira a evitare la chiusura immediata dell’impresa, a limitare le conseguenze negative su imprenditori, lavoratori e creditori e a favorire il ritorno alla normalità produttiva. Collaborando con uno staff tecnico particolarmente sviluppato e grazie alle competenze specifiche in diritto bancario, l'Avv. Marco Appetiti opera nella tutela del patrimonio personale e aziendale


Diritto amministrativo

La consulenza dell'Avv. Marco Appetiti in materia di appalti aiuta imprese e professionisti a partecipare con successo alle gare bandite da enti pubblici. Essa comprende: analisi del bando e dei requisiti di partecipazione; preparazione e controllo di tutta la documentazione; supporto nella compilazione delle offerte. Se l’ente pubblico prende decisioni ritenute illegittime, forniamo assistenza legale nell’analisi degli atti e delle motivazioni dell’ente, nella presentazione di ricorsi amministrativi o istanze di riesame e nella difesa durante il procedimento davanti agli organi della giustizia amministrativa.


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Negoziazione assistita, Mediazione, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto penale, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Privacy e GDPR, Arbitrato.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Avvocato - Malpractice sanitaria

Dal 1/2026 - lavoro attualmente qui

Malpractice sanitaria Assistiamo e difendiamo i nostri clienti nei procedimenti civili per il risarcimento del danno da malpractice sanitaria, garantendo tutela sia a chi ha subito un danno sia ai professionisti sanitari chiamati a rispondere. Assistendo il danneggiato, lo affianchiamo in tutto il percorso processuale, aiutandolo a dimostrare la presenza di condotte errate o negligenti da parte di medici o strutture sanitarie, così da ottenere il giusto risarcimento. Se invece il cliente è un medico o una struttura sanitaria, ci occupiamo di sostenere le sue ragioni in giudizio, puntando a dimostrare l’assenza di responsabilità o, laddove necessario, a ridurre al minimo l’entità del risarcimento richiesto.

Pubblicazione legale

La consulenza tecnica in mediazione: dall'inutilizzabilità alla programmazione strategica

Impresa & Consumo

La consulenza tecnica in mediazione: dall'inutilizzabilità alla programmazione strategica Come trasformare il vincolo di riservatezza in opportunità gestionale La sentenza n. 1143/2025 del Tribunale di Padova rappresenta un momento di chiarificazione importante nella disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM), anche sulla scia di quanto già sottolineato da Cassa Forense nel richiamato articolo su CFNews. Tuttavia, accanto al principio della riservatezza e della sua deroga convenzionale, emerge una questione ancor più strategica: come e quando pianificare l'utilizzo della CTM nel contenzioso, trasformando il vincolo legale in una scelta consapevole e programmata già in fase di procedura alternativa. 1. Il punto fermo della sentenza: riservatezza salvo accordo Il Tribunale di Padova si pronuncia in termini chiarissimi e senza margini di interpretazione. Nel caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo su controversia di appalto privato (rifacimento pavimentazione esterna), le parti avevano svolgimento una mediazione facoltativa, nel corso della quale era stata nominata un'esperta tecnica per l'esame dei lavori contestati. La sentenza: • richiama testualmente l'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, ove si prevede che "al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9"; • accerta che nessun accordo era stato verbalizzato in mediazione tra le parti circa l'utilizzo processuale della perizia; • dichiara conseguentemente la perizia inutilizzabile nel giudizio, proprio in applicazione dell'art. 9 d.lgs. 28/2010 (dovere di riservatezza). Con questa decisione, il Tribunale afferma che la regola generale non è la producibilità "tollerata" o il silenzio assenso, bensì il silenzio è equiparato al diniego: assenza di accordo = inutilizzabilità piena della CTM. L'articolo su CFNews, aggiungendo ulteriori riflessioni al riguardo, sottolinea giustamente che: il procedimento di mediazione è prevalentemente improntato alla riservatezza, e che va sempre in via principale applicato l'art. 9 del d.lgs. 28/2010, che sancisce un serrato obbligo di riservatezza sia in capo al mediatore, all'organismo e ai partecipanti, "in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite" durante lo stesso, compresa dunque la CTM Questo passaggio è fondamentale perché cancella ogni dubbio residuo sulla natura "protetta" della CTM: non è un documento "potenzialmente" producibile, ma è uno strumento intrinsecamente riservato fino a diverso accordo. 2. L'elemento strategico: programmazione a monte della CTM Qui emerge un aspetto che, pur presente nella decisione di Padova, acquista rilevanza massima quando si collochi in prospettiva gestionale: la scelta sulla producibilità della CTM non è un détail procedurale, ma una decisione strategica che va presa consapevolmente all'inizio della mediazione. Secondo quanto sottolineato da Impresa & Consumo, il grande vantaggio della consulenza in mediazione risiede nella possibilità di scegliere l'esperto e avere certezza di tempi e dei costi preventivati all'atto della nomina. Ma questa opportunità di controllo si estende anche alla programmazione del destino della consulenza stessa. In concreto, ciò significa: Per l'avvocato che assiste il cliente in mediazione: • valutare, sin dall'inizio, se la perizia tecnica servirà principalmente alla trattativa conciliativa (case in cui la riservatezza può rappresentare un vantaggio, creando uno spazio "protetto" per discutere dei risultati tecnici senza vincoli di utilizzabilità processuale) o se, al contrario, si prevede la necessità di farla valere in giudizio; • qualora quest'ultima sia la prospettiva realistica, richiedere espressamente, al momento della nomina, l'accordo sulla producibilità in giudizio della relazione, facendolo verbalizzare nel verbale di mediazione; • ove tale accordo non sia raggiunto o le parti se lo oppongano, valutare se proseguire comunque con la CTM (accettando il vincolo di riservatezza) o se ricorrere a strumenti alternativi (es. valutazione tecnica informale, riserva di ricorrere a CTU in giudizio, ecc.). 3. Il "doppio binario" della CTM e la decisione operativa La combinazione tra la sentenza di Padova e gli articoli già pubblicati su CFNews e da Impresa & Consumo consente di tracciare un quadro nitido di quando la CTM operi in uno dei due "binari": Primo binario: CTM riservata (assenza di accordo di producibilità) • La relazione rimane protetta da riservatezza ex art. 9 d.lgs. 28/2010; • non può essere utilizzata nel successivo giudizio; • conserva una funzione esclusivamente conciliativa: serve cioè a supportare la negoziazione tra le parti in mediazione, permettendo loro di valutare, in uno spazio informale e protetto, la solidità tecnica delle rispettive posizioni; • rappresenta un'occasione, per i legali, di acquisire "intelligence" tecnica utile per calibrare la strategia processuale, pur senza poter fondare il giudizio su di essa; • comporta un vantaggio di segretezza strategica: se il perito tecnico individua debolezze nella posizione della propria parte, questa debolezza rimane confinata allo spazio mediativo e non rischia di divenire elemento probatorio contrario nel processo. Secondo binario: CTM producibile (accordo esplicito) • La relazione è producibile in giudizio, salvo il rispetto di adeguate forme di verbalizzazione dell'accordo; • il giudice la valuta ex art. 116 c.p.c. come prova atipica, disponendo di piena discrezionalità sul peso probatorio da assegnarle; • rappresenta un elemento di prova già disponibile nel fascicolo, potenzialmente in grado di ridurre o eliminare la necessità di una CTU; • comporta un vantaggio di economia processuale e di certezza sui tempi di acquisizione della prova tecnica; • richiede però di accettare la trasparenza: il risultato tecnico sarà esposto al contradittorio processuale e potrà essere criticato dalla controparte. La sentenza di Padova, attraverso il rigetto della CTM utilizzata, dimostra che la scelta tra i due binari non è più una questione di interpretazione giurisprudenziale variabile, ma una regola legale ferma: non è riservatezza "teorica" con utilizzo "tollerato" di fatto, ma riservatezza legale e processuale piena, se manca l'accordo specifico. 4. Conclusioni: dalla riservatezza alla consapevolezza strategica La sentenza del Tribunale di Padova n. 1143/2025, letta in continuità con gli articoli pubblicati su CFNews e Impresa & Consumo, consolida un messaggio definitivo: la consulenza tecnica in mediazione non è "riservata finché qualcuno non decide di utilizzarla", ma è riservata per sua natura legale, e diviene producibile solo e esclusivamente per accordo espresso delle parti, verbalizzato al momento della nomina dell'esperto. Questo vincolo normativo, tuttavia, non rappresenta un limite sterile alla ricerca di soluzioni tecniche in mediazione. Al contrario, trasforma il vincolo di riservatezza in un'opportunità strategica: consente cioè di valorizzare la CTM come uno spazio protetto di valutazione tecnica, senza il rischio che il risultato si "trasformi" automaticamente in elemento di prova processuale. La programmazione consapevole della CTM già in fase di mediazione – decidendo, sin dall'inizio, se vorrà essere riservata o producibile – rappresenta quindi un'esigenza di razionalità gestionale per l'avvocato che assiste il cliente, oltre che un dovere di informazione e trasparenza per il mediatore. Solo con questa consapevolezza, e con questa pianificazione a monte, la consulenza tecnica in mediazione potrà realizzare pienamente il suo duplice potenziale: strumento di ausilio alla composizione alternativa quando la riservatezza lo protegge, e elemento probatorio disponibile e valutabile in giudizio quando le parti lo decidano consapevolmente. Note alle fonti Tribunale di Padova, sentenza n. 1143/2025, 21 luglio 2025, Giudice dott.ssa Margherita Longhi CFNews (cfnews it) articolo "La consulenza tecnica in mediazione è riservata salvo diverso accordo", 12 gennaio 2026, con richiami all'art. 9 d.lgs. 28/2010 e all'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010 Impresa & Consumo (impresaconsumo it) articolo sulla CTM e la sentenza di Padova 1143/2025, con enfasi sulla possibilità di scegliere l'esperto e pianificare tempi e costi

Esperienza di lavoro

Avvocato - Diritto penale

Dal 1/2026 - lavoro attualmente qui

Diritto penale Offriamo un’assistenza completa e qualificata sia alle vittime di reato sia a coloro che si trovano nella posizione di indagati o imputati. Seguiamo ogni cliente con attenzione e professionalità in tutte le fasi del procedimento penale, dalle indagini preliminari fino all’eventuale giudizio e, se necessario, alle impugnazioni. Per le vittime, tuteliamo i loro diritti e lavoriamo per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti. Per indagati e imputati, garantiamo una difesa accurata, valutando ogni elemento della vicenda e mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza per la miglior tutela possibile. La nostra priorità è offrire supporto concreto, umano e competente.

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