Avvocato Marco Appetiti a L'Aquila

Marco Appetiti

Avvocato Civilista

Informazioni generali

L’Avv. Marco Appetiti è un avvocato con studio in Avezzano e L’Aquila e si occupa prevalentemente di diritto bancario, recupero crediti – anche massivo e NPL – e contenzioso civile, con esperienza consolidata in procedure monitorie, esecuzioni mobiliari e immobiliari e due diligence. Opera inoltre in ambito amministrativo, in particolare in materia di concorsi pubblici e finanziamenti pubblici. Come penalista ha seguito rilevanti processi per colpa medica.

Esperienza


Diritto civile

Con esperienza pluriennale in diritto bancario, recupero crediti (anche massivo e NPL), responsabilità civile, diritto dei consumatori, contrattualistica e diritto del lavoro, unita a un’intensa attività in procedimenti monitori, esecuzioni e contenzioso ordinario, l’Avv. Marco Appetiti può essere considerato un civilista con preparazione solida e trasversale, capace di seguire l’intero ciclo di tutela dei diritti dei creditori e dei danneggiati.


Sovraindebitamento

Gli strumenti per la composizione della crisi d’impresa sono percorsi che consentono a imprese in difficoltà economica o finanziaria di affrontare la crisi, salvaguardando al massimo la continuità aziendale. Ogni strumento mira a evitare la chiusura immediata dell’impresa, a limitare le conseguenze negative su imprenditori, lavoratori e creditori e a favorire il ritorno alla normalità produttiva. Collaborando con uno staff tecnico particolarmente sviluppato e grazie alle competenze specifiche in diritto bancario, l'Avv. Marco Appetiti opera nella tutela del patrimonio personale e aziendale


Diritto amministrativo

La consulenza dell'Avv. Marco Appetiti in materia di appalti aiuta imprese e professionisti a partecipare con successo alle gare bandite da enti pubblici. Essa comprende: analisi del bando e dei requisiti di partecipazione; preparazione e controllo di tutta la documentazione; supporto nella compilazione delle offerte. Se l’ente pubblico prende decisioni ritenute illegittime, forniamo assistenza legale nell’analisi degli atti e delle motivazioni dell’ente, nella presentazione di ricorsi amministrativi o istanze di riesame e nella difesa durante il procedimento davanti agli organi della giustizia amministrativa.


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Diritto condominiale, Sfratto, Locazioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto penale, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Privacy e GDPR, Arbitrato.



Credenziali

Pubblicazione legale

Superbonus e SAL a piè d’opera dalle prime opinioni alle conclusioni.

Consulenza Legale Superbonus

Superbonus e SAL a piè d’opera dalle prime opinioni alle conclusioni. Il presente articolo analizza la questione della contabilizzazione nei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) di materiali e forniture presenti a piè d’opera ma non ancora installati. Lo Stato di Avanzamento Lavori Il SAL è uno strumento tecnico-contabile che certifica il livello di completamento delle opere previste. È fondamentale per la liquidazione degli acconti all’appaltatore, la garanzia di conformità normativa e fiscale, e il monitoraggio trasparente della gestione progettuale. Per essere conformi ai requisiti normativi e tecnici, i SAL devono riflettere esclusivamente le opere concluse, devono essere supportati da idonea documentazione, e devono garantire coerenza e trasparenza contabile. La contabilizzazione di materiali e forniture a piè d’opera non installati è un tema controverso con opinioni discordanti. Orientamenti Nel tempo, si sono sviluppati due orientamenti principali riguardo alla contabilizzazione di materiali e forniture a piè d’opera nei SAL: Orientamento permissivo: Questo orientamento consente l’inclusione nei SAL di materiali e forniture a piè d’opera, supportato da riferimenti normativi e prassi applicativa. Ad esempio, l’art. 180, comma 4, D.P.R. 207/2010 permette la contabilizzazione di manufatti di rilevante valore rispetto alla posa in opera, se previsto nel capitolato speciale d’appalto. Inoltre, alcune interpretazioni tecniche e la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate supportano questa possibilità. Orientamento restrittivo: Questo orientamento, sostenuto da fonti giurisprudenziali e normative, afferma che solo le opere effettivamente eseguite possono essere contabilizzate. La Corte di Cassazione (Sent. n. 42012/2022) ha ribadito l’importanza di un approccio rigoroso per garantire la trasparenza contabile e fiscale. L’orientamento restrittivo, già sostenuto da autorevoli fonti giurisprudenziali e normative, ha trovato ulteriore conferma nei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in risposta a un’interrogazione parlamentare del 12/11/2024. Risposta all’interrogazione Parlamentare Con risposta all’interrogazione parlamentare rilasciata il 12/11/2024, il Legislatore ha definitivamente fugato ogni dubbio. In particolare, gli Onorevoli richiedenti formulavano il seguente quesito: « se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30% previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL ». Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si conclude come segue. La normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del codice dei contratti pubblici, così come confermata anche dalla giurisprudenza, suggerisce di includere nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate. Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto « Asseverazioni » (DM 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ». Conclusioni Tanto premesso, si ribadisce il dissenso all’inclusione delle forniture a piè d’opera nei SAL e si conferma la necessità di un approccio rigoroso e prudenziale.

Pubblicazione legale

Fondo art 1135 lavori straordinari e Superbonus

Consulenza Legale Superbonus

Fondo art 1135 lavori straordinari e Superbonus L’art. 1135 cc stabilisce che l’assemblea condominiale, deliberando opere di manutenzione straordinaria e innovazioni, deve costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Questa disposizione non è una mera formalità amministrativa, ma costituisce un requisito sostanziale di validità della delibera. La costituzione del fondo speciale è ritenuta condizione di validità della delibera di approvazione delle opere, la cui omissione genera nullità per violazione di norma imperativa. La Giurisprudenza sull’art. 1135 cc La Suprema Corte (Sez. Un., 7 marzo 2005 n. 4806) ha stabilito che devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali e, con successiva pronuncia resa sempre a Sezioni Unite (14 aprile 2021, n. 9839), ha specificato che sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’assenza di fondo speciale è dunque causa di nullità perché la deliberazione inerente alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni è sia priva di un elemento essenziale che violativa di una norma imperativa, inoltre il fondo non può essere costituito solo virtualmente e sotto il profilo contabile ma è necessario che venga effettivamente formato (in questo senso, ex multis, Cass., 5 aprile 2023, n. 9388; Trib. Bergamo, 22 giugno 2023, n. 1348; Trib. Modena, 16 maggio 2019, n. 763; Trib. Roma, 28 settembre 2018, n. 18320). Tale norma è stata spesso messa in discussione per lavorazioni straordinarie attinenti il Superbonus. Ci si è chiesti, in particolare, se la pattuizione con la ditta appaltatrice dello sconto in fattura pari al bonus sia elemento di per sé sufficiente per superare la previsione obbligatoria di un fondo speciale in assenza di una specifica deroga normativa. La pronuncia del Tribunale di Bologna n 2139/2022 Un primo arresto giurisprudenziale del Tribunale di Bologna sosteneva che l’art. 121 DL 34/2020 derogasse l’art. 1135 cc. Lo scopo perseguito dalla norma citata avrebbe valenza pubblicistica, volta a realizzare non tanto l’interesse dei proprietari di immobili, quanto quello generale della riduzione dell’inquinamento e, conseguentemente, lo stesso bene salute, in quanto mira ad eliminare una delle maggiori cause dell’emissione del gas serra. La medesima delibera impugnata, però, prevede che “resta fermo che il mancato perfezionamento della cessione del credito d’ imposta comporterà l’obbligo per il condominio di saldare l’Impresa”. Questo punto esprime una volontà dei condomini di effettuare in ogni caso i lavori deliberati dall’assemblea. La conseguenza è che, effettivamente, potrebbero crearsi dei problemi di liquidità per il condominio se dei condomini rimanessero morosi, con conseguente maggior esborso da parte degli altri. Ritiene il giudicante che ciò non sia sufficiente per rendere obbligatoria l’approvazione del fondo speciale, e quindi nulla o annullabile la delibera. Piuttosto, ne vincolerebbe la costituzione nel momento in cui venisse rigettata la domanda volta ad ottenere la cessione del credito. La pronuncia del Tribunale di Campobasso del 18.03.2025 In tempi più recenti e con maggiore attenzione al dettato normativo, analizzando in modo specifico il rapporto tra l’art. 1135 cc e il DL 34/2020, il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 18.03.2025 nel proc. civ. n. 825/2022, ha chiarito come “la disciplina sulla maxi-detrazione, Super bonus 110%, ha derogato espressamente alle regole civilistiche sulle maggioranze necessarie in assemblea per assumere delibere valide, ma nulla ha previsto circa l’obbligo imposto dall’art. 1135 c.c. di costituire un fondo speciale quando si approvano interventi di manutenzione straordinaria. Posto che tutti i lavori oggetto del (contratto di appalto) sono di tipo straordinario e che la volontà comune condominiale circa la loro realizzazione deve risultare da una delibera valida, appare corretto dedurne che la mancata costituzione del citato fondo comporti automaticamente che detta delibera sia nulla”. Conclusioni Ad oggi, quindi, è da considersi nulla la delibera assembleare che ha previsto lavori straordinari, anche da effettuarsi con lo sconto in fattura, priva della contestuale costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 cc.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Diritto penale

Dal 1/2026 - lavoro attualmente qui

Diritto penale Offriamo un’assistenza completa e qualificata sia alle vittime di reato sia a coloro che si trovano nella posizione di indagati o imputati. Seguiamo ogni cliente con attenzione e professionalità in tutte le fasi del procedimento penale, dalle indagini preliminari fino all’eventuale giudizio e, se necessario, alle impugnazioni. Per le vittime, tuteliamo i loro diritti e lavoriamo per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti. Per indagati e imputati, garantiamo una difesa accurata, valutando ogni elemento della vicenda e mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza per la miglior tutela possibile. La nostra priorità è offrire supporto concreto, umano e competente.

Leggi altre credenziali (11)

Contatta l'avvocato

Avvocato Marco Appetiti a L'Aquila
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Appetiti per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Marco Appetiti a L'Aquila

Avv. Marco Appetiti

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Impresa & Consumo
Via Del Beato Cesidio 37/a
L'Aquila (AQ)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy