Pubblicazione legale:
In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione
multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario - compreso il personale
paramedico - è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle
specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le
attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da
parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui
condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle
cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il
carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.
Fonte: L'Indice penale