Pubblicazione legale:
“La notificazione eseguita presso il domicilio del liquidatore, legale rappresentante della società, è da ritenersi validamente eseguita, come modalità maggiormente garantista rispetto a quella prevista per legge, di talchè la regolare ricezione da parte del liquidatore è servita a rendere edotta la società in liquidazione dell’istanza di fallimento e della fissazione dell’udienza L. Fall., ex art. 15”.
Questo li principio espresso dalla Cassazione civile, sezione sesta, Pres. Pietro Campanile – Rel. Rosa Maria Di Virgilio, con l’ordinanza n. 30297 del 14 novembre 2017, depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2017.
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