Avvocato Marco Formica a Bergamo

Marco Formica

Avvocato


Informazioni generali

Lo Studio si contraddistingue per la capacità di offrire, a persone fisiche e giuridiche, sia consulenza giudiziale e stragiudiziale, sia assistenza nella gestione dei contenziosi. Lo Studio si occupa di diritto bancario e finanziario, diritto fallimentare, diritto societario, attività di recupero del credito commerciale o bancario, esecuzioni immobiliari, contrattualistica, diritto di famiglia e diritto del lavoro.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Lo Studio si occupa di diritto bancario e finanziario


Recupero crediti

Dopo aver collaborato nel team NPL di un prestigioso studio legale milanese specializzato in crediti di natura bancaria e con alcune tra le più prestigiose società italiane di recupero crediti, coordinando team di avvocati e interi portafogli NPL dal valore di circa un miliardo di euro, Marco Formica fonda lo Studio Legale Formica.


Diritto di famiglia

Lo Studio di occupa di separazioni, divorzi e diritto di famiglia


Altre categorie:

Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

CIVILE: valida la notifica al domicilio del liquidatore?

Forum Iuris

“La notificazione eseguita presso il domicilio del liquidatore, legale rappresentante della società, è da ritenersi validamente eseguita, come modalità maggiormente garantista rispetto a quella prevista per legge, di talchè la regolare ricezione da parte del liquidatore è servita a rendere edotta la società in liquidazione dell’istanza di fallimento e della fissazione dell’udienza L. Fall., ex art. 15”. Questo li principio espresso dalla Cassazione civile, sezione sesta, Pres. Pietro Campanile – Rel. Rosa Maria Di Virgilio, con l’ordinanza n. 30297 del 14 novembre 2017, depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2017.

Pubblicazione legale

“Appello: il termine per impugnare l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. decorre dalla data di udienza”

Ex Parte Creditoris

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter, comma 1, c.p.c., pronunciata in udienza, va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data dell’udienza stessa per le parti presenti e per quelle che avrebbero dovuto essere presenti. Ove si consideri che la comunicazione serve a dare notizia (art. 136 cpc, comma 1), cioè ad avvisare la parte che è stato pronunciato un provvedimento, il legislatore, quando nel comma 2 dell’art. 176 cpc fa riferimento al ritenersi conosciute le ordinanze pronunciate in udienza (che risultano riprodotte a verbale), reputa che il “dare notizia” cui allude l’art. 136 cpc, comma 1, si realizzi perché la parte che è presente o doveva essere presente necessariamente riceve tale notizia dell’adozione del provvedimento dalla sua pronuncia nell’udienza nel caso di presenza e, nel caso in cui la presenza era doverosa, la riceve legalmente, perché viene considerata come parte presente. Questi i principi confermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Frasca, con l’ordinanza n. 25119 del 14 dicembre 2015.

Pubblicazione legale

Guida Pratica: il contratto di mutuo

Forum Iuris

Guida Pratica sul contratto di mutuo: la guida analizza il contratto di mutuo

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Lo studio

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