Sentenza giudiziaria:
Un mio assistito, condannato a quattro anni in primo grado per agevolazione all'immigrazione clandestina, era poi stato assolto in appello. La Corte di appello infatti escludeva che l'imputato, un autotrasportatore dalla Bulgaria all'Italia via Grecia, fosse a conoscenza del fatto che nottetempo, nei pressi di Salonicco, dei clandestini fossero saliti a bordo del suo TIR. Avendo trascorso in corso di processo un periodo di circa un anno e mezzo di custodia cautelare in carcere, si provvedeva a richiedere la riparazione per il periodo di ingiusta detenzione patita. Il Giudice tuttavia rigettava la richiesta, fondando su una presunta colpa in vigilando dell'autotrasportatore, il quale avrebbe dovuto verificare la corretta chiusura del rimorchio e controllare l'integrità della cabina. Si ricorreva alla Suprema Corte, la quale, accogliendo in pieno il ricorso, riteneva illogica e contraddittoria l'ordinanza impugnata. Concludeva infatti che "non risulta adeguatamente delineata la sostanza dell'addebito colposo riconosciuto al ricorrente, né il rilievo causale che la stessa condotta possa avere svolto ai fini dell'adozione e al mantenimento della custodia cautelare". Anche perché era stata la stessa sentenza di merito, in grado di appello, ad escludere che l'autista del mezzo fosse tenuto a vigilare puntualmente sulla conservazione del carico e sulla chiusura ermetica del portellone. La sentenza della Cassazione è in allegato.