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I dubbi che nascono dal nuovo disposto dell’art. 543 cpc

Scritto da: Marco Visconti - Viscontilegal




Pubblicazione legale: Ne parla il nostro senior associate Sergio Bove In questi giorni tutti gli operatori del diritto avranno avuto modo d’imbattersi nella Legge di riforma del processo civile n.206 del 2021 che, con l’unico articolo di cui si compone, al comma 32 ha introdotto nuovi adempimenti a carico del creditore modificando l’art.543 cpc. In tema di pignoramento presso terzi. Precisamente, la suddetta legge così statuisce: “all’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti : Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Continua su link...

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Marco Visconti

Avvocato Civilista