Pubblicazione legale:
Si segnala che, con legge n. 6 del
22.1.2024 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 19 del 24.1.2024) sono
state introdotte nell’Ordinamento nuove disposizioni
sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e
modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
La legge, che si compone di
un solo articolo, prevede quanto segue.
1. Ferme le sanzioni penali
applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in
parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici
propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali
applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta
beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali
ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso
incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
40.000.
3. L'autorità' competente a
ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni
amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata
commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione
delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal
giorno in cui il fatto è commesso.
4. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati
prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della
cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla
notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della
sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non
è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già
avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
6. Per tutto quanto non
espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre
1981, n. 689.
7. Quando per lo stesso fatto
è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione
amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
a) l'autorità giudiziaria e
l'autorità' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni
di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria
ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente
quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella
giudiziaria.
8. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza
pubblica.
La legge entra in vigore l’8.2.2024.