Avvocato Maria Bitondo a Roma

Maria Bitondo

Avvocata esperta in edilizia ed urbanistica

Informazioni generali

Sono un'Avvocata che esercita la sua professione dal 1995. In particolare, in questi anni, mi sono occupata di questioni in materia di urbanistica ed edilizia, espropriazioni, vincoli paesaggistici e storico-archeologici e, più in generale, di governo del territorio, sia in via giudiziale che stragiudiziale per Comuni, altre Amministrazioni Pubbliche, nonché Privati (persone fisiche e Società). Mi occupo, inoltre, di questioni di diritto civile sempre attinenti agli immobili ed, in particolare, in materia di contratti di compravendita, locazioni e comodati, regolarizzazioni, giudizi di usucapione.

Esperienza


Diritto amministrativo

Mi occupo di diritto amministrativo e, nello specifico di edilizia ed urbanistica e di tutte le questioni comunque attinenti al governo del territorio, da 29 anni. Lo faccio sia rendendo consulenze, sia mediante assistenza stragiudiziale (per l'attuazione di comparti edificatori, ivi compresa la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, il rilascio di PDC, SCIA, CILA, etc. ... anche in sanatoria, l'ottenimento di nullaosta in presenza di vincoli, presso il Genio civile, etc. ...) sia a livello giudiziario (primo e secondo grado). Mi è capitato anche di occuparmi di questioni in materia di concorsi pubblici.


Ricorso al TAR

Mi occupo di diritto amministrativo e, nello specifico di edilizia ed urbanistica e di tutte le questioni comunque attinenti al governo del territorio, da quasi 30 anni per cui frequento abitualmente i T.A.R., soprattutto il T.A.R. Lazio, ma anche altri ed il Consiglio di Stato (per ulteriori delucidazioni in proposito, v. referenze). Mi è capitato anche di occuparmi di ricorsi in materia di concorsi pubblici.


Edilizia ed urbanistica

Mi occupo di edilizia ed urbanistica e, più in generale, di governo del territorio ormai da quasi 30 anni, sia a livello stragiudiziale (ho dimestichezza con il Dipartimento urbanistico del Comune di Roma e della Regione Lazio ed, in generale con gli Uffici tecnici comunali e regionali), sia a livello giudiziario (frequento abitualmente il T.A.R., soprattutto del Lazio, ed il Consiglio di Stato). Ho seguito con successo l'attuazione di piani di zona, lottizzazione e recupero delle zone "O". Ho ottenuto l'annullamento e la rettifica di vincoli paesaggistici e storico-archeologici.


Altre categorie

Contratti, Diritto immobiliare, Arte e beni culturali, Diritto civile, Eredità e successioni, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Riconosciuta esclusiva responsabilità di un Comune per mancato completamento di opere di urbanizzazione in un piano di zona (edilizia economica e popolare)

Sentenza T.A.R. Lazio, Sez. V Q, n. 16303 del 16.9.2025

A fronte di un ricorso proposto da un Comune nei confronti di un Consorzio (costituito per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in un piano di zona), il Giudice adito ha ritenuto non imputabile al Consorzio o ai singoli Consorziati (Società cooperative e Società di costruzione) la mancata esecuzione delle opere medesime non ancora realizzate (v. pagg. 8-9) perché: - il ritardo nell’avvio è stato determinato da molteplici fattori (ritardo nella sottoscrizione delle Convenzioni e nel rilascio dei PDC-numerosi contenziosi legati alla stessa condotta comunale; v. pag. 9); - l’Amministrazione non ha provveduto a riassegnare i lotti ritornati nella sua disponibilità (v. pag. 10); - l’Amministrazione non ha provveduto a versare al Consorzio quanto dovuto in termini di oneri per il lotto di cui è assegnataria, nonostante le diffide ricevute (v. pag. 10); - la Variante al piano approvata dall'Amministrazione è successiva alla proposizione del ricorso (v. pag. 11); - l'Amministrazione non ha cercato soluzioni alternative alla mancata partecipazione, da parte di Operatori, al bando per la riassegnazione dei lotti restituiti (v. pag. 11). Inoltre, accogliendo il ricorso incidentale notificato da una delle Società consorziate, il T.A.R. ha: - espressamente imputato al Comune la responsabilità per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione relative al piano (v. pag. 12); - imputato al Comune gli oneri relativi ai lotti restituiti, quantomeno sino alla loro riassegnazione (per un ammontare di € 1.460.367,38; id.); - stigmatizzato altresì il relativo mancato versamento da parte del Comune (id.). La mancata escussione delle polizze fideiussorie è stata, infine, considerata un’ulteriore conferma dell’inerzia del Comune nell’attuazione del piano in esame (v. pag. 12) con conseguente accertamento del danno subito da una delle Società consorziate (la mia Assistita che, per mio tramite, ne aveva fatto espressa richiesta), quantificato nell’ammontare dei premi assicurativi effettivamente versati (v. pag. 13).

Pubblicazione legale

Fotovoltaico e tutela del paesaggio

Pubblicato su IUSTLAB

Cons. Stato, IV, 2.4.2025 n. 2808 Il passaggio alle fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale, per cui non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali e l’installazione può essere vietata in modo assoluto solo nelle “aree non idonee”. L’importante principio è stato affermato dalla quarta sezione dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2808 del 2.4.2025, fa applicazione delle modifiche apportate di recente alla Costituzione per introdurre espressamente la tutela dell’ambiente (v. artt. 9 e 41). In altri termini, la presenza del fotovoltaico sul tetto, considerate le sempre più pressanti esigenze di ridurre il consumo energetico per cercare di minimizzarne l’impatto sull’ambiente, non può più essere valutata solo dal punto di vista estetico, ovvero come fattore assoluto di disturbo visivo. Al contrario, la valutazione di fattibilità dell’intervento in esame deve essere piuttosto incentrata sulle modalità di installazione dei relativi pannelli sugli edifici che li ospitano e sul conseguente impatto, nel complesso, sul paesaggio circostante. Occorre in sostanza cercare soluzioni progettuali che riducano al minimo l’impatto visivo dei pannelli, tenendo altresì conto della loro armonizzazione nel contesto circostante senza demonizzarli a prescindere. La pronuncia rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nella ricerca di una tutela sostanziale del paesaggio che tenga altresì conto del relativo contesto ambientale evitando un approccio meramente estetico che rischia di essere finalizzato a sé stesso.

Sentenza giudiziaria

Annullato vincolo storico culturale su immobile privato

Sentenza TAR Lazio, IQ, 20.3.2023 n. 4795

A meno di un mese dal deposito del ricorso, il TAR adito ha annullato il vincolo storico-archeologico illegittimamente imposto su un immobile privato (nella specie, ex cappella di proprietà privata ormai priva di ogni rilevanza di bene culturale in quanto avente perso la sua destinazione sin dai primi del '900 e trasformata in abitazione negli anni '80) accogliendo i motivi di difetto di istruttoria e motivazione dedotti con il ricorso. L'Amministrazione è stata altresì condannata al pagamento delle spese di lite.

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Lo studio

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