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Nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale

Scritto da: Maria Bitondo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Si segnala che, con legge n. 6 del 22.1.2024 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 19 del 24.1.2024) sono state introdotte nell’Ordinamento nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

La legge, che si compone di un solo articolo, prevede quanto segue.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. L'autorità' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza

pubblica.

La legge entra in vigore l’8.2.2024.

 


Avv. Maria Bitondo - Avvocata esperta in edilizia ed urbanistica

Sono un'Avvocata che esercita la sua professione dal 1995. In particolare, in questi anni, mi sono occupata di questioni in materia di urbanistica ed edilizia, espropriazioni, vincoli paesaggistici e storico-archeologici e, più in generale, di governo del territorio, sia in via giudiziale che stragiudiziale per Comuni, altre Amministrazioni Pubbliche, nonché Privati (persone fisiche e Società). Mi occupo, inoltre, di questioni di diritto civile sempre attinenti agli immobili ed, in particolare, in materia di contratti di compravendita, locazioni e comodati, regolarizzazioni, giudizi di usucapione.




Maria Bitondo

Esperienza


Eredità e successioni

La conoscenza della materia edilizia è di grosso ausilio anche nella materia delle successioni. L'aspetto è spesso trascurato con tutte le complicazioni che ne possono derivare in seguito.


Edilizia ed urbanistica

Mi occupo di edilizia ed urbanistica e, più in generale, di governo del territorio ormai da 29 anni, sia a livello stragiudiziale (ho dimestichezza con il Dipartimento urbanistico del Comune di Roma e della Regione Lazio ed, in generale con gli Uffici tecnici comunali e regionali), sia a livello giudiziario (frequento abitualmente il T.A.R., soprattutto del Lazio, ed il Consiglio di Stato). Ho seguito con successo l'attuazione di piani di zona, lottizzazione e recupero delle zone "O". Ho ottenuto l'annullamento e la rettifica di vincoli paesaggistici e storico-archeologici.


Contratti

L'esperienza maturata in materia di edilizia ed urbanistica mi agevola nella valutazione delle questioni attinenti ai contratti di compravendita immobiliare, locazioni, comodati e simili, sia in termini di verifica della conformità del bene, sia in termini di elaborazione delle clausole contrattuali a maggior tutela della posizione del Cliente.


Altre categorie:

Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Arte e beni culturali, Diritto civile, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Divisione stragiudiziale di un ingente patrimonio famigliare fra cinque eredi

Raggiungo nell'arco di un anno l'accordo per la sottoscrizione da parte di cinque fratelli del contratto di divisione di un ingente asse ereditario le cui questioni si trascinavano da quasi trent'anni

Con la fruttuosa collaborazione di altri Colleghi rappresentanti ciascuno un erede, è stato possibile - nell'arco di un anno di duro lavoro - raggiungere l'accordo per la sottoscrizione da parte di cinque fratelli (di cui uno residente all'estero) del contratto di divisione di un ingente asse ereditario le cui questioni si trascinavano da quasi trent'anni. L'accordo è stato raggiunto anche in virtù dell'ausilio di una scrittura privata fatta sottoscrivere dal padre prima del decesso. L'attività ha richiesto il ricorso anche a due giudizi possessori.

Caso legale seguito

Intestazione in favore della legittima erede dei beni di proprietà di una Società Anonima immobiliare

Attraverso una complessa operazione è stato risolto il mancato trasferimento di beni immobili da parte di una Società anonima al consorte del titolare delle relative quote

La problematicità del caso consisteva nella fatto che l'unico titolare delle quote di una Società anonima costituita prima dell'entrata in vigore del vigente codice civile e proprietaria di diversi immobili (in qualità di costruttrice dello stesso), era morto senza previamente trasferirle. Il relativo passaggio era stato trascurato anche in sede di successione. A distanza di circa sette anni dal decesso del titolare, il consorte ha chiesto la mia assistenza per regolarizzare la situazione ed ottenere l'intestazione degli immobili. La richiesta è stata soddisfatta attraverso una complessa operazione articolata nelle seguenti fasi: ottenimento per la Società di una codice fiscale e partita IVA, quindi, cessione delle quote da parte degli eredi legittimi al consorte, nomina di un liquidatore per la Società, convocazione dell'assemblea ed assegnazione in tale sede dei beni al consorte.

Caso legale seguito

Giudizio di divisione dell'asse ereditario paterno, previa domanda di accertamento simulazione e conseguente azione di collazione

Respinte le domande di simulazione e collazione inerenti ad una successione ereditaria

Il padre delle parti in causa (due fratelli) era titolare di un’attività di bar, gelateria e sala giochi nonché di diversi immobili all’interno del Comune di ***. Rispetto alla predetta azienda, i due fratelli hanno fatto due scelte opposte: l’uno/attore ha optato per un’attività lavorativa autonoma rispetto all’azienda famigliare dalla quale si è allontanato molto giovane, mentre il secondo/convenuto ha deciso di collaborare con il padre nella conduzione del bar che, in seguito, ha rilevato. Morto il padre, il primo fratello ha avviato un giudizio di divisione dell'asse ereditario paterno che, attraverso domande di accertamento di simulazione e collazione, era volto ad inglobare nello stesso anche i beni acquistati dal convenuto con i proventi della sua attività. Il Tribunale adito, dopo una complessa attività istruttoria, ha rigettato le domande proposte dall’attore di accertamento della natura simulata degli atti sottoscritti dal padre antecedentemente al suo decesso, ivi compresa la cessione onerosa dell’attività al convenuto, e di accertamento della natura di donazione indiretta di altri atti di compravendita di immobili sottoscritti direttamente dal convenuto nonché, di conseguenza, ha dichiarato inammissibile la domanda diretta alla collazione dei predetti beni. La competente Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado.

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