Sentenza giudiziaria:
A fronte di un ricorso proposto da un Comune nei confronti di un Consorzio (costituito per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in un piano di zona), il Giudice adito ha ritenuto non imputabile al Consorzio o ai singoli Consorziati (Società cooperative e Società di costruzione) la mancata esecuzione delle opere medesime non ancora realizzate (v. pagg. 8-9) perché:
- il ritardo nell’avvio è stato determinato da molteplici fattori (ritardo nella sottoscrizione delle Convenzioni e nel rilascio dei PDC-numerosi contenziosi legati alla stessa condotta comunale; v. pag. 9);
- l’Amministrazione non ha provveduto a riassegnare i lotti ritornati nella sua disponibilità (v. pag. 10);
- l’Amministrazione non ha provveduto a versare al Consorzio quanto dovuto in termini di oneri per il lotto di cui è assegnataria, nonostante le diffide ricevute (v. pag. 10);
- la Variante al piano approvata dall'Amministrazione è successiva alla proposizione del ricorso (v. pag. 11);
- l'Amministrazione non ha cercato soluzioni alternative alla mancata partecipazione, da parte di Operatori, al bando per la riassegnazione dei lotti restituiti (v. pag. 11).
Inoltre, accogliendo il ricorso incidentale notificato da una delle Società consorziate, il T.A.R. ha:
- espressamente imputato al Comune la responsabilità per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione relative al piano (v. pag. 12);
- imputato al Comune gli oneri relativi ai lotti restituiti, quantomeno sino alla loro riassegnazione (per un ammontare di € 1.460.367,38; id.);
- stigmatizzato altresì il relativo mancato versamento da parte del Comune (id.).
La mancata escussione delle polizze fideiussorie è stata, infine, considerata un’ulteriore conferma dell’inerzia del Comune nell’attuazione del piano in esame (v. pag. 12) con conseguente accertamento del danno subito da una delle Società consorziate (la mia Assistita che, per mio tramite, ne aveva fatto espressa richiesta), quantificato nell’ammontare dei premi assicurativi effettivamente versati (v. pag. 13).