Avvocato Maria Bitondo a Roma

Maria Bitondo

Avvocata esperta in edilizia ed urbanistica


Informazioni generali

Sono un'Avvocata che esercita la sua professione dal 1995. In particolare, in questi anni, mi sono occupata di questioni in materia di urbanistica ed edilizia, espropriazioni, vincoli paesaggistici e storico-archeologici e, più in generale, di governo del territorio, sia in via giudiziale che stragiudiziale per Comuni, altre Amministrazioni Pubbliche, nonché Privati (persone fisiche e Società). Mi occupo, inoltre, di questioni di diritto civile sempre attinenti agli immobili ed, in particolare, in materia di contratti di compravendita, locazioni e comodati, regolarizzazioni, giudizi di usucapione.

Esperienza


Arte e beni culturali

La materia rientra fra quelle oggetto della mia attività ed, in particolare, mi è capitato di recente di seguire una vicenda attinente all'imposizione di un vincolo storico-archeologico su un bene privato con conseguente suo annullamento per carenza dei relativi presupposti (per maggiori delucidazioni, rinvio alla voce "referenze" dove sono riportati anche gli estremi della relativa sentenza)


Edilizia ed urbanistica

Mi occupo di edilizia ed urbanistica e, più in generale, di governo del territorio ormai da 29 anni, sia a livello stragiudiziale (ho dimestichezza con il Dipartimento urbanistico del Comune di Roma e della Regione Lazio ed, in generale con gli Uffici tecnici comunali e regionali), sia a livello giudiziario (frequento abitualmente il T.A.R., soprattutto del Lazio, ed il Consiglio di Stato). Ho seguito con successo l'attuazione di piani di zona, lottizzazione e recupero delle zone "O". Ho ottenuto l'annullamento e la rettifica di vincoli paesaggistici e storico-archeologici.


Contratti

L'esperienza maturata in materia di edilizia ed urbanistica mi agevola nella valutazione delle questioni attinenti ai contratti di compravendita immobiliare, locazioni, comodati e simili, sia in termini di verifica della conformità del bene, sia in termini di elaborazione delle clausole contrattuali a maggior tutela della posizione del Cliente.


Altre categorie:

Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Diritto civile, Eredità e successioni, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Annullato vincolo storico culturale su immobile privato

Sentenza TAR Lazio, IQ, 20.3.2023 n. 4795

A meno di un mese dal deposito del ricorso, il TAR adito ha annullato il vincolo storico-archeologico illegittimamente imposto su un immobile privato (nella specie, ex cappella di proprietà privata ormai priva di ogni rilevanza di bene culturale in quanto avente perso la sua destinazione sin dai primi del '900 e trasformata in abitazione negli anni '80) accogliendo i motivi di difetto di istruttoria e motivazione dedotti con il ricorso. L'Amministrazione è stata altresì condannata al pagamento delle spese di lite.

Pubblicazione legale

Nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale

Pubblicato su IUSTLAB

Si segnala che, con legge n. 6 del 22.1.2024 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 19 del 24.1.2024) sono state introdotte nell’Ordinamento n uove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. La legge, che si compone di un solo articolo, prevede quanto segue. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. 2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000. 3. L'autorità' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2. 5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: a) l'autorità giudiziaria e l'autorità' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legge entra in vigore l’8.2.2024.

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Lo studio

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