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DENUNCIA EX ART. 650 C.P. A SEGUITO DI INOSSERVANZA DELLE RESTRIZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS: COME COMPORTARSI?

Scritto da: Maria Bruschi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Decreto del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 marzo ha stabilito il divieto per chiunque di transitare lungo le nostre strade - soprattutto al di fuori del comune ma anche all’interno dello stesso - se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o di vita quotidiana. Con il termine “comprovate” si vogliono indicare tutte quelle necessità che devono poter essere dimostrabili (ad es. chi si recherà al supermercato o in farmacia dovrà esibire, al momento del controllo, lo scontrino fiscale attestante l’uscita o chi si recherà al lavoro dovrà comprovare il rapporto lavorativo esistente presso il proprio datore). Per questo motivo è fondamentale scaricare, stampare e compilare l’autocertificazione - così come di recente modificata - e portarla sempre con sé.

 

In questi giorni, invero, le pattuglie ai posti di blocco fermano - in maniera del tutto casuale - le persone e le autovetture che transitano per le strade chiedendo le ragioni e la direzione dello spostamento. Qualora, infatti, il motivo del passaggio non dovesse rientrare in una delle esigenze sopra indicate e, pertanto, il transito non dovesse essere essenziale, le Forze dell’Ordine procederanno a identificare la persona mediante rilascio delle proprie generalità, a far eleggere domicilio per definire il luogo dove il soggetto vorrà ricevere le comunicazioni che seguiranno (ed è fondamentale che l’elezione di domicilio venga fatta presso la propria residenza e non presso lo studio dell’avvocato) e a chiedere se si conosca un difensore di fiducia da nominare (e, in caso contrario, ne verrà assegnato uno d’ufficio). Da questo momento le Forze dell’Ordine provvederanno alla comunicazione della notizia di reato per la violazione dell’art. 650 C.P. il quale disciplina l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: invero, alla luce dell’indicato Decreto che vieta la circolazione, il circolare corrisponde, appunto, a inosservanza del provvedimento dell’autorità.

 

Questo reato è, specificatamente, una contravvenzione in senso tecnico, e, pertanto, non va confusa con le violazioni tipiche del Codice della Strada (quali l’eccesso di velocità o il divieto di sosta): ciò significa che a partire dal momento dell’intervento delle Forze dell’Ordine si aprirà un procedimento penale a carico della persona che viene fermata. A seguito del reato contestato, verrà solitamente irrogata una ammenda – da non confondere con la comune multa – che (al pari della reclusione e dell’arresto) è una vera e propria pena: pertanto, l’ammenda non andrà assolutamente pagata poiché procedendo in tal modo si darebbe esecuzione della pena e, conseguentemente, il reato figurerà sul personale casellario giudiziale ossia da quel momento in poi il soggetto non risulterà più incensurato (con tutte le conseguenze che questo comporta, sia da un punto di vista lavorativo che personale). Infatti, sul casellario verrà indicato che il soggetto non ha rispettato un provvedimento di pubblica autorità e ha riportato una condanna già definitiva per violazione dell’art. 650 C.P. – senza, peraltro, che sia specificato che la violazione è avvenuta a causa del Covid.19 -.

Pertanto, chi dovesse trovarsi in questa situazione dovrà innanzitutto contattare il proprio avvocato di fiducia o d’ufficio e, semplicemente, aspettare qualche mese fino a quando arriverà la notifica in busta verde o in consegna diretta da parte delle Forze dell’Ordine territorialmente competenti del Decreto penale di condanna da parte della Procura o del Tribunale del luogo di interesse. Tale atto notificato darà tempo 15 giorni all’avvocato per contestarlo e presentare un’opposizione allo stesso chiedendo - attraverso la cd. oblazione - la trasformazione di quell’ammenda inizialmente addebitata in una somma pecuniaria da pagare e, così, permettendo l’estinzione del reato e assicurando l’incensuratezza del soggetto.

 

Considerata la delicatezza della situazione nonché dell’emergenza sanitaria in atto, la Società Dual Solution S.r.l. si sta occupando di assistere, tramite un team legale specifico, chi dovesse necessitare di tali servizi.

 

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, consultate le nostre news ed iscrivetevi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.

 AVV. MARIA BRUSCHI

 

 

 


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Lo studio è composto da giovani professionisti ciascuno con pluriennale esperienza in vari ambiti del diritto civile, della contrattualistica, in particolare del diritto bancario, finanziario, del trust, societario e negli ultimi 5 anni abbiamo maturato particolare esperienza nelle azioni collettive a tutela dei consumatori truffati dalle Banche. Forniamo assistenza continuativa a varie aziende e siamo esperti anche in diritto del web e privacy, avendo conseguito la sottoscritta anche la qualifica di DPO. Grazie alla presenza di più professionisti garantiamo massima celerità nell'evasione della pratica con la presa in carico in 24H.




Maria Bruschi

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Abbiamo pluriennale esperienza attraverso la tutela degli azionisti truffati dal crack delle banche venete. In tre anni abbiamo preso le difese di più di 500 azionisti, attraverso la presentazione di 100 cause civile, 200 Arbitrati e 350 tra reclami e mediazioni.


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Abbiamo acquisito specifica esperienza in diritto societario grazie alla frequentazione di master e pluriennale esperienza in ambito sia giudiziale che stragiudiziale.


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Referenze

Titolo professionale

"MASTER DI SPECIALIZZAZIONE PER RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - 4/2018


Il GDPR prevede una figura particolare e molto importante la cui qualifica è stata conseguita con il Master: quella del Data Protection Officer (DPO). Una persona fisica, una sorta di figura ibrida fra il ruolo di vigilanza dei processi interni alla struttura (del titolare e del responsabile, che lo devono nominare, obbligatoriamente in taluni casi previsti per legge), ed il ruolo di consulenza; funge inoltre da “ponte di contatto” e super partes con l’Autorità Garante nazionale. Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, dovrà: 1. possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; 2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse; 3. operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio. Il titolare o il responsabile dovranno mettere a disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti. Il DPO dovrà: a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali e altri ancora.

Pubblicazione legale

DECRETO “CURA ITALIA”: PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO AL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Pubblicato su IUSTLAB

A distanza di alcune ore dall'ufficializzazione dell'avvenuta approvazione in Consiglio dei Ministri, il Decreto “Cura Italia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 17.03.2020 n. 70. Tra le numerose indicazioni, si è voluto intervenire anche in merito al rimborso per gli azionisti e i titolari di obbligazioni subordinate emesse da banche in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 ( Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate). Invero, nel Decreto si legge che il termine per la compilazione e l’invio della domanda di indennizzo sulla piattaforma gestita dalla Consap è prorogato dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020. Relativamente al rimborso di cui trattasi, inoltre, è stata introdotta un’ulteriore novità dal medesimo Decreto n. 18/2020 con la previsione di un anticipo di quanto dovuto ai risparmiatori, prima del pagamento integrale e successivo al piano di riparto previsto dalla L. 158/2018 (art. 1 c. 493 e ss.), sia a favore degli azionisti che degli obbligazionisti . Tale anticipazione si avrà nel limite massimo del 40% dell’importo deliberato dalla Commissione tecnica , successivamente alla chiusura dell’istruttoria sulla pratica: in tal modo, pertanto, si è stabilita la possibilità di ottenere il 40% - del complessivo 30%, di quanto investito nelle azioni, o 95%, di quanto investito nelle obbligazioni subordinate. La Società Dual Solution S.r.l. si occupa quotidianamente di assistere i risparmiatori che ad essa si affidano al fine di provvedere con celerità e professionalità alla procedura di compilazione e invio della domanda e relativa documentazione al Fondo ai fini dell’indennizzo de quo . Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, consultate le nostre news ed iscrivetevi alla newsletter nell’apposita sezione del sito. AVV. MARIA BRUSCHI

Caso legale seguito

TUTELA DEGLI AZIONISTI TRUFFATI DALLE BANCHE VENETE - VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA

2015-2020

Il nostro studio ha assistito oltre 500 azionisti truffati dal crack delle Banche Venete, sia dal 2015 attraverso un importate sostegno legale iniziato con i reclami, poi con gli Arbitrati bancari, con l'assistenza nel processo penale e nei processi civili ancora in corso e, da ultimo, attraverso la presentazione della richiesta di rimborso al Fondo Indenizzo dei Risparmiatori.

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