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Cittadinanza per ius soli - la temporanea assenza dal territorio nazionale non pregiudica il diritto del minore nato in italia

Pontedera, agosto 2023




Caso legale: Cittadino tunisino nato in Italia nel 2005, si è assentato per circa tre anni tornando nel Paese d'origine, per gravi motivi familiari: il Comune di residenza gli negava, in un primo momento, la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto soggettivo di acquisire automaticamente la cittadinanza italiana in quanto il ragazzo risultava cancellato dall'anagrafe per il periodo di assenza. In ottemperanza al comma 1 dell'art. 33 L. n. 98/2013, “Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. […]”. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la temporanea assenza dal territorio nazionale per esigenze di studio, lavoro o familiari non può pregiudicare il diritto del minore. Mi sono occupata di ricostruire tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare la c.d. "residenza effettiva" del ragazzo sul territorio nazionale, accompagnando tale attività con una complessa memoria integrativa, permettendo al cittadino tunisino di ottenere la cittadinanza italiana già soltanto in sede amministrativa e in pochissimo tempo.



Pubblicato da:


Maria Paola De Nobili

Avvocata immigrazione e penale