IUSTLAB

Maria Vittoria Morselli

Avvocato a Pistoia

Informazioni generali

Lo Studio Legale MOLEGALE fornisce consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito del Diritto Civile, Penale, diritto di famiglia, diritto militare e Amministrativo. Lo Studio MOLEGALE è stato fondato dall'Avvocato Maria Vittoria Morselli. Lo Studio, ideato secondo una concezione moderna e dinamica, offre alla propria Clientela prestazioni di elevata qualità. Lo studio legale è anche presente su internet con un proprio sito al medesimo nome MOLEGALE dove è possibile contattarlo direttamente presso la sezione “contatti”per avere un appuntamento diretto.

Esperienza


Diritto di famiglia

Il Diritto di Famiglia si occupa dei rapporti familiari e di tutte le problematiche ad esso inerenti, a partire dai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, per arrivare ai casi di separazione, divorzio e tutela dei minori. Lo Studio Legale MOLEGALE, fornisce consulenza e assistenza legale nei casi di separazione e divorzio (sia consensuale che giudiziale), negoziazione assistita, patti di convivenza, regime di affidamento e collocazione del minore (legittimi – naturali – adottivi), assegnazione della casa coniugale, determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.


Separazione

Separazione (sia consensuale che giudiziale), negoziazione assistita, patti di convivenza, regime di affidamento e collocazione del minore (legittimi – naturali – adottivi), assegnazione della casa coniugale, determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, determinazione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per i figli minori o per i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, riconoscimento dell’assegno divorzile, procedimenti relativi alla potestà genitoriale e al suo esercizio, riconoscimento / disconoscimento figli naturali e rapporti patrimoniali.


Divorzio

Effettuo separazioni consensuali, giudiziari e con negoziazione assistita


Altre categorie

Proprietà intellettuale, Diritto del lavoro, Multe e contravvenzioni, Diritto militare, Diritto amministrativo, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Diritto marittimo, Diritto aeronautico, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritti umani, Diritto canonico, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non studia e che ha poca voglia di lavorare

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con una recente Ordinanza ha preso in analisi la circostanza se è revocabile l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente per colpa della sua colpevole inerzia. La Cassazione ha indicato che la “ ratio decidendi ” della revoca dell'assegno in favore della figlia maggiorenne fondandola sull'inerzia colpevole della stessa e sulla mancanza di un progetto formativo, e dalla non accettazione dell'offerta lavorativa del padre, non è censurabile nel giudizio di legittimità. Gli Ermellini ricordano che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati , d i contenuto e durata illimitata , dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto. Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Nel caso specifico, oggetto dell’Ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021, la Cassazione legittima la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del padre alla figlia maggiorenne , alla luce dei principi sopra esposti e dall’esame dell'età avanzata della stessa (di anni ventisei all'epoca del procedimento di appello), del suo rifiuto ingiustificato di proseguire l'attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi.

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