Avvocato Mariagrazia Caruso a Catania

Mariagrazia Caruso

Avvocato


Informazioni generali

Svolgo da oltre trenta anni attività professionale in proprio, quale avvocato, relativa a pratiche contenziose innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e al Consiglio di Stato e alla Suprema Corte di Cassazione nonché dinanzi ai Giudici civili inerenti a casistica riguardante in particolar modo il Sistema Sanitario, l’Urbanistica e l’Edilizia, il Diritto Scolastico, la Responsabilità Civile la responsabilità medica, il Diritto di Famiglia e le Successioni, il Pubblico Impiego e il Diritto del Lavoro.

Esperienza


Ricorso al TAR

Mi sono laureata a pieni voti nel gennaio 1989 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi in materia di diritto urbanistico, relatore il ch.mo prof. Michele Alì, docente di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania.


Altre categorie:

Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Diritto amministrativo, Edilizia ed urbanistica, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto del turismo, Tutela degli anziani, Diritto militare, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore, sancito dagli artt. 2, 4 e 32 Cost., che costruiscono detti valori come diritti inviolabili, derivi il diritto fondamentale del lavoratore al pieno ed effettivo dispiegamento della sua professionalità, espletando le mansioni che gli competono; e che, quale corollario di tali enunciati, la lesione di tale posizione giuridica soggettiva assume attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso

Civile Ord. Sez. L Num. 2521 Anno 2020 Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 04/02/2020

Ha errato la Corte Territoriale che, nello scrutinare l'esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro ha formulato il giudizio sulla equivalenza fra le mansioni in precedenza svolte e quelle successivamente assegnate, esclusivamente in astratto, omettendo di verificare se le nuove mansioni ascritte avessero salvaguardato il livello professionale acquisito e garantito lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.

Pubblicazione legale

LA MOBILITA’ nel rapporto di lavoro pubblico

Guidelegali

L’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 intitolato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" prevede che amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza . La norma prevede la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, di cui ai contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvo l'assegno "ad personam") tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'Inps nel settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del d.m. n. 135 del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 - concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'Inps) (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 17 luglio 2006, n. 16185)

Pubblicazione legale

Il regime delle incompatibilità nel rapporto di lavoro del pubblico dipendente

Guidelegali

Il regime delle incompatibilità nel pubblico è disciplinato dal vigente art. 53 del DLgs n. 165/2001. Nel nostro ordinamento assume un rilievo centrale il principio dell’esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente che ha, per la verità, radici antiche, legate ad un quadro normativo ispirato ad una concezione autoritativa del rapporto intercorrente tra amministrazione e pubblico dipendente. È legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministrazione allorché il dipendente abbia dichiarato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità con il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. in base all'art. 508 d.lg. n. 297 del 1994 o all'art. 53 d.lg. n. 165 del 2001, essendo l'effetto risolutorio del rapporto di lavoro previsto per tale ipotesi tanto dalla fonte legislativa (art. 1 comma 61 l. n. 662 del 1996) quanto da quella contrattuale, posto che nel contratto individuale di lavoro in essere tra le parti era espressamente previsto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni avrebbe comportato l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

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Lo studio

Mariagrazia Caruso
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