L'assegnazione della casa familiare è disposta dal Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione. Il godimento della casa familiare è stabilito tenendo conto della presenza o meno di figli ( non economicamente autosufficienti ) e nel loro precipuo interesse. Va infatti assicurato ai figli il mantenimento dello stesso ambiente nel quale sono sempre vissuti al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori. Molteplici sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che in assenza di figli il Giudice non può pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione dell’abitazione, nè disporre in tal senso. Questo è sempre vero tanto che anche se uno dei due coniugi non è proprietario di alcuna abitazione mentre l'altro ne posside diverse, il Giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione al coniuge economicamente più debole. In tal caso, la circostanza inciderà esclusivamente sull'entità della determinazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile, ma nulla potrà essere stabilito in ordine all'abitazione. Nel caso in cui i genitori chiedano l'affido alternato dei figli, ovvero che i figli vivano periodi alternati con ciascun genitore (settimane alterne, o mesi alterni, o altri tempi concordati dai genitori o dal Giudice), è legittima la richiesta di assegnazione alternata della casa in base ad un calendario preciso che stabilisca i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. In realtà l'assegnazione congiunta dell'abitazione familiare è rara, seppur possibile, perchè prevede di fatto che ogni genitore abiti l’immobile insieme ai figli limitatamente ai periodi di propria spettanza, per poi lasciarla all’altro genitore secondo la turnazione stabilita. Secondo la Corte di Cassazione ( sentenza n. 6810/2023) tale disposizione, può essere emessa solo se vi è serio impegno delle parti e se tale soluzione corrisponda all'effettivo miglior interesse dei minori. Il godimento della casa familiare assegnata viene meno quando l'assegnatario non abita più in quella casa o cessi di abitarvi stabilmente, oltre che se contragga un nuovo matrimonio o conviva more uxorio. Il provvedimento del Tribunale con il quale è stata assegnata l'abitazione familiare ad uno dei coniugi, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo l'art. 2643 c.c..
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