Avvocato Mariangela Di Passio a Sora

Mariangela Di Passio

Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale

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Patrocinio gratuito quando l'Avvocato lo paga lo Stato

Scritto da: Mariangela Di Passio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Per poter essere ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, altrimenti detto "gratuito patrocinio" occorre presentare, in ambito civile al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza e in abito penale presso la cancelleria del Giudice procedende, un'apposita istanza in carta semplice, personalmente, a mezzo Racc. Ar. o telematicamente. Il requisito imprescindibile è il reddito dell'istante che non deve essere superiore ad Euro 12.838,01 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (art. 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e decreto 10 maggio 2023). Una volta ammessi al beneficio non dovrà essere corrisposto alcun compenso all'Avvocato che sarà pagato totalmente dallo Stato. L'istituto del Patrocinio è sorto per consentire ai soggetti economicamente deboli il diritto di difesa e dunque la tutela legale dinanzi all'Autorità giudiziaria, civile, penale, amministativa e tributaria, in ogni grado del giudizio. Ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione, non rileva il reddito Isee e devono essere conteggiate anche tutte le pensioni che abbiano funzione di sostituzione della " retribuzione"; l'assegno mantenimento stabilito nel procedimento di separazione e l'assegno divorzile; una recente sentenza del 2019 ha stabilito che anche l'assegno di mantenimento versato per i figli (benchè non costitusca reddito), deve essere computato; gli interessi dei conti correnti, BOT e CCT, e CCP e i proventi da fondi di investimento. Non deve invece essere calcolata l'indennità di accompagnamento, in quanto sussidio di natura assistenziale. Al reddito del richiedente devono invece sommarsi i redditi di tutte le persone anagraficamente conviventi con lo stesso, cioè quelli della cosi detta " famiglia anagrafica". Tra i familiari sono ricomprese anche tutte le persone che vivono stabilmente e in modo continuativo con l'istante e i conviventi more uxorio. Al reddito dell'istante, dunque, si sommano i redditi di tutte le persone conviventi e la somma dei redditi non deve superare il limite massimo stabilito per richiedere l'ammissione.  In alcuni tassitivi casi si tiene conto del solo reddito dell'istante, ad esempio nei casi in cui la controversia riguarda diritti della personalità  (immagine, riservatezza, nome, ecc..), e nelle controversie dove l'interesse dell'istante è in conflitto con quello delgi altri componenti il nucleo familiare convivente (separazione tra i coniugi). In ambito penale il limite per l'ammissione al beneficio è aumento di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiri conviventi.  La regola del limite per l'ammissione viene derogata anche in caso di particolari reati ta cui: maltrattaamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, pornografia minorile, mutilazione dei genitali, prostituzione, corruzione e adescamento di minorenni.


Avv. Mariangela Di Passio - Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale

Lo Studio Legale Di Passio si occupa da oltre 50 anni della tutela civile e penale delle persone e della famiglia. Io sono Mariangela Di Passio e da oltre 24 anni assisto e difendo le persone nelle controversie civili (separazione, divorzi, mantenimento, modifica patti, tutela minori, ecc..)e nei processi penali (omesso versamento assegno, maltrattamenti, lesioni, minacce), anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tutelo i diritti dei minori in sede civile (Tribunale dei minorenni) e penale e mi occupo di Protezione internazionale. Sono iscritta nell'elenco degli Avvocati con Patrocinio a Spese dello Stato.




Mariangela Di Passio

Esperienza


Diritto penale

Da oltre 24 anni difendo le persone (sia imputati che persone offese, anche minori) nei processi penali dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e Collegiale, alla Corte D'Assise, Corte D'Appello, Tribunale penale Militare, e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Oltre i reati comuni, ho seguito svariati casi di associazione, omicidi colposi, e in particolare processi di violenza domestica (lesioni, minacce, stalking ecc..) e violenza di genere.


Violenza

Seguo casi di separazioni con violenza domestica anche in presenza di figli minori (violenza indiretta). Mi occupo di querele, denunce, diffide, richieste di ammonimenti del Questore e difesa e assistenza nei processi penali di violenza, per i reati di stalking, maltrattamenti, lesioni, percosse, minacce,ecc..


Diritto di famiglia

Assisto le persone per la risoluzione delle problematiche derivanti dal vincolo matrimoniale, dalla convivenza e dalle unioni civili. Tutelo i diritti dei coniugi, dei conviventi, dei figli, in sede civile e penale,(convenzioni matrimoniali, fondi patrimoniali, assegno alimentare, assegno di mantenimento, violenza domestica, maltrattamenti e tutela dei minori es. figliazione, potestà). Sono Curatore speciale del minore e Tutor per minori stranieri non accompagnati.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Gratuito patrocinio, Tutela dei minori, Eredità e successioni, Affidamento, Diritti umani, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Unioni civili, Matrimonio, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Immigrazione e cittadinanza, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Diritto civile.



Referenze

Titolo professionale

Percorso formativo per Operatori della rete antiviolenza

Prodos- Soc. Cooperativa Sociale - 2/2023

La formazione specifica per gli Operatori della rete antiviolenza mi ha dato le competenze in materia di: violenza di genere, le diverse forme di violenza, i danni socio psico fisici della violenza a breve e lungo termine, gli aspetti civilistici della violenza, la separazione coniugale dall’uomo violento, le Misure Cautelari a tutela della donna, le sinergie territoriali, il percorso per le donne che subiscono violenza, il contesto psicologico e giuridico post separazione. Nonchè per la difesa del minore nell’ambito del processo penale minorile, la relazione tra difensore d’ufficio e curatore nell’ambito del procedimento civile, l’ascolto del minore nella fase delle indagini, i minori e la violenza diretta e assistita, lettura dei segnali di violenza, modalità di intervento e presa in carico valutazione delle competenze genitoriali in situazione di VD.

Intervista pubblica

Maltrattamenti in famiglia

Frosinone news - 9/2024

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna per uomo accusato del reato di maltrattamenti verso la compagna convivente e i tre figli minori respingendo l'appello proposto dall ' uomo e confermando la sentenza di primo grado che lo ha condannato a tre anni di reclusione e al risarcimento danni nei confronti della vittima. Ho assunto la difesa della donna e dei figli in primo grado e ho seguito tutta la vicenda in appello e nella fase delle applicazioni delle misure cautelari. Oggi il maltrattante è in carcere per aver violato le misure cautelari: prima il divieto di avvicinamento alla vittima ai luoghi dalla stessa frequentati e successivamente a seguito di aggravamento della misura, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Pubblicazione legale

Reati in cui la vittima è un minore. Aspetti penali e risarcimento del danno.

Pubblicato su IUSTLAB

Nel processo penale ordinario, il minore può rivestire il ruolo di vittima del reato o danneggiato, oltre che quello di parte civile e testimone. Molte sono le fattispecie di reato nelle quali il minore è la vittima del reato. Tra queste vi sono il reato di abbandono del minore previsto dall'art. 591 c.p.. e il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall' art 572 c.p.. Il reato di abbandono di minore riguarda il minore sotto i quattordici anni di età. L’abbandono può realizzarsi sia attraverso un’azione che un’omissione (ad esempio un genitore che rendendosi conto che il figlio sta male e in gravi condizioni di salute, non chiami i soccorsi e i medici). La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il reato è integrato da qualunque azione o omissione che contrasti con il dovere giuridico di cura e custodia che grava sul soggetto agente da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per l'integrtà fisica del minore e dunque per la vita e per la incolumità dello stesso. Non occorre per la configurazione del reato che il minore riporti lesioni o sia deceduto. Tali circostanze costituiscono un aggravante del reato. Il soggetto attivo del reato è chiunque si trovi ad avere una cosiddetta “relazione di garanzia” con il minore; per tale aspetto l’abbandono di minore è un reato “proprio” in quanto può essere commesso solo da chi si trovi in una relazione di cura con la vittima del reato, e anche se la relazione è di fatto, può far sorgere il dovere di custodia del minore se questo è entrato nella sfera di disponibilità o controllo dell’agente. Il reato di maltrattamenti in famiglia è previsto dall'art. 572 del c.p.. Per famiglia deve ricomprendersi non solo il rapporto basato sul legame matrimoniale, ma anche la filiazione nata fuori dal matrimonio, la famiglia di fatto, la convivenza e qualsiasi altro legame stabile affettivo. Per maltrattamenti si intendono condotte reiterate nel tempo lesive dell'integrità fisica e morale compiute appunto verso un familiare o convivente o una persona a cui si è, o si è stati legati da un vincolo stabile affettivo. La Corte di Cassazione, con diverse pronunce ha sancito che rientrano nel delitto di maltrattamenti non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di, di disprezzo, umiliazione, scherno e sottomissione che provocano una durevole sofferenza morale. Il minore che assiste alle violenze nel contesto familiare è, vittima a sua volta del reato di maltrattamenti e può costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patiti (l a violenza assistita produce sul minore effetti gravi dal punto di vista fisico, cognitivo e comportamentale, provocando deficit di crescita, ritardi nello sviluppo psicomotorio e neurocognitivo, ecc...). La violenza domestica è in generale la violenza all’interno della famiglia. La violenza assistita è in particolare quella che coinvolge i figli minori i quali, all’interno della famiglia, assistono a qualsiasi forma di maltrattamento, realizzato con violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure per il minore di riferimento o cui è legato affettivamente. Una importantissima sentenza della Corte di Cassazione ( Sez. VI pen. sentenza n. 22374 del 21.02.2023) ha stabilito che in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza siano abituali. Si afferma in tale pronuncia, che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore siano abituali, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato. Un'altra rilevante Sentenza della Corte di Cassazione in merito ( Sentenza n. 47121 del 5 ottobre - 23 novembre 2023 Sesta Sezione penale), ha statuito che s ussiste "violenza assistita" a prescindere dall'età del minorenne, purché gli episodi cui questi assiste siano tali da comportare il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. In tuttelle fattispecie di reato il cui il minore è la vittima (persona offesa o semplice danneggiato), il minore questo può costituirsi parte civile (artt. 74 e ss. c.p.p.) per la richiesta del risarcimento dei danni subiti. Con la costituzione di parte civile il minore assume un ruolo di "parte" del processo ed è appunto un ruolo attivo nel processo, sostanzialmente egli affiancherà l’accusa nel sostenere la responsabilità penale dell’imputato e chiederà la pronuncia anche per il risarcimento dei danni derivati dal reato. Potrà inoltre portare proppri testimoni, prove, proporre eccezioni, controesaminare i testimoni delle altre parti processuali, chiedere sequestro dei beni, impugnare i provvedimenti, ec.c. La costituzione di parte civile avviene con l'ausilio di un difensore munito di apposita procura (art. 78 c.p.p.) che redige, sottoscrive e deposita un atto formale di costituzione a pena di decadenza all’udienza preliminare o, per i reati a citazione diretta, alla prima udienza. L’art. 77 c.p.p., prevede la nomina del curatore speciale del minore quando lo chiede il P.M. per consentire al minore di esercitare l’azione civile e costituirsi parte civile, se il minore è privo di assistenza dei genitori o se sono in una situazione di conflitto con il minore. La nomina può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, in particolare può essere proposta dalla persona che deve essere rappresentata o assistita (se ha compiuto 14 anni) ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante (338 c.p.p.). In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri la figura alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale. Sarà proprio il curatore speciale che provvederà ad assicurare la tutela processuale dei diritti e il superiore interesse del minore.

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Lo studio

Mariangela Di Passio
Via G. Giuriati 16/18
Sora (FR)

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