Avvocato Mariangela Di Passio a Sora

Mariangela Di Passio

Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale

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Patrocinio gratuito quando l'Avvocato lo paga lo Stato

Scritto da: Mariangela Di Passio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Per poter essere ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, altrimenti detto "gratuito patrocinio" occorre presentare, in ambito civile al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza e in abito penale presso la cancelleria del Giudice procedende, un'apposita istanza in carta semplice, personalmente, a mezzo Racc. Ar. o telematicamente. Il requisito imprescindibile è il reddito dell'istante che non deve essere superiore ad Euro 12.838,01 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (art. 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e decreto 10 maggio 2023). Una volta ammessi al beneficio non dovrà essere corrisposto alcun compenso all'Avvocato che sarà pagato totalmente dallo Stato. L'istituto del Patrocinio è sorto per consentire ai soggetti economicamente deboli il diritto di difesa e dunque la tutela legale dinanzi all'Autorità giudiziaria, civile, penale, amministativa e tributaria, in ogni grado del giudizio. Ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione, non rileva il reddito Isee e devono essere conteggiate anche tutte le pensioni che abbiano funzione di sostituzione della " retribuzione"; l'assegno mantenimento stabilito nel procedimento di separazione e l'assegno divorzile; una recente sentenza del 2019 ha stabilito che anche l'assegno di mantenimento versato per i figli (benchè non costitusca reddito), deve essere computato; gli interessi dei conti correnti, BOT e CCT, e CCP e i proventi da fondi di investimento. Non deve invece essere calcolata l'indennità di accompagnamento, in quanto sussidio di natura assistenziale. Al reddito del richiedente devono invece sommarsi i redditi di tutte le persone anagraficamente conviventi con lo stesso, cioè quelli della cosi detta " famiglia anagrafica". Tra i familiari sono ricomprese anche tutte le persone che vivono stabilmente e in modo continuativo con l'istante e i conviventi more uxorio. Al reddito dell'istante, dunque, si sommano i redditi di tutte le persone conviventi e la somma dei redditi non deve superare il limite massimo stabilito per richiedere l'ammissione.  In alcuni tassitivi casi si tiene conto del solo reddito dell'istante, ad esempio nei casi in cui la controversia riguarda diritti della personalità  (immagine, riservatezza, nome, ecc..), e nelle controversie dove l'interesse dell'istante è in conflitto con quello delgi altri componenti il nucleo familiare convivente (separazione tra i coniugi). In ambito penale il limite per l'ammissione al beneficio è aumento di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiri conviventi.  La regola del limite per l'ammissione viene derogata anche in caso di particolari reati ta cui: maltrattaamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, pornografia minorile, mutilazione dei genitali, prostituzione, corruzione e adescamento di minorenni.


Avv. Mariangela Di Passio - Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale

Lo Studio Legale Di Passio si occupa da oltre 50 anni della tutela civile e penale delle persone e della famiglia. Io sono Mariangela Di Passio e da oltre 24 anni assisto e difendo le persone nelle controversie civili (separazione, divorzi, mantenimento, modifica patti, tutela minori, ecc..)e nei processi penali (omesso versamento assegno, maltrattamenti, lesioni, minacce), anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tutelo i diritti dei minori in sede civile (Tribunale dei minorenni) e penale e mi occupo di Protezione internazionale. Sono iscritta nell'elenco degli Avvocati con Patrocinio a Spese dello Stato.




Mariangela Di Passio

Esperienza


Diritto di famiglia

Assisto le persone per la risoluzione delle problematiche derivanti dal vincolo matrimoniale, dalla convivenza e dalle unioni civili. Tutelo i diritti dei coniugi, dei conviventi, dei figli, in sede civile e penale,(convenzioni matrimoniali, fondi patrimoniali, assegno alimentare, assegno di mantenimento, violenza domestica, maltrattamenti e tutela dei minori es. figliazione, potestà). Sono Curatore speciale del minore e Tutor per minori stranieri non accompagnati.


Eredità e successioni

Ho fatto pratica notarile Notarile a Roma e ho collaborato con uno Studio Notarile negli anni 1999-2000. Ho acquisito pertanto esperienza e conoscenza in ambito successorio ed ereditario ( testamenti, donazioni, legati, divisioni ereditarie, ecc...), e pertanto seguo controversie civili riguardanti eredità e successioni anche di ingente valore patrimoniale.


Separazione

Mi occupo di separazioni con e senza figli, tutela della persona, assegno di mantenimento, revisione degli accordi, attribuzione della casa coniugale, tutela del patrimonio, diritto di visita ecc. fornendo assistenza anche in sede penale ( es.:reati di mancato versamento dell'assegno di mantenimento, violazione degli obblighi di assistenza familiare, stalking, maltrattamenti, minacce, lesioni,ecc..). Do consulenza nella fase stragiudiziale e giudiziale con particolare attenzione all'aspetto psicologico, e alla dignità delle persone. Mi avvalgo di investigatori e consulenti di parte.


Altre categorie:

Divorzio, Affidamento, Gratuito patrocinio, Tutela dei minori, Diritto penale, Violenza, Diritti umani, Unioni civili, Matrimonio, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Immigrazione e cittadinanza, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Diritto civile.



Referenze

Pubblicazione legale

Separazione e divorzio in un unico atto

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La Riforma Cartabia ha segnato una svolta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. Contrariamente al passato oggi è infatti possibile separarsi e divorziare in un unico procedimento con tempi più brevi e costi più convenienti. E' necessario avvalersi dell'assistenza di un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, divorzista, il quale predisporrà un unico ricorso con domanda cumulativa di separazione e divorzio. Nell'ambito del ricorso l'Avvocato presenterà tutte le richieste (assegno di mantenimento, collocazione figli, regolamentazione visite dei minori, attribuzione della casa, assegno divorzile, ec..) e le conclusioni relative ad entrambe le domande avanzate. Depositato il ricorso, entro 90 giorni verrà fissata l'udienza di comparizione in Tribunale dei coniugi. I coniugi non compariranno più dinanzi al Presidente del Tribunale e poi dinanzi al Giudice Istruttore. Essi compariranno direttamente dinanzi al Giudice Istruttore delegato dal Collegio. La fase relativa al divorzio avverrà dinanzi al medesimo Giudice che ha trattato la separazione, trascorsi 6 mesi se la separazione è consensuale, o 12 mesi se la separazione è giudiziale, sempre a condizione che i coniugi non si siano riconciliati. Per la richiesta di divorzio è indispensabile che ci sia stata la separazione e il passaggio in giudicato della stessa, per tal motivo è necessario richiedere sin da subito la sentenza "parziale" di separazione sullo status, che sarà emessa dopo la prima udienza di comparizione delle parti. Il ricorso introduttivo, in linea con quanto previsto dalla Riforma Cartabia, dovrà contenere tutte le prove ( consulenze di parte, investigazioni difensive, foto, sms video, messaggi vocali, documentazione estrapolata da Facebook o Instagram) e tutti i documenti relativi, soprattutto se vi è richiesta di "addebito" in caso di procedimento giudiziale. Dovranno essere allegate altresì le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rappporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registati , nonchè quote sociali. La Corte di Cassazione con sentenza n. 28272/2023 ha esteso anche ai procedimenti consensuli la possinìbilità di avvalersi dei vantaggi offerti dal cumulo delle domande ( separazione e divorzio), riservate dalla Riforma solo ai procedimenti contenziosi.

Pubblicazione legale

Assegnazione della casa familiare

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L'assegnazione della casa familiare è disposta dal Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione. Il godimento della casa familiare è stabilito tenendo conto della presenza o meno di figli ( non economicamente autosufficienti ) e nel loro precipuo interesse. Va infatti assicurato ai figli il mantenimento dello stesso ambiente nel quale sono sempre vissuti al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori. Molteplici sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che in assenza di figli il Giudice non può pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione dell’abitazione, nè disporre in tal senso. Questo è sempre vero tanto che anche se uno dei due coniugi non è proprietario di alcuna abitazione mentre l'altro ne posside diverse, il Giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione al coniuge economicamente più debole. In tal caso, la circostanza inciderà esclusivamente sull'entità della determinazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile, ma nulla potrà essere stabilito in ordine all'abitazione. Nel caso in cui i genitori chiedano l'affido alternato dei figli, ovvero che i figli vivano periodi alternati con ciascun genitore (settimane alterne, o mesi alterni, o altri tempi concordati dai genitori o dal Giudice), è legittima la richiesta di assegnazione alternata della casa in base ad un calendario preciso che stabilisca i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. In realtà l'assegnazione congiunta dell'abitazione familiare è rara, seppur possibile, perchè prevede di fatto che ogni genitore abiti l’immobile insieme ai figli limitatamente ai periodi di propria spettanza, per poi lasciarla all’altro genitore secondo la turnazione stabilita. Secondo la Corte di Cassazione ( sentenza n. 6810/2023) tale disposizione, può essere emessa solo se vi è serio impegno delle parti e se tale soluzione corrisponda all'effettivo miglior interesse dei minori. Il godimento della casa familiare assegnata viene meno quando l'assegnatario non abita più in quella casa o cessi di abitarvi stabilmente, oltre che se contragga un nuovo matrimonio o conviva more uxorio. Il provvedimento del Tribunale con il quale è stata assegnata l'abitazione familiare ad uno dei coniugi, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo l'art. 2643 c.c..

Titolo professionale

Attestato Giustizia Familiare e minorile

AMI - Studio Cataldi - 4/2022

Ho partecipato al convegno di formazione organizzato dall'AMI ( associazione Matrimonialisti Italiana ) e dallo Studio Cataldi sulla Giustizia Familiare e minorile. Si è parlato lungamente dell'atteso restyling della normativa. Il corso è stato accreditato dal CNF.

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Lo studio

Mariangela Di Passio
Via G. Giuriati 16/18
Sora (FR)

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