Avvocato Mariangela Di Passio a Sora

Mariangela Di Passio

Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale

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Reati in cui la vittima è un minore. Aspetti penali e risarcimento del danno.

Scritto da: Mariangela Di Passio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nel processo penale ordinario, il minore può rivestire il ruolo di vittima del reato o danneggiato, oltre che quello di parte civile e testimone. Molte sono le fattispecie di reato nelle quali il minore è la vittima del reato. Tra queste vi sono il reato di abbandono del minore previsto dall'art. 591 c.p.. e il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall' art 572 c.p.. Il reato di abbandono di minore riguarda il minore sotto i quattordici anni di età.  L’abbandono può realizzarsi sia attraverso un’azione che un’omissione (ad esempio un genitore che rendendosi conto che il figlio sta male e in gravi condizioni di salute, non chiami i soccorsi e i medici). La Suprema  Corte di Cassazione ha affermato che il reato è integrato da qualunque azione o omissione che contrasti con il dovere giuridico di cura e custodia che grava sul soggetto agente da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per l'integrtà fisica del minore e dunque per la vita e per la incolumità dello stesso. Non occorre per la configurazione del reato che il minore riporti lesioni o sia deceduto. Tali circostanze costituiscono un aggravante del reato. Il soggetto attivo del  reato è chiunque si trovi ad avere una cosiddetta “relazione di garanzia” con il minore;  per tale aspetto l’abbandono di minore è un reato “proprio” in quanto può essere commesso solo da chi si trovi in una relazione di cura con la vittima del reato, e anche se la relazione è di fatto, può far sorgere il dovere di custodia del minore se questo è entrato nella sfera di disponibilità o controllo dell’agente. 

Il reato di maltrattamenti in famiglia è previsto dall'art. 572 del c.p.. Per famiglia deve ricomprendersi non solo il rapporto basato sul legame matrimoniale, ma anche la filiazione nata fuori dal matrimonio, la famiglia di fatto, la convivenza e qualsiasi altro legame stabile affettivo. Per maltrattamenti si intendono condotte reiterate nel tempo lesive dell'integrità fisica e morale compiute appunto verso un familiare o convivente o una persona a cui si è, o si è stati legati da un vincolo stabile affettivo. La Corte di Cassazione, con diverse pronunce ha sancito che rientrano nel delitto di maltrattamenti non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di, di disprezzo, umiliazione, scherno e sottomissione che provocano una durevole sofferenza morale. Il minore che assiste alle violenze nel contesto familiare è, vittima a sua volta del reato di maltrattamenti e può costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patiti (la violenza assistita produce sul minore effetti gravi dal punto di vista fisico, cognitivo e comportamentale, provocando deficit di crescita, ritardi nello sviluppo psicomotorio e neurocognitivo, ecc...). La violenza domestica è in generale la violenza all’interno della famiglia. La violenza assistita è in particolare quella che coinvolge i figli minori i quali, all’interno della famiglia, assistono a  qualsiasi forma di maltrattamento, realizzato con violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure per il minore di riferimento o cui è legato affettivamente. Una importantissima sentenza della Corte di Cassazione ( Sez. VI pen. sentenza n. 22374 del 21.02.2023) ha stabilito che in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza siano abituali. Si afferma in tale pronuncia, che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore siano abituali, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato.  Un'altra rilevante Sentenza della Corte di Cassazione in merito (Sentenza n. 47121 del 5 ottobre - 23 novembre 2023 Sesta Sezione penale), ha statuito che sussiste "violenza assistita" a prescindere dall'età del minorenne, purché gli episodi cui questi assiste siano tali da comportare il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

In tuttelle fattispecie di reato il cui il minore è la vittima (persona offesa o semplice danneggiato), il minore questo può costituirsi parte civile (artt. 74 e ss. c.p.p.) per la richiesta del risarcimento dei danni subiti. Con la costituzione di parte civile il minore assume un ruolo di "parte" del processo ed è appunto un ruolo attivo nel processo, sostanzialmente egli affiancherà l’accusa nel sostenere la responsabilità penale dell’imputato e chiederà la pronuncia anche per il risarcimento dei danni derivati dal reato. Potrà inoltre portare proppri testimoni, prove, proporre eccezioni, controesaminare i testimoni delle altre parti processuali, chiedere sequestro dei beni, impugnare i provvedimenti, ec.c.  La costituzione di parte civile avviene con l'ausilio di un difensore munito di apposita procura (art. 78 c.p.p.) che redige, sottoscrive e deposita un atto formale di costituzione a pena di decadenza all’udienza preliminare o, per i reati a citazione diretta, alla prima udienza.  L’art. 77 c.p.p., prevede la nomina del curatore speciale del minore quando lo chiede il P.M. per consentire al minore di esercitare l’azione civile e costituirsi parte civile, se il minore è privo di assistenza dei genitori o se sono in una situazione di conflitto con il minore.  La nomina può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, in particolare può essere proposta dalla persona che deve essere rappresentata o assistita (se ha compiuto 14 anni) ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante (338 c.p.p.). In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri la figura alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.  Sarà proprio il curatore speciale  che provvederà ad assicurare la tutela processuale dei diritti e il superiore interesse del minore.


Avv. Mariangela Di Passio - Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale

Lo Studio Legale Di Passio si occupa da oltre 50 anni della tutela civile e penale delle persone e della famiglia. Io sono Mariangela Di Passio e da oltre 24 anni assisto e difendo le persone nelle controversie civili (separazione, divorzi, mantenimento, modifica patti, tutela minori, ecc..)e nei processi penali (omesso versamento assegno, maltrattamenti, lesioni, minacce), anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tutelo i diritti dei minori in sede civile (Tribunale dei minorenni) e penale e mi occupo di Protezione internazionale. Sono iscritta nell'elenco degli Avvocati con Patrocinio a Spese dello Stato.




Mariangela Di Passio

Esperienza


Diritto di famiglia

Assisto le persone per la risoluzione delle problematiche derivanti dal vincolo matrimoniale, dalla convivenza e dalle unioni civili. Tutelo i diritti dei coniugi, dei conviventi, dei figli, in sede civile e penale,(convenzioni matrimoniali, fondi patrimoniali, assegno alimentare, assegno di mantenimento, violenza domestica, maltrattamenti e tutela dei minori es. figliazione, potestà). Sono Curatore speciale del minore e Tutor per minori stranieri non accompagnati.


Affidamento

Da più di 20 anni mi occupato di figli minori: richieste di affido condiviso, di affido esclusivo, e nei casi più gravi di sospensione o di decadenza della responsabilità genitoriale, dinanzia la Tribunle ordinario e al Tribunale minorile. Seguo costantemente corsi di aggiornamento. Mi avvalgo della collaborazione di consulenti di parte ctp, neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, ecc..


Eredità e successioni

Ho fatto pratica notarile Notarile a Roma e ho collaborato con uno Studio Notarile negli anni 1999-2000. Ho acquisito pertanto esperienza e conoscenza in ambito successorio ed ereditario ( testamenti, donazioni, legati, divisioni ereditarie, ecc...), e pertanto seguo controversie civili riguardanti eredità e successioni anche di ingente valore patrimoniale.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Gratuito patrocinio, Tutela dei minori, Diritto penale, Violenza, Diritti umani, Unioni civili, Matrimonio, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Immigrazione e cittadinanza, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Diritto civile.



Referenze

Pubblicazione legale

Separazione e divorzio in un unico atto

Pubblicato su IUSTLAB

La Riforma Cartabia ha segnato una svolta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. Contrariamente al passato oggi è infatti possibile separarsi e divorziare in un unico procedimento con tempi più brevi e costi più convenienti. E' necessario avvalersi dell'assistenza di un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, divorzista, il quale predisporrà un unico ricorso con domanda cumulativa di separazione e divorzio. Nell'ambito del ricorso l'Avvocato presenterà tutte le richieste (assegno di mantenimento, collocazione figli, regolamentazione visite dei minori, attribuzione della casa, assegno divorzile, ec..) e le conclusioni relative ad entrambe le domande avanzate. Depositato il ricorso, entro 90 giorni verrà fissata l'udienza di comparizione in Tribunale dei coniugi. I coniugi non compariranno più dinanzi al Presidente del Tribunale e poi dinanzi al Giudice Istruttore. Essi compariranno direttamente dinanzi al Giudice Istruttore delegato dal Collegio. La fase relativa al divorzio avverrà dinanzi al medesimo Giudice che ha trattato la separazione, trascorsi 6 mesi se la separazione è consensuale, o 12 mesi se la separazione è giudiziale, sempre a condizione che i coniugi non si siano riconciliati. Per la richiesta di divorzio è indispensabile che ci sia stata la separazione e il passaggio in giudicato della stessa, per tal motivo è necessario richiedere sin da subito la sentenza "parziale" di separazione sullo status, che sarà emessa dopo la prima udienza di comparizione delle parti. Il ricorso introduttivo, in linea con quanto previsto dalla Riforma Cartabia, dovrà contenere tutte le prove ( consulenze di parte, investigazioni difensive, foto, sms video, messaggi vocali, documentazione estrapolata da Facebook o Instagram) e tutti i documenti relativi, soprattutto se vi è richiesta di "addebito" in caso di procedimento giudiziale. Dovranno essere allegate altresì le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rappporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registati , nonchè quote sociali. La Corte di Cassazione con sentenza n. 28272/2023 ha esteso anche ai procedimenti consensuli la possinìbilità di avvalersi dei vantaggi offerti dal cumulo delle domande ( separazione e divorzio), riservate dalla Riforma solo ai procedimenti contenziosi.

Pubblicazione legale

Assegnazione della casa familiare

Pubblicato su IUSTLAB

L'assegnazione della casa familiare è disposta dal Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione. Il godimento della casa familiare è stabilito tenendo conto della presenza o meno di figli ( non economicamente autosufficienti ) e nel loro precipuo interesse. Va infatti assicurato ai figli il mantenimento dello stesso ambiente nel quale sono sempre vissuti al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori. Molteplici sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che in assenza di figli il Giudice non può pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione dell’abitazione, nè disporre in tal senso. Questo è sempre vero tanto che anche se uno dei due coniugi non è proprietario di alcuna abitazione mentre l'altro ne posside diverse, il Giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione al coniuge economicamente più debole. In tal caso, la circostanza inciderà esclusivamente sull'entità della determinazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile, ma nulla potrà essere stabilito in ordine all'abitazione. Nel caso in cui i genitori chiedano l'affido alternato dei figli, ovvero che i figli vivano periodi alternati con ciascun genitore (settimane alterne, o mesi alterni, o altri tempi concordati dai genitori o dal Giudice), è legittima la richiesta di assegnazione alternata della casa in base ad un calendario preciso che stabilisca i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. In realtà l'assegnazione congiunta dell'abitazione familiare è rara, seppur possibile, perchè prevede di fatto che ogni genitore abiti l’immobile insieme ai figli limitatamente ai periodi di propria spettanza, per poi lasciarla all’altro genitore secondo la turnazione stabilita. Secondo la Corte di Cassazione ( sentenza n. 6810/2023) tale disposizione, può essere emessa solo se vi è serio impegno delle parti e se tale soluzione corrisponda all'effettivo miglior interesse dei minori. Il godimento della casa familiare assegnata viene meno quando l'assegnatario non abita più in quella casa o cessi di abitarvi stabilmente, oltre che se contragga un nuovo matrimonio o conviva more uxorio. Il provvedimento del Tribunale con il quale è stata assegnata l'abitazione familiare ad uno dei coniugi, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo l'art. 2643 c.c..

Titolo professionale

Attestato Giustizia Familiare e minorile

AMI - Studio Cataldi - 4/2022

Ho partecipato al convegno di formazione organizzato dall'AMI ( associazione Matrimonialisti Italiana ) e dallo Studio Cataldi sulla Giustizia Familiare e minorile. Si è parlato lungamente dell'atteso restyling della normativa. Il corso è stato accreditato dal CNF.

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Via G. Giuriati 16/18
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