Caso legale:
Con una rilevante decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, è stato integralmente accolto il ricorso proposto nell’interesse del contribuente avverso un atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, relativo al presunto omesso pagamento dell’ecotassa. La Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure difensive, dichiarando l’illegittimità dell’atto impositivo sotto molteplici profili. In primo luogo, è stata accertata la nullità dell’accertamento per incompetenza territoriale dell’ufficio emittente, poiché il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale in altra provincia rispetto a quella dell'organo emittente. Il Collegio ha inoltre rilevato l’ulteriore vizio derivante dalla mancata prova della delega di firma del funzionario sottoscrittore, evidenziando come, a fronte della specifica contestazione del contribuente, l’Amministrazione finanziaria non avesse prodotto in giudizio alcuna delega idonea a dimostrare la legittimazione del firmatario dell’avviso di accertamento. Di particolare interesse è poi il passaggio della decisione in cui la Corte ha riconosciuto il contrasto della disciplina applicata con l’art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, rilevando che l’applicazione dell’ecotassa a un veicolo usato proveniente da altro Stato membro determina una indebita discriminazione rispetto ai veicoli usati già circolanti nel mercato nazionale. In applicazione del principio di primazia del diritto europeo, il giudice tributario ha quindi disposto la disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione. Alla luce di tali motivazioni, la Corte ha annullato integralmente l’atto di accertamento impugnato, con conseguente caducazione della pretesa tributaria e delle relative sanzioni. La decisione assume particolare rilievo in quanto conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire il rispetto dei principi europei di non discriminazione fiscale e libera circolazione delle merci, ribadendo al contempo la necessità che l’Amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere impositivo nel rigoroso rispetto delle regole di competenza e delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente.