Caso legale:
Il Tribunale ha accolto l’opposizione proposta dalla società debitrice da me assistita avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di recupero crediti che si dichiarava cessionaria di un finanziamento originariamente erogato da una società finanziaria. Il giudice ha ribadito che la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere rigorosamente provata da chi agisce in giudizio quale cessionario. Nel caso di specie la la cessionaria non è riuscita a dimostrare né il perfezionamento delle cessioni intercorse tra i vari istituti coinvolti, né l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione. In particolare, la documentazione prodotta è stata ritenuta inidonea a comprovare la catena dei trasferimenti e l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato considerato insufficiente a dimostrare la titolarità del credito. Alla luce di tali carenze probatorie, il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore della società asserita debitrice.