Caso legale:
Con una significativa pronuncia resa nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal mio studio, il Tribunale ha accolto l’istanza difensiva volta a ottenere la rimessione in termini del debitore per la proposizione dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.. Il giudice dell’esecuzione, rilevata l’assenza nel procedimento monitorio di un adeguato controllo sulla validità delle clausole contrattuali poste a fondamento del titolo, nonché la necessità di garantire una tutela effettiva al debitore-consumatore, ha ritenuto sussistenti i presupposti per consentire la proposizione dell’opposizione tardiva. In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di controllo delle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori, il Tribunale ha pertanto rimesso in termini l’opponente, riconoscendo il suo diritto a far valere in sede di cognizione le proprie difese contro il decreto ingiuntivo posto a base della procedura esecutiva. La decisione assume particolare rilievo poiché conferma il ruolo del giudice dell’esecuzione quale garante della effettività della tutela del consumatore, consentendo la riapertura del contraddittorio anche dopo la formazione del titolo monitorio quando emergano profili che non siano stati adeguatamente valutati nella fase originaria del procedimento.