Avvocato Mariarosaria Galante a Napoli

Mariarosaria Galante

Avvocato Giuslavorista

Informazioni generali

Sono Mariarosaria Galante, avvocato giuslavorista a Napoli, specializzata in diritto del lavoro e nella tutela di lavoratori e aziende. Affronto le questioni con un approccio pratico e mirato, cercando sempre la soluzione più vantaggiosa. Il diritto del lavoro è in continua evoluzione, e affrontarlo senza la giusta guida può essere rischioso. Che tu sia un lavoratore o un’azienda, ti aiuterò a trasformare le difficoltà in soluzioni. Non aspettare che un problema diventi una causa. Contattami ora.

Esperienza


Diritto del lavoro

Sono specializzata nell'assistenza legale in ambito lavorativo, occupandomi della tutela dei diritti dei lavoratori e delle aziende, della gestione delle controversie sul lavoro, di licenziamenti, demansionamenti, discriminazioni e tutto ciò che riguarda i rapporti lavorativi. Il mio obiettivo è prevenire i conflitti e offrire soluzioni concrete ed efficaci.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Mi occupo di sicurezza sul lavoro e responsabilità in caso di infortuni, tutelando i diritti sia dei lavoratori coinvolti che dei datori di lavoro chiamati a rispondere. Il mio obiettivo è far valere i diritti del lavoratore e garantire che ogni responsabilità venga accertata.


Licenziamento

Ho maturato una solida esperienza nell'assistenza a lavoratori che affrontano procedimenti di licenziamento. Mi occupo di casi riguardanti licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo, e licenziamenti disciplinari, offrendo consulenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale. La cessazione del rapporto di lavoro solleva questioni critiche, tra cui l'impugnazione del licenziamento, il riconoscimento di indennità e la tutela dei diritti del lavoratore. Fornisco supporto sia nella negoziazione di accordi conciliativi che nella rappresentanza legale in tribunale.




Credenziali

Pubblicazione legale

Il Licenziamento Disciplinare: Guida Completa tra Normativa, Procedure e Orientamenti Giurisprudenziali

Pubblicato su IUSTLAB

Il licenziamento disciplinare rappresenta l’espressione massima del potere sanzionatorio del datore di lavoro e si configura ogni qualvolta il recesso sia motivato da una condotta colpevole o manchevole del prestatore di lavoro. Tale atto ha natura ontologicamente disciplinare indipendentemente dalla sua inclusione formale nel codice disciplinare aziendale, purché la condotta violi obblighi di legge o il minimo etico. 1. Inquadramento Normativo: Giusta Causa e Giustificato Motivo Soggettivo L'ordinamento distingue due tipologie fondamentali di licenziamento disciplinare: • Licenziamento per Giusta Causa (ex art. 2119 c.c.): consiste in un recesso immediato, senza preavviso, dovuto a un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. La giurisprudenza lo considera sempre di natura disciplinare quando intimato per una condotta colpevole. • Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (ex art. 3 della legge 604/1966): è causato da un "notevole inadempimento" degli obblighi contrattuali e prevede il diritto del lavoratore al preavviso. Il giudice è chiamato a verificare se gli episodi addebitati integrino queste fattispecie legali, valutando se la sanzione sia proporzionata all'infrazione. 2. La Procedura Disciplinare (Art. 7 Statuto dei Lavoratori) Ogni licenziamento motivato da un inadempimento deve seguire la procedura inderogabile prevista dall'art. 7 della Legge 300/1970, applicabile anche alle piccole imprese con meno di 15 dipendenti. Le fasi principali includono: 1. Affissione del Codice Disciplinare: Le norme devono essere pubblicizzate in un luogo accessibile a tutti. Tuttavia, l'affissione non è necessaria per condotte che violano doveri fondamentali, norme penali o il "minimum etico" (es. furto, molestie), poiché il loro disvalore è immediatamente percepibile. 2. Contestazione dell'addebito: Deve essere specifica, tempestiva e immutabile. ◦ Specificità: I fatti devono essere descritti in modo da consentire una difesa piena; una contestazione radicalmente generica è equiparata all'insussistenza del fatto. ◦ Tempestività: Il datore deve contestare il fatto non appena ne ha ragionevole certezza, sebbene il concetto sia relativo alla complessità dell'organizzazione o delle indagini necessarie. ◦ Immutabilità: Non è possibile licenziare per motivi diversi o nuovi rispetto a quelli originariamente contestati. 3. Diritto di difesa: Il lavoratore ha 5 giorni di tempo dalla contestazione per presentare le proprie giustificazioni. Se il lavoratore chiede un'audizione orale entro tale termine, il datore ha l'obbligo autonomo di convocarlo, pena l'illegittimità della sanzione. 3. I Regimi di Tutela: Prima e Dopo il Jobs Act Le conseguenze di un licenziamento illegittimo variano radicalmente in base alla data di assunzione del lavoratore. A. Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 Per le imprese che superano le soglie dimensionali (oltre 15 dipendenti), si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: • Tutela Reintegratoria Attenuata: Prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o se il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzioni conservative dai contratti collettivi. • Tutela Indennitaria Standard: Tra 12 e 24 mensilità nelle altre ipotesi di difetto di giustificazione. • Tutela Indennitaria Ridotta: Tra 6 e 12 mensilità in caso di vizi formali o procedurali. Nelle piccole imprese, la tutela è limitata alla riassunzione o a un indennizzo tra 2,5 e 6 mensilità. B. Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (Tutele Crescenti) Il D.Lgs. 23/2015 ha ridotto le ipotesi di reintegrazione. • Reintegrazione: Possibile solo se è dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, esclusa ogni valutazione sulla sproporzione. • Indennità: Negli altri casi, il rapporto si estingue e spetta un'indennità che, dopo il Decreto Dignità, oscilla tra 6 e 36 mensilità (dimezzata per le piccole imprese). È prevista anche un'offerta di conciliazione agevolata per estinguere il rapporto rapidamente. 4. Il Vincolo Fiduciario e la Proporzionalità Il licenziamento è legittimo solo se l'inadempimento è tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto. Il giudice deve valutare non solo il fatto oggettivo, ma anche l'elemento psicologico (dolo o colpa), i precedenti disciplinari e il contesto concreto. Casi Pratici di rilievo: • Sottrazione di beni: Anche il furto di beni di modico valore (es. due kiwi o una confezione di pepe) può essere giudicato sproporzionato se il lavoratore ha una lunga anzianità senza precedenti. Tuttavia, assume peso il grado di affidabilità richiesto dalle mansioni, come nel caso di cassieri o piloti. • Fatti Extralavorativi: Condotte private (es. spaccio di droga, detenzione di armi) rilevano solo se, per gravità e natura, rendono il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto o pregiudicano l'immagine aziendale. • Lavoro durante la malattia: È legittimo il licenziamento se l'attività esterna pregiudica la guarigione o fa presumere l'inesistenza della patologia. • Molestie sessuali: Sono considerate condotte gravissime che ledono la dignità della persona e l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.. La testimonianza della vittima può essere di per sé sufficiente per provare il fatto. • Insubordinazione: Il rifiuto di eseguire ordini, come partecipare a un aggiornamento professionale o sottoporsi a visite mediche di idoneità, può giustificare il recesso. 5. Profili di Criticità e Decadenza La giurisprudenza ha chiarito diversi punti procedurali critici: • Ne bis in idem: Il datore non può licenziare per un fatto già sanzionato con una misura conservativa, poiché il potere disciplinare si consuma con la prima sanzione. • Vizi di notifica: Se la lettera di licenziamento viene inviata a un indirizzo errato per colpa del datore, il superamento dei termini previsti dal CCNL può comportare l'illegittimità del recesso. • Documentazione aziendale: Il lavoratore non ha un diritto assoluto di accesso a tutti i documenti aziendali durante il procedimento, a meno che non siano indispensabili per la sua difesa. In conclusione, il licenziamento disciplinare rimane un terreno di scontro dove la forma (procedura) è tanto importante quanto la sostanza (gravità del fatto). La continua evoluzione normativa e giurisprudenziale impone alle aziende un rigore estremo nella gestione di ogni fase della contestazione per evitare pesanti sanzioni ripristinatorie o risarcitorie. Si ricorda che le informazioni contenute in questo articolo sono tratte esclusivamente dalle fonti normative indicate e hanno scopo puramente informativo e professionale. -------------------------------------------------------------------------------- Note Legali e Fonti : Le informazioni contenute in questo articolo derivano dall'analisi della normativa vigente (L. 300/1970, L. 604/1966, D.Lgs. 23/2015) e dei principali orientamenti della Corte di Cassazione e dei Tribunali di Merito aggiornati al 2025

Pubblicazione legale

Sicurezza sul Lavoro 2026: Verso un Modello Predittivo e Digitale

Pubblicato su IUSTLAB

L'imminente evoluzione del Dlgs 81/2008 , prevista per il 2026 , segna il passaggio verso una gestione della sicurezza meno burocratica e più focalizzata sulla prevenzione reale. (1) La normativa promuove un cambiamento culturale in cui la sicurezza non è più vissuta come un mero obbligo formale, ma come una strategia di tutela concreta .(1) Le novità principali includono l’introduzione di incentivi per le aziende virtuose, l'uso di controlli digitali e il rafforzamento della sorveglianza sanitaria.(2) Un punto di svolta fondamentale è l'analisi sistematica dei "near miss" (i quasi incidenti) per prevenire i rischi prima che si trasformino in infortuni gravi, supportata da sistemi di tracciabilità digitale che semplificheranno la gestione nei cantieri.(2) Per le imprese, la sfida sarà implementare sistemi di monitoraggio avanzati e promuovere una cultura della prevenzione proattiva.(3) Le aziende che investiranno in queste tecnologie otterranno un vantaggio competitivo e incentivi economici, mentre per le inadempienze sono previste sanzioni estremamente severe.(3) Il futuro del settore si basa su un approccio predittivo volto a migliorare la qualità del lavoro e a proteggere il capitale umano.(4) Si ricorda che le informazioni contenute in questo articolo sono tratte esclusivamente dalle fonti normative indicate e hanno scopo puramente informativo e professionale. Fonti: • La sicurezza sul lavoro entra in una nuova era: cosa cambia dal 2026 (1) • Principali novità introdotte dal Dlgs 2026 (2) • Implicazioni pratiche per le imprese (3) • Il futuro della sicurezza sul lavoro (4)

Pubblicazione legale

Il Contratto a Tempo Determinato: Definizione e Disciplina alla luce della Legge 118/2025

Pubblicato su IUSTLAB

Le recenti evoluzioni introdotte dal Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 , coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 , con particolare focus sulle novità riguardanti il contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è una forma contrattuale che prevede l'apposizione di un termine finale alla durata del rapporto di lavoro. Rappresenta l'eccezione alla regola generale del contratto a tempo indeterminato, che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro nel nostro ordinamento. La disciplina di questa tipologia contrattuale ha subito negli ultimi anni numerosi interventi volti a bilanciare la flessibilità richiesta dalle imprese con la necessaria tutela della stabilità occupazionale. L'ultimo tassello di questa evoluzione è rappresentato dalla Legge 118/2025 , che introduce proroghe e deroghe specifiche di estremo rilievo.(1) (3) 1. La Proroga delle "Causali": Verso il 2026 L'intervento normativo più significativo per la generalità dei datori di lavoro riguarda la modifica dei termini per l'apposizione delle causali. La legge interviene direttamente sul D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , che rappresenta il testo cardine della disciplina dei contratti. Nello specifico, la nuova norma stabilisce che: • Il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2025 per l'applicazione di determinate condizioni e procedure previste dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2015, è stato differito al 31 dicembre 2026 . Questa proroga di un anno consente a datori di lavoro e lavoratori di continuare a fare riferimento al quadro normativo vigente per le assunzioni a termine, garantendo una maggiore continuità nelle strategie di pianificazione del personale in una fase di transizione economica. 2. Deroghe per Enti Territoriali e Casi Speciali Oltre alla disposizione di carattere generale, la legge prevede interventi "chirurgici" per far fronte a specifiche esigenze di gestione della cosa pubblica. Un esempio emblematico è rappresentato dalle disposizioni per il Comune di Lampedusa e Linosa .(4) In deroga ai limiti ordinari previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), il legislatore ha autorizzato la stipula di: • Contratti a tempo determinato per figure dirigenziali (fino a tre unità) con una durata eccezionale fissata sino al 31 dicembre 2030 .(4) • Questi contratti sono finalizzati a garantire la responsabilità di servizi essenziali per l'attuazione di misure urgenti in materia di interventi pubblici, dimostrando come il contratto a termine possa essere utilizzato come strumento per gestire situazioni di particolare complessità territoriale.(4) 3. Supporto al Settore Turistico e Benessere dei Lavoratori Sebbene non modifichi direttamente la struttura tecnica del contratto, l'articolo 14 della Legge 118/2025 introduce misure di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo . (5) Conclusioni La disciplina odierna del contratto a tempo determinato, influenzata dal D.L. 95/2025, si conferma un campo in continua evoluzione dove la proroga dei termini di vigenza delle norme attuali sembra essere la strategia scelta per garantire stabilità al mercato del lavoro nel breve-medio periodo.(3) Per professionisti e imprese, monitorare queste scadenze è fondamentale per evitare la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato per vizi di forma o per il superamento dei limiti temporali aggiornati. Fonti normative citate: • Testo coordinato del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la Legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118. • Art. 14, comma 6-bis (Modifiche al D.Lgs 81/2015). • Art. 19, comma 1-ter (Disposizioni per enti territoriali). • Art. 14, commi 1-4 (Misure per il comparto turistico). Si ricorda che le informazioni contenute in questo articolo sono tratte esclusivamente dalle fonti normative indicate e hanno scopo puramente informativo e professionale.

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Lo studio

Mariarosaria Galante
Piazza Eritrea, 3
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