Avvocato Martina Palma a Bergamo

Martina Palma

Avvocato penalista

Informazioni generali

Avvocato penalista iscritta all'Albo degli Avvocati di Bergamo dal 2014. Mi occupo di ogni ambito del diritto penale e fornisco assistenza sia a imputati che persone offese. Mi occupo inoltre di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001.

Esperienza


Diritto penale

Mi occupo di ogni categoria di reati (tributari, ambientali, stupefacenti, penale nero ...) avanti le diverse autorità (Procura, Giudice di Pace, GIP-GUP, Tribunale e Corte d'Appello), compresa la fase esecutiva e il giudizio avanti il Tribunale di Sorveglianza.


Violenza

Ho seguito diversi processi per maltrattamenti e violenza sessuale, fornendo assistenza sia a soggetti indagati/imputati che a persone offese. Sono iscritta nelle liste del patrocinio a spese dello Stato, istituto a cui possono accedere le vittime dei predetti reati.


Stalking e molestie

Ho seguito diversi processi per stalking, fornendo assistenza sia a soggetti indagati/imputati che a persone offese.


Altre categorie

Diritto penitenziario, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Immigrazione e cittadinanza, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto ambientale, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

L’affidamento in prova al servizio sociale: la “terra di mezzo” tra il nuovo art. 47 comma 3 bis Ord. Pen. e il vecchio art. 656 comma 5 c.p.p.

Cass. Pen., n. 07/08 2017 p. 2891

Al fine dell’individuazione del limite previsto in astratto per la sospensione dell’ordine di carcerazione e di esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 comma 5 c.p.p. occorre fare riferimento alla pena, anche residua, non superiore ad anni quattro, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis Ord. Pen., e cioè in correlazione con un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Pubblicazione legale

Il reato continuato in executivis: in bilico tra principio di specialità e favor rei

Cass. Pen., n. 10/2018, p. 3281

Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671 comma 2 c.p.p. rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile

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Lo studio

Martina Palma
Via Torquato Taramelli 50
Bergamo (BG)