Avvocato Martina Stefanile a Napoli

Martina Stefanile

Avvocato immigrazionista

Informazioni generali

Si occupa di diritto dell'immigrazione dal 2016. Socia ASGI(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), assiste casi di richiesta protezione internazionale, permesso di soggiorno per famiglia, lavoro, residenza elettiva, lungo soggiornanti, convivenze di fatto, cittadinanza e accoglienza. In questo settore patrocina in materia civile, penale e amministrativa. Lavora con l'ausilio di mediatori culturali qualificati. Ha svolto l'incarico di collaboratrice parlamentare in materia di immigrazione dal 2018 al 2022. Avvocato di riferimento del sindacato Conf.a.s.i., sede territoriale di Napoli

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Socia ASGI dal 2019, partecipa come relatrice ed auditrice a corsi di formazione continua per l'aggiornamento in materia di immigrazione. Collabora con il progetto InLimine - ASGI per il monitoraggio delle frontiere, azioni di advocacy e contenzioso strategico. Ha partecipato al Tavolo Asilo Immigrazione per l'ispezione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio in Italia e Albania.


Unioni civili

Contratti di convivenza ex . 76/2016 (legge Cirinnà) - convivenza di fatto - patrocinio stragiudiziale e giudiziale per l'accertamento del diritto all'iscrizione anagrafica del partner extra-UE di cittadino europeo - carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo


Diritto di famiglia

Amministrazione di sostegno - art 31 .lgs 286/98 permesso per assistenza minori


Altre categorie

Ricorso al TAR, Discriminazione, Diritto amministrativo, Diritto internazionale ed europeo, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Tutela d’urgenza per garantire l’iscrizione anagrafica per convivenza tra cittadino UE ed extraUE, anche in assenza del PdS

Tribunale di Napoli, ordinanza del 7 aprile 2025

Il Tribunale di Napoli ribadisce il diritto all’iscrizione anagrafica del partner straniero convivente sebbene sfornito di permesso di soggiorno. Trattasi in questo caso, di due cittadini stranieri: uno europeo con cittadinanza ungherese e l’altro marocchino, uniti da un contratto di convivenza sottoscritto a Napoli dinanzi all’Avv. Martina Stefanile che ne chiedeva la registrazione al Comune di Pozzuoli. ll Tribunale di Napoli conferma l’orientamento per cui l’iscrizione anagrafica rappresenta un prius rispetto al titolo di soggiorno e nel valorizzare il legame familiare ritiene che “il requisito di stabilità peraltro va interpretato in una dimensione progettuale e non già rivolta al passato, atteso che la relazione sentimentale, soprattutto tra persone di diversa cittadinanza, si stabilizza proprio con la convivenza e invero la registrazione altro valore non ha che quello di rendere il patto opponibile a terzi“. Inoltre è interessante notare che il Tribunale riconosce che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. è l’unica in grado di tutelare “posizioni soggettive di carattere assoluto che rendono necessario un immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela e che l’urgenza del provvedere deriva proprio dall’irreparabilità del pregiudizio che il tempo occorrente per conseguire la pronuncia nel merito avrebbe arrecato al fascio di diritti costituzionalmente garantiti”.

Sentenza giudiziaria

Nigeria. Status di rifugiato dopo la domanda reiterata per elementi “non esaminati dalla prima Commissione competente”

Tribunale di Roma, decreto del 18 marzo 2025

Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiato al cittadino nigeriano proveniente da Kaduna, in ragione della sua professione cristiana. Le particolarità della pronuncia stanno nel fatto che il ricorso veniva presentato a fronte di domanda di protezione reiterata e dichiarata inammissibile dalla Commissione ex art. 29-bis co.1 d.lgs 25/2008. Il richiedente già nel corso della prima audizione del 2018 aveva riferito della sua provenienza, nato a Edo State ma cresciuto a Kaduna, e religione cristiana ma la domanda era stata rigettata. A fondamento della domanda reiterata il richiedente, oltre ad allegare prove della sua integrazione socio-lavorativa, accennava alle persecuzioni cristiane condotte dal gruppo armato Boko Haram in Nigeria. “Il rischio di subire nuove gravissime violazioni dei propri diritti fondamentali – a partire dal diritto alla vita e all’integrità fisica – deve ritenersi ancora attuale, nel caso di rientro del ricorrente nello Stato di Kaduna, in Nigeria, nel presente, considerato il quadro di persistente persecuzione descritto dalle fonti sopra citate e la circostanza che il ricorrente abbia continuato a praticare la sua fede, avendone anzi nel frattempo sperimentato la libera pratica in Italia."

Sentenza giudiziaria

Status di rifugiata alla richiedente asilo LGBTQ+ di etnia rom con cittadinanza serba

Tribunale di Napoli, decreto del 19 giugno 2025

Il Tribunale riconosce l’ineccepibile reinserimento sociale della ricorrente e conclude nel senso che: “(…) la conclusione che precede non può essere revocata dalle vicende giudiziarie della ricorrente, le quali non suggeriscono l’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano. Sul punto, è appena il caso di osservare che il fatto di reato rientra tra quelli di cui all’art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (…) E’ noto però che il giudizio di pericolosità del richiedente rispetto all’ordine pubblico non può farsi discendere in via automatica dalla mera esistenza della sentenza di condanna (…) Una conclusione diversa non solo si scontra con il chiaro disposto normativo, ma finirebbe altresì per configurare il diniego di riconoscimento alla stregua di una pena accessoria, conseguente alla sentenza penale di condanna, in contrasto con il principio di legalità”.

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Lo studio

Martina Stefanile
Piazza Giacomo Matteotti N. 7
Napoli (NA)