Nigeria. Status di rifugiato dopo la domanda reiterata per elementi “non esaminati dalla prima Commissione competente”

Tribunale di Roma, decreto del 18 marzo 2025




Sentenza giudiziaria: Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiato al cittadino nigeriano proveniente da Kaduna, in ragione della sua professione cristiana. Le particolarità della pronuncia stanno nel fatto che il ricorso veniva presentato a fronte di domanda di protezione reiterata e dichiarata inammissibile dalla Commissione ex art. 29-bis co.1 d.lgs 25/2008. Il richiedente già nel corso della prima audizione del 2018 aveva riferito della sua provenienza, nato a Edo State ma cresciuto a Kaduna, e religione cristiana ma la domanda era stata rigettata. A fondamento della domanda reiterata il richiedente, oltre ad allegare prove della sua integrazione socio-lavorativa, accennava alle persecuzioni cristiane condotte dal gruppo armato Boko Haram in Nigeria. “Il rischio di subire nuove gravissime violazioni dei propri diritti fondamentali – a partire dal diritto alla vita e all’integrità fisica – deve ritenersi ancora attuale, nel caso di rientro del ricorrente nello Stato di Kaduna, in Nigeria, nel presente, considerato il quadro di persistente persecuzione descritto dalle fonti sopra citate e la circostanza che il ricorrente abbia continuato a praticare la sua fede, avendone anzi nel frattempo sperimentato la libera pratica in Italia."



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Avvocato Martina Stefanile a Napoli
Martina Stefanile

Avvocato immigrazionista