Pubblicazione legale:
La gestione della crisi del legame coniugale o della convivenza more
uxorio pone oggi delicate questioni in ordine all'affidamento e al
collocamento degli animali d’affezione. Nonostante la crescente
sensibilità sociale, l’ordinamento italiano sconta ancora una
significativa vacatio legis, mancando una disciplina organica nel
Codice Civile che regolamenti la sorte dei pet in caso di rottura del
nucleo familiare. Sotto il profilo strettamente civilistico,
l'animale è tuttora inquadrato nella categoria dei beni mobili ex
art. 812 c.c., ma tale visione è mitigata dalla L. n. 189/2004 e dal
diritto eurounitario, che riconoscono gli animali quali esseri
senzienti, portatori di un interesse autonomo al benessere.
In sede di separazione
consensuale, i coniugi godono di ampia autonomia negoziale: la
Suprema Corte (decr. 13 marzo 2013) ha confermato la validità delle
clausole che disciplinano il mantenimento e il diritto di visita
dell'animale, le quali vengono regolarmente omologate dal Tribunale.
Le criticità maggiori emergono nel rito giudiziale. Sebbene parte
della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 giugno 2013) ritenga
che il giudice non possa statuire d'ufficio sui pet in mancanza di
norma espressa, un orientamento più evoluto e condivisibile (Trib.
Sciacca, 19 febbraio 2019; Trib. Roma, n. 5322/2016) valorizza
l’interesse materiale e spirituale dell’animale. In tale ottica,
il criterio guida per l'assegnazione non è il mero dato formale
dell'intestazione all’anagrafe canina, bensì la capacità di
ciascun partner di offrire le migliori condizioni di accudimento.
Fondamentale risulta,
inoltre, il legame tra l'animale e i figli minori: in ossequio al
principio del superiore interesse del minore, il giudice tende a
collocare il pet presso il genitore collocatario della prole, onde
preservare la stabilità dell'ambiente domestico ed evitare ulteriori
traumi affettivi ai bambini. Circa il profilo economico, pur non
essendo configurabile un assegno di mantenimento equiparato a quello
per i figli, le spese ordinarie e straordinarie possono essere
ripartite proporzionalmente tra le parti. La giurisprudenza di
legittimità (Cass. civ., Ord. n. 8459/2023) ha recentemente
precisato che il diritto di visita presuppone la prova di un legame
affettivo consolidato, escludendolo in ipotesi di convivenze
temporanee o rapporti non caratterizzati da una stabile comunione di
vita.
In assenza di intese,
l'appropriazione unilaterale dell'animale può integrare profili di
rilevanza penale ex artt. 392 o 624 c.p. Per tali ragioni, appare
quanto mai opportuno il ricorso a strumenti di risoluzione
stragiudiziale o alla redazione di accordi preventivi — ispirati
alla prassi dei pet-nup — che, seppur privi di valore negoziale
assoluto, orientano il magistrato verso una decisione rispettosa del
benessere animale.