Avvocato Martino Colombo a Valsolda

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto assicurativo

Mi occupo della trattazione giudiziale e stragiudiziale di eventi lesivi patrimoniali e biologici derivanti dalla circolazione stradale. Assisto il cliente dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, sia biologico che materiale, sino alla vertenza giudiziale.


Diritto civile

Mi occupo di contratti, assistenza stragiudiziale ai privati e alle imprese, recupero credito, condomini e risarcimenti danni. Lo spiccato senso pratico nello svolgimento degli incarichi affidati, consente di suggerire e consigliare la strategia migliore e più efficace nel raggiungere il risultato migliore per il cliente.


Separazione

Separazioni consensuali e giudiziali, assegno di mantenimento e affidamento dei figli. L’approccio alla separazione tiene conto del risultato da ottenere e cerca di essere da subito volto ad una soluzione conciliativa che consenta di raggiungere lo scopo in breve tempo con il massimo della soddisfazione. Laddove tuttavia le situazioni oggettive non consentano il risultato sperato si procede in contenzioso in maniera da tutelare in maniera totale per quello che la legge consente, i diritti della parte assistita.


Altre categorie

Diritto penale, Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Stalking e molestie, Truffe, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Violenza, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Sostanze stupefacenti, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Monopattino elettrico: guidare dopo aver bevuto è reato. Ecco cosa cambia con le nuove regole

Pubblicato su IUSTLAB

La micromobilità elettrica ha definitivamente esaurito la sua stagione di deregulation, entrando a pieno titolo nel rigido sistema di sicurezza del Codice della Strada. Spostarsi su un monopattino elettrico non è più considerato un gioco e le conseguenze legali per chi viola le norme sono speculari a quelle previste per automobilisti e motociclisti. La svolta più severa riguarda la guida in stato di ebbrezza. Con la sentenza n. 37391/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato che guidare un monopattino sotto l'effetto di alcol costituisce a tutti gli effetti un reato. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'equiparazione dei monopattini ai velocipedi — introdotta dalla Legge 160/2019 — estende integralmente ai conducenti l'applicazione dell'articolo 186 del Codice della Strada. Pertanto, superando la soglia di 0,8 g/l di tasso alcolemico, scattano le sanzioni penali che includono ammende elevate, l'arresto e l'aggravante in caso di sinistro stradale, oltre alla possibile sospensione o revoca della patente di guida. A questo severo quadro giurisprudenziale si affianca la rivoluzione normativa. Dal 17 maggio 2026, per circolare legalmente, ogni monopattino deve essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo e plastificato, una vera e propria targa personale e non duplicabile, da richiedere tramite la Motorizzazione Civile. Chi ne è sprovvisto rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. Slitta invece al 16 luglio 2026 l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RC), che richiederà massimali minimi di legge particolarmente elevati, pari a quelli delle auto. Senza la registrazione preventiva del contrassegno, le compagnie non potranno attivare la polizza. Attenzione anche alle clausole di rivalsa: in caso di guida in stato di ebbrezza, l'assicurazione risarcirà il terzo danneggiato ma potrà rivalersi sul conducente per recuperare interamente le somme liquidate. Il nuovo Codice della Strada introduce infine l’obbligo del casco per tutti i conducenti, eliminando la precedente distinzione che lo prevedeva solo per i minorenni. Restano fermi i limiti di età (minimo 14 anni) e di velocità: 20 km/h sulle strade urbane e 6 km/h nelle aree pedonali. È tassativamente vietato il trasporto di passeggeri o animali. In definitiva, il monopattino è oggi un veicolo tracciabile e sottoposto a obblighi stringenti; sottovalutarne i rischi significa esporsi a pesanti procedimenti penali e a gravose responsabilità patrimoniali.

Pubblicazione legale

Consulente finanziario troppo attivo? Quando la rotazione degli investimenti diventa un illecito.

Pubblicato su IUSTLAB

Hai il sospetto che il tuo consulente o promotore finanziario stia effettuando un numero eccessivo di operazioni di acquisto e vendita sul tuo portafoglio titoli? Questo fenomeno, noto a livello internazionale come "churning", consiste nella movimentazione esasperata degli investimenti al solo scopo di generare commissioni a carico del cliente e a beneficio dell'intermediario. Si tratta di una pratica scorretta che può configurare una vera e propria gestione surrettizia e illegittima del portafoglio. In Italia, la normativa sulla tutela del risparmiatore è rigorosa. Il Testo Unico della Finanza (TUF) e i regolamenti Consob impongono agli intermediari precisi doveri di diligenza, correttezza e trasparenza. In particolare, l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 ha sancito l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate per tipologia, dimensione e, appunto, frequenza. Anche la Consob, con la comunicazione n. DIN/2014610 del 2002, ha chiarito che se le operazioni, sebbene formalmente disposte dal cliente mediante la firma di appositi moduli, sono nei fatti decise dall'iniziativa discrezionale del promotore per massimizzare i propri profitti, si ravvisa una grave violazione regolamentare. Questa condotta può comportare severe sanzioni disciplinari per l'operatore, fino alla radiazione dall'albo unico nazionale. L'alta frequenza nel trading o nella consulenza non è illecita in assoluto, ma lo diventa quando scavalca l'interesse del risparmiatore e non risponde al suo reale profilo di rischio (la cosiddetta adeguatezza o "suitability"). Se un investitore subisce perdite a causa di questa rotazione anomala, ha il pieno diritto di reagire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e la restituzione delle commissioni indebitamente pagate. La giurisprudenza della Cassazione e gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) confermano che il danno risarcibile viene quantificato confrontando il rendimento reale del portafoglio con quello che si sarebbe ottenuto tramite una gestione corretta e prudente, al netto dei costi ingiustificati. Per tutelarsi, il primo passo fondamentale è richiedere formalmente alla banca la copia della profilazione MiFID, il contratto di gestione e l'estratto conto analitico di tutti gli ordini eseguiti negli ultimi anni. Successivamente, occorre inviare un reclamo scritto all'ufficio reclami della banca. Se l'istituto non risponde entro i sessanta giorni o respinge la richiesta, è possibile adire l'ABF, una procedura rapida ed economica, oppure promuovere un'azione dinanzi al Giudice Ordinario con il supporto di un legale specializzato e di un consulente tecnico in grado di dimostrare matematicamente l'eccesso di rotazione del portafoglio. Proteggere il proprio risparmio è un diritto inviolabile.

Pubblicazione legale

Videosorveglianza: quando la sicurezza sconfina nel reato

Pubblicato su IUSTLAB

In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, il confine tra la legittima sicurezza e la violazione della privacy si fa sempre più sottile. Spesso ci si chiede se sia possibile installare un "occhio elettronico" per proteggere i propri beni, ma la risposta della giurisprudenza italiana, consolidatasi tra il 2024 e il 2025, impone cautela: la sicurezza è un diritto, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo arbitrario sulla vita altrui. Partendo dalle mura domestiche, considerate dalla Costituzione un rifugio inviolabile, è bene sapere che installare microcamere nascoste per spiare conviventi o coniugi integra il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4840/2024, ha chiarito che la convivenza non autorizza a violare la riservatezza altrui: filmare segretamente chi vive sotto lo stesso tetto è penalmente sanzionabile, poiché l’intimità domestica prevale persino sui legami familiari. Spostandoci sul pianerottolo condominiale, la regola generale prevede che una telecamera privata debba inquadrare esclusivamente la propria soglia d'ingresso. Tuttavia, la recente pronuncia n. 7289/2024 ha introdotto un principio di realismo: se gli spazi sono angusti, è tollerata una ripresa parziale delle zone comuni, purché sia strettamente necessaria e proporzionata alla tutela della proprietà contro pericoli concreti, come furti o vandalismi. Per gli impianti condominiali collettivi, invece, la normativa è più rigida: serve sempre la delibera dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale, oltre all'obbligo di affiggere cartelli informativi e limitare la conservazione delle immagini a poche ore. Il discorso cambia radicalmente in ambito lavorativo. Sebbene lo Statuto dei Lavoratori vieti il monitoraggio costante a distanza, la Cassazione penale, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, ha legittimato i cosiddetti "controlli difensivi". Se un datore di lavoro ha fondati sospetti di reati, come ammanchi di cassa o furti, può installare telecamere nascoste mirate a individuare il colpevole. Questa deroga, però, non è un assegno in bianco: resta proibito spiare indiscriminatamente i dipendenti o violare la loro corrispondenza digitale, dato che messaggi WhatsApp ed email sono protetti dal segreto costituzionale. In conclusione, che si tratti di casa o ufficio, la proporzionalità resta la bussola legale: la tecnologia deve servire a proteggere, non a trasformare la nostra quotidianità in un controllo costante. Prima di installare un sistema di sorveglianza, è fondamentale un corretto inquadramento legale per evitare che una misura di protezione si trasformi in una pesante responsabilità civile o penale.

Leggi altre credenziali (12)

Contatta l'avvocato

Avvocato Martino Colombo a Valsolda
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Colombo per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Martino Colombo a Valsolda

Avv. Martino Colombo

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Martino Colombo
Strada Sasso Rosso Dasio 77
Valsolda (CO)

Sede secondaria:
Via Rossini 2
Portoscuso (SU)