Avvocato Martino Colombo a Valsolda

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di contratti, assistenza stragiudiziale ai privati e alle imprese, recupero credito, condomini e risarcimenti danni. Lo spiccato senso pratico nello svolgimento degli incarichi affidati, consente di suggerire e consigliare la strategia migliore e più efficace nel raggiungere il risultato migliore per il cliente.


Separazione

Separazioni consensuali e giudiziali, assegno di mantenimento e affidamento dei figli. L’approccio alla separazione tiene conto del risultato da ottenere e cerca di essere da subito volto ad una soluzione conciliativa che consenta di raggiungere lo scopo in breve tempo con il massimo della soddisfazione. Laddove tuttavia le situazioni oggettive non consentano il risultato sperato si procede in contenzioso in maniera da tutelare in maniera totale per quello che la legge consente, i diritti della parte assistita.


Diritto penale

Passione ed impegno costanti gli hanno permesso di maturare, sin dal lontano inizio nel 2003, una specifica competenza nella difesa ed assistenza di persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale .


Altre categorie

Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Stalking e molestie, Truffe, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Violenza, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Multe e contravvenzioni, Mediazione, Gratuito patrocinio, Affidamento.



Credenziali

Pubblicazione legale

Assegno di divorzio: la relazione a distanza può far venir meno il diritto al contributo

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13175 del 14 maggio 2024, ha impresso una significativa evoluzione al tema della revoca dell’assegno divorzile, stabilendo che la convivenza fisica e la coabitazione non costituiscono più requisiti imprescindibili per decretare la fine del diritto al contributo economico. Superando una visione statica dei rapporti affettivi, i Giudici di Legittimità hanno sancito che, nella società contemporanea, una relazione stabile e un progetto di vita comune possono configurarsi anche in forme diverse dal modello tradizionale, incluse le relazioni a distanza. Il caso di specie trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva ripristinato l’assegno in favore di un’ex moglie sulla base del fatto che il nuovo partner risiedesse in Germania, ritenendo tale distanza incompatibile con una vera famiglia di fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha riformato tale orientamento, precisando che il giudice non deve limitarsi a verificare la presenza di una dimora comune, ma deve valutare nel loro complesso tutti gli elementi che dimostrino un legame affettivo duraturo, in virtù del quale i partner si siano spontaneamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. In questa prospettiva, l’assenza di coabitazione non esclude "tout court" l’esistenza di una relazione "more uxorio", qualora sussista una solidarietà costante e un progetto di vita condiviso. Tale principio si fonda sul concetto di autoresponsabilità: la scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita familiare fa venir meno la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che resta invece dovuto solo nella sua eventuale componente compensativa, qualora l’ex coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati a causa dei sacrifici fatti durante il matrimonio. Per il coniuge obbligato al versamento, questa apertura giurisprudenziale offre nuovi strumenti di tutela. È possibile agire per la revisione delle condizioni di divorzio non solo attraverso il ricorso in Tribunale, ma anche avvalendosi della negoziazione assistita, procedura formale che permette di raggiungere accordi stragiudiziali in tempi rapidi e con costi ridotti. In ogni caso, la valutazione della stabilità della nuova relazione andrà effettuata caso per caso, analizzando gli elementi indiziari acquisiti al processo che testimonino la reale sussistenza di un nuovo nucleo familiare di fatto, a prescindere dalla distanza geografica tra i partner.

Pubblicazione legale

Il testamento olografo in forma di lettera: validità e requisiti

Pubblicato su IUSTLAB

Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di espressione delle ultime volontà, ma la sua validità è spesso oggetto di analisi complesse, specialmente nell'ambito della grafologia forense. Una questione di particolare rilievo, affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26791/2016, riguarda la possibilità di riconoscere una lettera autografa, indirizzata a uno o più eredi, come un testamento legittimo ai sensi dell’articolo 602 del codice civile. Secondo i giudici di legittimità, la forma della missiva non preclude la validità dell'atto, purché sussistano i requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Il primo di questi requisiti è l’autografia: il testo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o informatici. La giurisprudenza ha chiarito che non importa il materiale utilizzato — che può essere carta, stoffa o legno — né lo stile del carattere, essendo ammesso anche lo stampatello, come confermato dalla sentenza n. 31457/2018. Qualora la grafia appaia forzata o innaturale, il ricorso alla perizia grafologica diventa lo strumento necessario per accertare la spontaneità del gesto grafico e la riconducibilità dell'atto al suo autore. Un secondo elemento cruciale è la data, che deve contenere giorno, mese e anno. Essa può essere apposta all'inizio o alla fine delle disposizioni e la sua mancanza o incompletezza comporta l’annullabilità del testamento. È importante sottolineare che la data presente sulla busta non può integrare una data mancante nel testo interno. La precisione cronologica è fondamentale non solo per stabilire quale sia l'ultimo testamento efficace tra più schede, ma anche per verificare la capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione. Infine, la sottoscrizione deve essere apposta di pugno al termine delle disposizioni. Sebbene sia valida una firma con pseudonimo o vezzeggiativo, purché identifichi con certezza il testatore, la sua totale assenza rende il testamento nullo. La sentenza n. 10065/2020 ha ribadito che un testamento privo di firma non può essere sanato neppure dall'esecuzione volontaria degli eredi, poiché manca la prova stessa della volontà del defunto. In conclusione, una lettera può a tutti gli effetti disporre di un'eredità, a patto che dal testo emergano in modo inequivocabile l'autografia e l'intenzione seria di disporre dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.

Pubblicazione legale

Distacco Centralizzato: La Perizia Tecnica è Obbligatoria per la Legittimità

Pubblicato su IUSTLAB

Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è un diritto soggettivo del condomino, come stabilito dall'articolo 1118 comma 4 del Codice Civile. Tuttavia, questo diritto non è incondizionato, ma subordinato a una rigorosa verifica: l'operazione deve avvenire senza causare "notevoli squilibri di funzionamento" e, soprattutto, senza generare "aggravi di spesa per gli altri condomini". L'onere di dimostrare l'assenza di tali pregiudizi spetta interamente al condomino che si distacca. La giurisprudenza, confermata da diverse pronunce, inclusa la recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 350 del 14.01.2025), ha chiarito che non è sufficiente una semplice dichiarazione di buon esito da parte dell'impresa installatrice. Nel caso in esame, il Giudice ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese versate post-distacco, giudicando la certificazione prodotta "come se non esistesse". Il motivo è semplice: mancavano i calcoli specifici, i riferimenti ai consumi pregressi e le valutazioni sugli squilibri termici. La prova richiesta è, infatti, una perizia tecnica asseverata, redatta da un professionista abilitato (termotecnico), che attesti analiticamente il rispetto dei parametri legali. Senza questo supporto documentale qualificato, l'operazione di distacco è illegittima e contestabile. Un altro aspetto fondamentale riguarda gli obblighi economici che permangono. È errato credere che il distacco porti all'azzeramento dei costi. Il condomino rinunziante rimane comproprietario della centrale termica e delle condutture comuni e, pertanto, deve concorrere a due categorie di spesa: la manutenzione straordinaria (e conservazione dell'impianto) e il consumo involontario. Quest'ultimo copre le dispersioni di calore delle tubazioni condominiali che attraversano l'unità immobiliare. Non pagare tale quota rappresenterebbe un illegittimo aggravio per gli altri condomini. Infine, è tassativamente vietato dalla Corte di Cassazione (ad esempio con l'ordinanza n. 26185/2023) il cosiddetto "distacco passivo". Chi interrompe il collegamento senza installare un autonomo generatore di calore a norma non fa altro che sfruttare l'inerzia termica dell'edificio, raffreddando gli appartamenti adiacenti e realizzando di fatto un "furto di calore" ai danni della collettività condominiale. L'autonomia termica è un diritto, ma va esercitata con responsabilità e, soprattutto, con la dovuta documentazione tecnica a supporto.

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