Avvocato Martino Colombo a Valsolda

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di contratti, assistenza stragiudiziale ai privati e alle imprese, recupero credito, condomini e risarcimenti danni. Lo spiccato senso pratico nello svolgimento degli incarichi affidati, consente di suggerire e consigliare la strategia migliore e più efficace nel raggiungere il risultato migliore per il cliente.


Separazione

Separazioni consensuali e giudiziali, assegno di mantenimento e affidamento dei figli. L’approccio alla separazione tiene conto del risultato da ottenere e cerca di essere da subito volto ad una soluzione conciliativa che consenta di raggiungere lo scopo in breve tempo con il massimo della soddisfazione. Laddove tuttavia le situazioni oggettive non consentano il risultato sperato si procede in contenzioso in maniera da tutelare in maniera totale per quello che la legge consente, i diritti della parte assistita.


Diritto penale

Passione ed impegno costanti gli hanno permesso di maturare, sin dal lontano inizio nel 2003, una specifica competenza nella difesa ed assistenza di persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale .


Altre categorie

Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Stalking e molestie, Truffe, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Violenza, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Sostanze stupefacenti, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Cappotto termico: le spese spettano a tutti i condomini, anche ai proprietari dei locali interrati

Pubblicato su IUSTLAB

Con l’ordinanza n. 10371 del 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in tema di spese condominiali: gli interventi di coibentazione tramite cappotto termico non possono essere qualificati come opere voluttuarie o gravose, ma costituiscono innovazioni utili, con benefici diffusi per l’intero edificio. Di conseguenza, tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle relative spese, in proporzione al valore delle rispettive proprietà, ai sensi dell’art. 1123, comma 1, c.c. Alcuni condomini avevano impugnato due delibere assembleari che ripartivano i costi dell’intervento di isolamento termico dell’edificio, sostenendo che si trattasse di innovazioni voluttuarie e gravose, dalle quali non avrebbero tratto alcun vantaggio, in particolare perché proprietari di locali interrati. Per tali ragioni, avevano invocato l’applicazione dell’art. 1121 c.c., secondo cui i condomini non interessati possono essere esonerati dalla contribuzione. Respinti in primo grado e in appello, i ricorrenti si sono rivolti alla Suprema Corte, lamentando anche che l’onere di provare l’autonomia strutturale dei propri immobili rispetto al resto del condominio fosse stato impropriamente posto a loro carico. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo in modo netto che la realizzazione del cappotto termico non può qualificarsi come intervento voluttuario, poiché produce un vantaggio economico oggettivo, consistente nel miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e, di riflesso, nella riduzione dei consumi. Si tratta, quindi, di un’opera di utilità generale, che beneficia tutti i condomini, inclusi i proprietari di locali interrati o con minore esposizione. Inoltre, il cappotto termico è un’opera non suscettibile di utilizzazione separata, e non destinata a servire solo una parte dell’edificio. L’intervento, una volta eseguito, accresce il valore e il comfort dell’intero stabile, rendendo irrilevante il diverso grado di esposizione o fruibilità dei singoli immobili. La Corte ha anche osservato che le delibere impugnate non erano state contestate per tempo e che la prima di esse, relativa all’approvazione dell’opera, era stata votata all’unanimità: elemento che escludeva la possibilità per i ricorrenti di invocare l’esonero dal contributo ai sensi dell’art. 1121 c.c., che presuppone un espresso dissenso. La pronuncia conferma un principio di equità e razionalità: quando l’intervento migliora l’efficienza dell’intero edificio, le relative spese devono essere sostenute da tutti, senza eccezioni arbitrarie. Il cappotto termico non è un lusso, ma una necessità moderna, incentivata anche da misure fiscali, e i vantaggi che comporta, diretti o indiretti, ricadono su tutto il condominio.

Pubblicazione legale

Vicini rumorosi: come tutelarsi e cosa dice la legge

Pubblicato su IUSTLAB

Schiamazzi, musica ad alto volume, feste notturne, rumori fastidiosi durante il riposo o le attività quotidiane: la convivenza con vicini rumorosi può diventare una vera fonte di stress. In questi casi, prima di ricorrere a soluzioni drastiche, è fondamentale tentare un approccio pacifico. Il primo passo consigliato è infatti un confronto diretto con il vicino, spiegando con educazione i disagi subiti. In alternativa, si può inviare una lettera formale o una diffida. Se il dialogo non porta a risultati, per chi vive in condominio è possibile rivolgersi all’amministratore. Il regolamento condominiale, infatti, spesso fissa specifici orari di silenzio e può rappresentare un valido strumento di mediazione. In caso di mancata risoluzione anche in questa sede, si può valutare la tutela civile, chiedendo l'inibitoria dei rumori e, in alcuni casi, un risarcimento per i danni subiti. L’art. 844 del Codice Civile stabilisce che sono vietate le immissioni rumorose che superano la “normale tollerabilità”, un concetto che non ha un valore assoluto ma va valutato caso per caso. Secondo la giurisprudenza, il Giudice deve tener conto del contesto ambientale e della rumorosità di fondo del luogo. Anche in assenza di perizie tecniche, il giudice può basarsi su dichiarazioni, presunzioni e documenti per stabilire se il disturbo è effettivamente intollerabile. Importante anche la possibilità, riconosciuta dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 21621/2021), di ottenere un risarcimento per danni non patrimoniali anche senza una prova tecnica o un danno biologico documentato. È sufficiente dimostrare che le immissioni hanno inciso negativamente sulla qualità della vita familiare e sulle abitudini quotidiane. Questo principio si applica anche nei casi in cui la fonte del rumore sia stata rimossa prima dell’accertamento giudiziario, come avvenuto in una vicenda dove, nonostante l’assenza di rilievi fonometrici, i giudici hanno riconosciuto 5.000 euro di risarcimento per ciascun attore. Sul piano penale, l’art. 659 del Codice Penale sanziona il disturbo del riposo o delle occupazioni causato da rumori idonei a disturbare un numero indeterminato di persone. Non è necessario che tutti siano effettivamente disturbati: basta che il rumore abbia il potenziale di compromettere la quiete pubblica. In conclusione, sebbene la strada giudiziaria sia percorribile, è bene valutarla con attenzione. Non tutti i rumori sono illeciti: occorre dimostrare che superano la soglia della normale tollerabilità. E, soprattutto, prima di rivolgersi a un giudice, è sempre preferibile tentare la via del dialogo e della mediazione.

Pubblicazione legale

Videosorveglianza: quando la sicurezza sconfina nel reato

Pubblicato su IUSTLAB

In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, il confine tra la legittima sicurezza e la violazione della privacy si fa sempre più sottile. Spesso ci si chiede se sia possibile installare un "occhio elettronico" per proteggere i propri beni, ma la risposta della giurisprudenza italiana, consolidatasi tra il 2024 e il 2025, impone cautela: la sicurezza è un diritto, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo arbitrario sulla vita altrui. Partendo dalle mura domestiche, considerate dalla Costituzione un rifugio inviolabile, è bene sapere che installare microcamere nascoste per spiare conviventi o coniugi integra il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4840/2024, ha chiarito che la convivenza non autorizza a violare la riservatezza altrui: filmare segretamente chi vive sotto lo stesso tetto è penalmente sanzionabile, poiché l’intimità domestica prevale persino sui legami familiari. Spostandoci sul pianerottolo condominiale, la regola generale prevede che una telecamera privata debba inquadrare esclusivamente la propria soglia d'ingresso. Tuttavia, la recente pronuncia n. 7289/2024 ha introdotto un principio di realismo: se gli spazi sono angusti, è tollerata una ripresa parziale delle zone comuni, purché sia strettamente necessaria e proporzionata alla tutela della proprietà contro pericoli concreti, come furti o vandalismi. Per gli impianti condominiali collettivi, invece, la normativa è più rigida: serve sempre la delibera dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale, oltre all'obbligo di affiggere cartelli informativi e limitare la conservazione delle immagini a poche ore. Il discorso cambia radicalmente in ambito lavorativo. Sebbene lo Statuto dei Lavoratori vieti il monitoraggio costante a distanza, la Cassazione penale, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, ha legittimato i cosiddetti "controlli difensivi". Se un datore di lavoro ha fondati sospetti di reati, come ammanchi di cassa o furti, può installare telecamere nascoste mirate a individuare il colpevole. Questa deroga, però, non è un assegno in bianco: resta proibito spiare indiscriminatamente i dipendenti o violare la loro corrispondenza digitale, dato che messaggi WhatsApp ed email sono protetti dal segreto costituzionale. In conclusione, che si tratti di casa o ufficio, la proporzionalità resta la bussola legale: la tecnologia deve servire a proteggere, non a trasformare la nostra quotidianità in un controllo costante. Prima di installare un sistema di sorveglianza, è fondamentale un corretto inquadramento legale per evitare che una misura di protezione si trasformi in una pesante responsabilità civile o penale.

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