Avvocato Martino Colombo a Valsolda

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto penale

Passione ed impegno costanti gli hanno permesso di maturare, sin dal lontano inizio nel 2003, una specifica competenza nella difesa ed assistenza di persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale .


Violenza

Esperienza maturata nel corso dell'attività professionale in tutti i reati aventi la violenza come elemento costitutivo o circostanza aggravante, siano essi indirizzati contro la persona, il patrimonio o le cose.


Stalking e molestie

Il reato di atti persecutori, come dimostrano le cronache quotidiane, è un reato odioso dalla diffusione e conseguenze sempre più preoccupanti. E' fondamentale denunciare subito e sempre episodi che, solo apparentemente, appaiono trascurabili ma che spesso sottendono a intenzioni ben peggiori. Vi è più, proprio in ragione di tale fenomeno in preoccupante espansione, la normativa recente ha consentito alle persone vittime di stalking, revenge porn, maltrattamenti e violenza di usufruire dell'assistenza legale a spese dello Stato, indipendentemente dalle proprie capacità economiche (cfr. c.d. Codice Rosso).


Altre categorie

Truffe, Sostanze stupefacenti, Diritto civile, Separazione, Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Videosorveglianza: quando la sicurezza sconfina nel reato

Pubblicato su IUSTLAB

In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, il confine tra la legittima sicurezza e la violazione della privacy si fa sempre più sottile. Spesso ci si chiede se sia possibile installare un "occhio elettronico" per proteggere i propri beni, ma la risposta della giurisprudenza italiana, consolidatasi tra il 2024 e il 2025, impone cautela: la sicurezza è un diritto, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo arbitrario sulla vita altrui. Partendo dalle mura domestiche, considerate dalla Costituzione un rifugio inviolabile, è bene sapere che installare microcamere nascoste per spiare conviventi o coniugi integra il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4840/2024, ha chiarito che la convivenza non autorizza a violare la riservatezza altrui: filmare segretamente chi vive sotto lo stesso tetto è penalmente sanzionabile, poiché l’intimità domestica prevale persino sui legami familiari. Spostandoci sul pianerottolo condominiale, la regola generale prevede che una telecamera privata debba inquadrare esclusivamente la propria soglia d'ingresso. Tuttavia, la recente pronuncia n. 7289/2024 ha introdotto un principio di realismo: se gli spazi sono angusti, è tollerata una ripresa parziale delle zone comuni, purché sia strettamente necessaria e proporzionata alla tutela della proprietà contro pericoli concreti, come furti o vandalismi. Per gli impianti condominiali collettivi, invece, la normativa è più rigida: serve sempre la delibera dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale, oltre all'obbligo di affiggere cartelli informativi e limitare la conservazione delle immagini a poche ore. Il discorso cambia radicalmente in ambito lavorativo. Sebbene lo Statuto dei Lavoratori vieti il monitoraggio costante a distanza, la Cassazione penale, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, ha legittimato i cosiddetti "controlli difensivi". Se un datore di lavoro ha fondati sospetti di reati, come ammanchi di cassa o furti, può installare telecamere nascoste mirate a individuare il colpevole. Questa deroga, però, non è un assegno in bianco: resta proibito spiare indiscriminatamente i dipendenti o violare la loro corrispondenza digitale, dato che messaggi WhatsApp ed email sono protetti dal segreto costituzionale. In conclusione, che si tratti di casa o ufficio, la proporzionalità resta la bussola legale: la tecnologia deve servire a proteggere, non a trasformare la nostra quotidianità in un controllo costante. Prima di installare un sistema di sorveglianza, è fondamentale un corretto inquadramento legale per evitare che una misura di protezione si trasformi in una pesante responsabilità civile o penale.

Pubblicazione legale

Pezzotto, IP e privacy: cosa succede davvero quando DAZN scrive.

Pubblicato su IUSTLAB

Negli ultimi mesi molte persone hanno trovato nella propria cassetta della posta una comunicazione inaspettata da DAZN: una richiesta di 500 euro per chiudere “bonariamente” una presunta violazione del diritto d’autore legata all’uso del cosiddetto pezzotto, ovvero servizi IPTV illegali. La sensazione comune è stata quella di trovarsi davanti a una sorta di multa, con dubbi immediati su obblighi, rischi penali e responsabilità personali. In realtà, la vicenda è molto più complessa e richiede lucidità. La legge n. 93 del 2023, la cosiddetta “legge anti pezzotto”, ha rafforzato i poteri dell’AGCOM nel contrasto alla pirateria audiovisiva, consentendo il blocco rapido delle trasmissioni illegali. La norma, pur fondata su un principio legittimo – la tutela della proprietà intellettuale – non equipara l’utente finale a chi organizza o trae profitto dalla pirateria. È quindi fondamentale distinguere tra il contrasto ai grandi flussi illeciti e la responsabilità del singolo cittadino. Le lettere di DAZN non sono atti dell’autorità, non sono multe né provvedimenti amministrativi: si tratta di proposte transattive private. Accettarle significa riconoscere implicitamente la propria responsabilità; rifiutarle è un diritto del destinatario. L’azienda, qualora decidesse di procedere in giudizio, dovrebbe provare che quella specifica persona abbia effettivamente fruito volontariamente di contenuti illeciti. Ma un indirizzo IP identifica una linea, non una persona, e può essere condiviso, utilizzato da terzi o alterato. La giurisprudenza, anche penale, ha più volte chiarito che l’IP non è prova sufficiente senza ulteriori elementi concreti e convergenti. Rilevanti anche i profili di privacy. I dati su cui si basano le lettere derivano da indagini della Guardia di Finanza, ma il loro utilizzo da parte di un soggetto privato richiede basi giuridiche autonome e conformi al GDPR. Chi riceve la comunicazione ha il diritto di chiedere a DAZN l’origine dei dati, la finalità del trattamento e la base giuridica; in caso di mancate risposte, può rivolgersi al Garante. La strada corretta per chi riceve la lettera è semplice: niente panico, nessun pagamento immediato, e nessuna rimozione superficiale del problema. Occorre valutare la situazione con un avvocato, richiedere le prove, contestare eventuali incongruenze e far valere i propri diritti. La legalità digitale non può trasformarsi in automatismo intimidatorio: deve restare un equilibrio tra tutela dei contenuti e tutela dei cittadini.

Pubblicazione legale

Consulente finanziario troppo attivo? Quando la rotazione degli investimenti diventa un illecito.

Pubblicato su IUSTLAB

Hai il sospetto che il tuo consulente o promotore finanziario stia effettuando un numero eccessivo di operazioni di acquisto e vendita sul tuo portafoglio titoli? Questo fenomeno, noto a livello internazionale come "churning", consiste nella movimentazione esasperata degli investimenti al solo scopo di generare commissioni a carico del cliente e a beneficio dell'intermediario. Si tratta di una pratica scorretta che può configurare una vera e propria gestione surrettizia e illegittima del portafoglio. In Italia, la normativa sulla tutela del risparmiatore è rigorosa. Il Testo Unico della Finanza (TUF) e i regolamenti Consob impongono agli intermediari precisi doveri di diligenza, correttezza e trasparenza. In particolare, l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 ha sancito l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate per tipologia, dimensione e, appunto, frequenza. Anche la Consob, con la comunicazione n. DIN/2014610 del 2002, ha chiarito che se le operazioni, sebbene formalmente disposte dal cliente mediante la firma di appositi moduli, sono nei fatti decise dall'iniziativa discrezionale del promotore per massimizzare i propri profitti, si ravvisa una grave violazione regolamentare. Questa condotta può comportare severe sanzioni disciplinari per l'operatore, fino alla radiazione dall'albo unico nazionale. L'alta frequenza nel trading o nella consulenza non è illecita in assoluto, ma lo diventa quando scavalca l'interesse del risparmiatore e non risponde al suo reale profilo di rischio (la cosiddetta adeguatezza o "suitability"). Se un investitore subisce perdite a causa di questa rotazione anomala, ha il pieno diritto di reagire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e la restituzione delle commissioni indebitamente pagate. La giurisprudenza della Cassazione e gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) confermano che il danno risarcibile viene quantificato confrontando il rendimento reale del portafoglio con quello che si sarebbe ottenuto tramite una gestione corretta e prudente, al netto dei costi ingiustificati. Per tutelarsi, il primo passo fondamentale è richiedere formalmente alla banca la copia della profilazione MiFID, il contratto di gestione e l'estratto conto analitico di tutti gli ordini eseguiti negli ultimi anni. Successivamente, occorre inviare un reclamo scritto all'ufficio reclami della banca. Se l'istituto non risponde entro i sessanta giorni o respinge la richiesta, è possibile adire l'ABF, una procedura rapida ed economica, oppure promuovere un'azione dinanzi al Giudice Ordinario con il supporto di un legale specializzato e di un consulente tecnico in grado di dimostrare matematicamente l'eccesso di rotazione del portafoglio. Proteggere il proprio risparmio è un diritto inviolabile.

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