Avvocato Martino Colombo a Portoscuso

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto penale

Passione ed impegno costanti gli hanno permesso di maturare, sin dal lontano inizio nel 2003, una specifica competenza nella difesa ed assistenza di persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale .


Truffe

I reati contro il patrimonio costituiscono aggressioni indebite al patrimonio altrui, dal più classico furto, alla truffa, all’appropriazione indebita. Un ventaglio così ampio di reati coinvolge non solo i privati ma anche il mondo delle Imprese e della pubblica amministrazione. Per questo la difesa deve essere precisa e specifica su ogni fatto, comprendendo le reali esigenze del Cliente assistito.


Violenza

Esperienza maturata nel corso dell'attività professionale in tutti i reati aventi la violenza come elemento costitutivo o circostanza aggravante, siano essi indirizzati contro la persona, il patrimonio o le cose.


Altre categorie

Stalking e molestie, Sostanze stupefacenti, Diritto civile, Separazione, Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Videosorveglianza: quando la sicurezza sconfina nel reato

Pubblicato su IUSTLAB

In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, il confine tra la legittima sicurezza e la violazione della privacy si fa sempre più sottile. Spesso ci si chiede se sia possibile installare un "occhio elettronico" per proteggere i propri beni, ma la risposta della giurisprudenza italiana, consolidatasi tra il 2024 e il 2025, impone cautela: la sicurezza è un diritto, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo arbitrario sulla vita altrui. Partendo dalle mura domestiche, considerate dalla Costituzione un rifugio inviolabile, è bene sapere che installare microcamere nascoste per spiare conviventi o coniugi integra il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4840/2024, ha chiarito che la convivenza non autorizza a violare la riservatezza altrui: filmare segretamente chi vive sotto lo stesso tetto è penalmente sanzionabile, poiché l’intimità domestica prevale persino sui legami familiari. Spostandoci sul pianerottolo condominiale, la regola generale prevede che una telecamera privata debba inquadrare esclusivamente la propria soglia d'ingresso. Tuttavia, la recente pronuncia n. 7289/2024 ha introdotto un principio di realismo: se gli spazi sono angusti, è tollerata una ripresa parziale delle zone comuni, purché sia strettamente necessaria e proporzionata alla tutela della proprietà contro pericoli concreti, come furti o vandalismi. Per gli impianti condominiali collettivi, invece, la normativa è più rigida: serve sempre la delibera dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale, oltre all'obbligo di affiggere cartelli informativi e limitare la conservazione delle immagini a poche ore. Il discorso cambia radicalmente in ambito lavorativo. Sebbene lo Statuto dei Lavoratori vieti il monitoraggio costante a distanza, la Cassazione penale, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, ha legittimato i cosiddetti "controlli difensivi". Se un datore di lavoro ha fondati sospetti di reati, come ammanchi di cassa o furti, può installare telecamere nascoste mirate a individuare il colpevole. Questa deroga, però, non è un assegno in bianco: resta proibito spiare indiscriminatamente i dipendenti o violare la loro corrispondenza digitale, dato che messaggi WhatsApp ed email sono protetti dal segreto costituzionale. In conclusione, che si tratti di casa o ufficio, la proporzionalità resta la bussola legale: la tecnologia deve servire a proteggere, non a trasformare la nostra quotidianità in un controllo costante. Prima di installare un sistema di sorveglianza, è fondamentale un corretto inquadramento legale per evitare che una misura di protezione si trasformi in una pesante responsabilità civile o penale.

Pubblicazione legale

Pezzotto, IP e privacy: cosa succede davvero quando DAZN scrive.

Pubblicato su IUSTLAB

Negli ultimi mesi molte persone hanno trovato nella propria cassetta della posta una comunicazione inaspettata da DAZN: una richiesta di 500 euro per chiudere “bonariamente” una presunta violazione del diritto d’autore legata all’uso del cosiddetto pezzotto, ovvero servizi IPTV illegali. La sensazione comune è stata quella di trovarsi davanti a una sorta di multa, con dubbi immediati su obblighi, rischi penali e responsabilità personali. In realtà, la vicenda è molto più complessa e richiede lucidità. La legge n. 93 del 2023, la cosiddetta “legge anti pezzotto”, ha rafforzato i poteri dell’AGCOM nel contrasto alla pirateria audiovisiva, consentendo il blocco rapido delle trasmissioni illegali. La norma, pur fondata su un principio legittimo – la tutela della proprietà intellettuale – non equipara l’utente finale a chi organizza o trae profitto dalla pirateria. È quindi fondamentale distinguere tra il contrasto ai grandi flussi illeciti e la responsabilità del singolo cittadino. Le lettere di DAZN non sono atti dell’autorità, non sono multe né provvedimenti amministrativi: si tratta di proposte transattive private. Accettarle significa riconoscere implicitamente la propria responsabilità; rifiutarle è un diritto del destinatario. L’azienda, qualora decidesse di procedere in giudizio, dovrebbe provare che quella specifica persona abbia effettivamente fruito volontariamente di contenuti illeciti. Ma un indirizzo IP identifica una linea, non una persona, e può essere condiviso, utilizzato da terzi o alterato. La giurisprudenza, anche penale, ha più volte chiarito che l’IP non è prova sufficiente senza ulteriori elementi concreti e convergenti. Rilevanti anche i profili di privacy. I dati su cui si basano le lettere derivano da indagini della Guardia di Finanza, ma il loro utilizzo da parte di un soggetto privato richiede basi giuridiche autonome e conformi al GDPR. Chi riceve la comunicazione ha il diritto di chiedere a DAZN l’origine dei dati, la finalità del trattamento e la base giuridica; in caso di mancate risposte, può rivolgersi al Garante. La strada corretta per chi riceve la lettera è semplice: niente panico, nessun pagamento immediato, e nessuna rimozione superficiale del problema. Occorre valutare la situazione con un avvocato, richiedere le prove, contestare eventuali incongruenze e far valere i propri diritti. La legalità digitale non può trasformarsi in automatismo intimidatorio: deve restare un equilibrio tra tutela dei contenuti e tutela dei cittadini.

Pubblicazione legale

Animali e separazione: l’intestazione del microchip basta per decidere l’affidamento?

Pubblicato su IUSTLAB

La gestione della crisi del legame coniugale o della convivenza more uxorio pone oggi delicate questioni in ordine all'affidamento e al collocamento degli animali d’affezione. Nonostante la crescente sensibilità sociale, l’ordinamento italiano sconta ancora una significativa vacatio legis, mancando una disciplina organica nel Codice Civile che regolamenti la sorte dei pet in caso di rottura del nucleo familiare. Sotto il profilo strettamente civilistico, l'animale è tuttora inquadrato nella categoria dei beni mobili ex art. 812 c.c., ma tale visione è mitigata dalla L. n. 189/2004 e dal diritto eurounitario, che riconoscono gli animali quali esseri senzienti, portatori di un interesse autonomo al benessere. In sede di separazione consensuale, i coniugi godono di ampia autonomia negoziale: la Suprema Corte (decr. 13 marzo 2013) ha confermato la validità delle clausole che disciplinano il mantenimento e il diritto di visita dell'animale, le quali vengono regolarmente omologate dal Tribunale. Le criticità maggiori emergono nel rito giudiziale. Sebbene parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 giugno 2013) ritenga che il giudice non possa statuire d'ufficio sui pet in mancanza di norma espressa, un orientamento più evoluto e condivisibile (Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019; Trib. Roma, n. 5322/2016) valorizza l’interesse materiale e spirituale dell’animale. In tale ottica, il criterio guida per l'assegnazione non è il mero dato formale dell'intestazione all’anagrafe canina, bensì la capacità di ciascun partner di offrire le migliori condizioni di accudimento. Fondamentale risulta, inoltre, il legame tra l'animale e i figli minori: in ossequio al principio del superiore interesse del minore, il giudice tende a collocare il pet presso il genitore collocatario della prole, onde preservare la stabilità dell'ambiente domestico ed evitare ulteriori traumi affettivi ai bambini. Circa il profilo economico, pur non essendo configurabile un assegno di mantenimento equiparato a quello per i figli, le spese ordinarie e straordinarie possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Ord. n. 8459/2023) ha recentemente precisato che il diritto di visita presuppone la prova di un legame affettivo consolidato, escludendolo in ipotesi di convivenze temporanee o rapporti non caratterizzati da una stabile comunione di vita. In assenza di intese, l'appropriazione unilaterale dell'animale può integrare profili di rilevanza penale ex artt. 392 o 624 c.p. Per tali ragioni, appare quanto mai opportuno il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale o alla redazione di accordi preventivi — ispirati alla prassi dei pet-nup — che, seppur privi di valore negoziale assoluto, orientano il magistrato verso una decisione rispettosa del benessere animale.

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