Avvocato Martino Colombo a Valsolda

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto immobiliare

Assistenza in fase di compravendita immobiliare, partecipazione ad atti notarili, ausilio in fase precontrattuali, mediante trattative e redazione proposta irrevocabile/contratto preliminare. Contatti con la Banca mutuante. Inoltre, mi occupo di aste immobiliari, mediante consigli, tutela e rappresentanza dell'interessato.


Diritto civile

Mi occupo di contratti, assistenza stragiudiziale ai privati e alle imprese, recupero credito, condomini e risarcimenti danni. Lo spiccato senso pratico nello svolgimento degli incarichi affidati, consente di suggerire e consigliare la strategia migliore e più efficace nel raggiungere il risultato migliore per il cliente.


Separazione

Separazioni consensuali e giudiziali, assegno di mantenimento e affidamento dei figli. L’approccio alla separazione tiene conto del risultato da ottenere e cerca di essere da subito volto ad una soluzione conciliativa che consenta di raggiungere lo scopo in breve tempo con il massimo della soddisfazione. Laddove tuttavia le situazioni oggettive non consentano il risultato sperato si procede in contenzioso in maniera da tutelare in maniera totale per quello che la legge consente, i diritti della parte assistita.


Altre categorie

Diritto penale, Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Stalking e molestie, Truffe, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Violenza, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Sostanze stupefacenti, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Cassazione: legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

Pubblicato su IUSTLAB

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, hanno definitivamente riconosciuto la legittimità della rinuncia unilaterale alla proprietà immobiliare , anche per motivi puramente personali, con acquisizione automatica del bene al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. La decisione trae origine da due giudizi nei quali i proprietari avevano rinunciato, con atto notarile, ai rispettivi immobili ormai privi di utilità economica, gravati da vincoli e oneri tali da renderne impossibile l’uso o la valorizzazione. Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio avevano impugnato gli atti, sostenendo che nel nostro ordinamento non esisterebbe una facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e che, quindi, tali atti sarebbero contrari alla legge o comunque privi di causa meritevole di tutela. La questione ha riacceso un dibattito antico: da un lato la funzione sociale della proprietà sancita dall’art. 42 Cost., dall’altro il diritto del proprietario di disporre liberamente del bene riconosciuto dall’art. 832 c.c. Con una pronuncia destinata a segnare un punto fermo, la Cassazione ha stabilito che il proprietario può liberarsi del proprio bene immobile mediante un atto unilaterale non recettizio , senza che sia necessario il consenso dell’Amministrazione o che questa possa opporsi. Il rifiuto della rinuncia – spiega la Corte – equivarrebbe a imporre al cittadino un “dovere di restare proprietario” , privo di fondamento costituzionale. L’art. 42 Cost., infatti, non impone la proprietà come obbligo per motivi di interesse generale. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che non è sindacabile il fine “egoistico” del proprietario che intenda rinunciare: il giudice non può valutarne la meritevolezza, salvo che il legislatore introduca limiti specifici. L’effetto automatico dell’acquisizione statale è una semplice conseguenza legale della vacanza del bene, e non un elemento che incide sulla validità dell’atto. L’atto di rinuncia deve essere redatto per atto notarile e trascritto nei registri immobiliari , con successiva comunicazione all’Agenzia del Demanio. La sua validità, tuttavia, non dipende da quest’ultima formalità. La Corte ha precisato che la rinuncia non può essere usata come strumento elusivo per sottrarsi a responsabilità pregresse o a obblighi già maturati, come il pagamento di imposte o l’esecuzione di ordinanze di bonifica. Restano, inoltre, esercitabili dai creditori eventuali azioni revocatorie nei confronti del rinunciante. La pronuncia delle Sezioni Unite segna una svolta storica: la proprietà non è più un vincolo ineludibile , ma un diritto liberamente disponibile anche in senso “negativo”. In un’epoca in cui molti immobili perdono valore o diventano fonte di oneri insostenibili, la Corte riconosce al cittadino la possibilità di restituire il bene allo Stato , affermando un principio di libertà proprietaria coerente con la realtà economica contemporanea.

Pubblicazione legale

Videosorveglianza: quando la sicurezza sconfina nel reato

Pubblicato su IUSTLAB

In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, il confine tra la legittima sicurezza e la violazione della privacy si fa sempre più sottile. Spesso ci si chiede se sia possibile installare un "occhio elettronico" per proteggere i propri beni, ma la risposta della giurisprudenza italiana, consolidatasi tra il 2024 e il 2025, impone cautela: la sicurezza è un diritto, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo arbitrario sulla vita altrui. Partendo dalle mura domestiche, considerate dalla Costituzione un rifugio inviolabile, è bene sapere che installare microcamere nascoste per spiare conviventi o coniugi integra il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4840/2024, ha chiarito che la convivenza non autorizza a violare la riservatezza altrui: filmare segretamente chi vive sotto lo stesso tetto è penalmente sanzionabile, poiché l’intimità domestica prevale persino sui legami familiari. Spostandoci sul pianerottolo condominiale, la regola generale prevede che una telecamera privata debba inquadrare esclusivamente la propria soglia d'ingresso. Tuttavia, la recente pronuncia n. 7289/2024 ha introdotto un principio di realismo: se gli spazi sono angusti, è tollerata una ripresa parziale delle zone comuni, purché sia strettamente necessaria e proporzionata alla tutela della proprietà contro pericoli concreti, come furti o vandalismi. Per gli impianti condominiali collettivi, invece, la normativa è più rigida: serve sempre la delibera dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale, oltre all'obbligo di affiggere cartelli informativi e limitare la conservazione delle immagini a poche ore. Il discorso cambia radicalmente in ambito lavorativo. Sebbene lo Statuto dei Lavoratori vieti il monitoraggio costante a distanza, la Cassazione penale, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, ha legittimato i cosiddetti "controlli difensivi". Se un datore di lavoro ha fondati sospetti di reati, come ammanchi di cassa o furti, può installare telecamere nascoste mirate a individuare il colpevole. Questa deroga, però, non è un assegno in bianco: resta proibito spiare indiscriminatamente i dipendenti o violare la loro corrispondenza digitale, dato che messaggi WhatsApp ed email sono protetti dal segreto costituzionale. In conclusione, che si tratti di casa o ufficio, la proporzionalità resta la bussola legale: la tecnologia deve servire a proteggere, non a trasformare la nostra quotidianità in un controllo costante. Prima di installare un sistema di sorveglianza, è fondamentale un corretto inquadramento legale per evitare che una misura di protezione si trasformi in una pesante responsabilità civile o penale.

Pubblicazione legale

Animali e separazione: l’intestazione del microchip basta per decidere l’affidamento?

Pubblicato su IUSTLAB

La gestione della crisi del legame coniugale o della convivenza more uxorio pone oggi delicate questioni in ordine all'affidamento e al collocamento degli animali d’affezione. Nonostante la crescente sensibilità sociale, l’ordinamento italiano sconta ancora una significativa vacatio legis, mancando una disciplina organica nel Codice Civile che regolamenti la sorte dei pet in caso di rottura del nucleo familiare. Sotto il profilo strettamente civilistico, l'animale è tuttora inquadrato nella categoria dei beni mobili ex art. 812 c.c., ma tale visione è mitigata dalla L. n. 189/2004 e dal diritto eurounitario, che riconoscono gli animali quali esseri senzienti, portatori di un interesse autonomo al benessere. In sede di separazione consensuale, i coniugi godono di ampia autonomia negoziale: la Suprema Corte (decr. 13 marzo 2013) ha confermato la validità delle clausole che disciplinano il mantenimento e il diritto di visita dell'animale, le quali vengono regolarmente omologate dal Tribunale. Le criticità maggiori emergono nel rito giudiziale. Sebbene parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 giugno 2013) ritenga che il giudice non possa statuire d'ufficio sui pet in mancanza di norma espressa, un orientamento più evoluto e condivisibile (Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019; Trib. Roma, n. 5322/2016) valorizza l’interesse materiale e spirituale dell’animale. In tale ottica, il criterio guida per l'assegnazione non è il mero dato formale dell'intestazione all’anagrafe canina, bensì la capacità di ciascun partner di offrire le migliori condizioni di accudimento. Fondamentale risulta, inoltre, il legame tra l'animale e i figli minori: in ossequio al principio del superiore interesse del minore, il giudice tende a collocare il pet presso il genitore collocatario della prole, onde preservare la stabilità dell'ambiente domestico ed evitare ulteriori traumi affettivi ai bambini. Circa il profilo economico, pur non essendo configurabile un assegno di mantenimento equiparato a quello per i figli, le spese ordinarie e straordinarie possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Ord. n. 8459/2023) ha recentemente precisato che il diritto di visita presuppone la prova di un legame affettivo consolidato, escludendolo in ipotesi di convivenze temporanee o rapporti non caratterizzati da una stabile comunione di vita. In assenza di intese, l'appropriazione unilaterale dell'animale può integrare profili di rilevanza penale ex artt. 392 o 624 c.p. Per tali ragioni, appare quanto mai opportuno il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale o alla redazione di accordi preventivi — ispirati alla prassi dei pet-nup — che, seppur privi di valore negoziale assoluto, orientano il magistrato verso una decisione rispettosa del benessere animale.

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