Danno parentale allargato

Scritto da: Marzia Passerini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte di Cassazione con una recente Ordinanza del 9/4/2026 n. 8911 torna sul tema del risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo, offrendo un chiarimento di grande rilievo pratico: il diritto al risarcimento non spetta solo ai parenti "formali", ma anche a chi vive un legame affettivo stabile e concreto con la vittima, anche senza vincoli di sangue o matrimonio.

Il caso nasce da un sinistro stradale mortale in cui la vittima conviveva stabilmente con due coniugi all'interno di una vera e propria comunità familiare di fatto. Questi ultimi hanno agito sia per il danno subito personalmente (iure proprio), sia per il danno terminale patito dalla vittima (iure hereditas).

La Cassazione ribadisce un principio ormai centrale della giurisprudenza, ciò che conta non è il titolo giuridico del rapporto, ma la qualità reale del legame. In altre parole, non basta essere "familiari sulla carta", così come, al contrario è possibile ottenere il risarcimento anche senza parentela, purchè si dimostri una relazione affettiva seria, stabile e caratterizzata da convivenza, condivisione quotidiana e reciproco sostegno.

Questa decisione conferma un'evoluzione importante del diritto: la tutela non si ferma alle famiglie "tradizionali" ma si estende a tutte le relazione affettive autentiche e stabili. Un principio destinato ad avere un impatto significativo nei contenziosi sul risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo, soprattutto nei casi di convivenza di fatto e nuove forme di famiglia.



Pubblicato da:


Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy