Pubblicazione legale:
Tale istituto, così come è stato previsto dalla legge n. 162/2014, presenta il vantaggio di esentare i coniugi, che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione, del divorzio e/o alla modifica delle rispettive condizioni, dall’onere di presentare la domanda innanzi ad un Tribunale e di recarsi in udienza, con un evidente risparmio di tempi ed energie, senza tuttavia eliminare un controllo sulla legittimità e in presenza di figli minori, anche sul merito dell’accordo, da parte di un organo esterno.
Fonte: STUDIO ASSOCIATO ORLANDI - leggi l'articolo