Avvocato Marzia Passerini a Milano

Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Mi chiamo Marzia Passerini e collaboro con lo Studio Associato Orlandi di Milano da oltre venticinque anni. Nella mia attività professionale ho affiancato persone e imprese in molteplici situazioni, offrendo consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile, in particolare in materia contrattuale, di locazioni, condominio, recupero crediti, diritto di famiglia, separazione e divorzio, amministrazione di sostegno, eredità e successioni. Credo profondamente nel valore del rapporto di fiducia con il cliente: lo accompagno in ogni fase del percorso con attenzione, competenza e riservatezza.

Esperienza


Diritto di famiglia

Nell’ambito del diritto di famiglia assisto i clienti con competenza e sensibilità, cercando sempre la soluzione più giusta per tutelare i loro diritti e il benessere dei minori coinvolti. Credo che dietro ogni controversia ci siano persone, emozioni e legami importanti, per questo affronto ogni caso con attenzione, rispetto e umanità.


Diritto civile

Nello svolgimento della mia professione metto sempre al centro le persone e le loro esigenze concrete. Assisto i clienti nei momenti più delicati della loro vita, quali una separazione, una successione o una controversia patrimoniale, offrendo ascolto, competenza e soluzioni su misura. Credo nella mediazione e nella ricerca di accordi equilibrati, ma quando necessario sono pronta a tutelare i diritti dei miei assistiti anche in sede giudiziale.


Separazione

Nel corso degli ultimi anni ho sviluppato competenze specifiche nella gestione dei procedimenti di separazione tra coniugi, occupandomi con sensibilità e competenza degli aspetti personali, economici e familiari, con un focus particolare sulla tutela dei minori coinvolti. Prediligo la via della separazione consensuale, favorendo il dialogo e l’accordo tra le parti, ma affronto con determinazione anche le procedure giudiziali quando la situazione lo richiede. Sostenere e raggiungere l'obbiettivo per il cliente è la migliore soddisfazione.


Altre categorie

Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Divorzio, Pignoramento, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Diritto commerciale e societario, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Tutela degli anziani.



Credenziali

Caso legale seguito

La finalità turistica quale causa concreta del contratto

Eventi sopravvenuti che incidono sulla sicurezza del soggiorno e quindi sulla finalità turistica comportano l'estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso.

Ho seguito negli ultimi anni diverse controversie giudiziarie innanzi al Giudice di Pace incardinate da un tour operator avente quale oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per aver gli acquirenti di un pacchetto "tutto compreso" rinunciato al viaggio in quanto sarebbe sussistito un rischio di contagio da Covid 19 nel paese di destinazione. Ho rappresentato e assistito i viaggiatori chiedendo la restituzione della caparra già versata e sostenendo la legittimità della loro decisione per i seguenti motivi. La situazione pandemica nel paese di destinazione che era tutt'altro che tranquilla. Tanto era compravato oltre che notizie dai giornali e telegiornali anche dal sito del MInistero che segnalava l'aumento esponenziali di casi. Nel contratto di viaggio "tutto compreso" la finalità turistica o scopo di piacere si sostanzia nell'interesse che il detto contratto è volto a soddisfare e nel designa la causa concreta del contratto. La fattispecie in oggetto rientra nelle circostanze inevitabili e straordinarie richiamate dall'art. 41 del Codice del Turismo che legittima il recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di recesso e con rimborso dei pagamenti effettuati. Il Giudice riconosceva pertanto la legittimità del recesso da parte dei viaggiatori e condannava il tour operator alla consegna della caparra e al pagamento delle spese di lite.

Esperienza di lavoro

Collaboratore di studio e consulente legale - STUDIO ASSOCIATO ORLANDI

Dal 1/2001 - lavoro attualmente qui

Ho iniziato presso lo Studio Associato Orlandi di Milano appena dopo la laurea in giurisprudenza quale praticante avvocato affiancando l'avv. Claudio Orlandi in tutte le pratiche sia stragiudiziali che giudiziali. Fin dal primo giorno ho avuto l’opportunità di partecipare alle udienze e ai colloqui con i clienti, sviluppando l’arte dell’ascolto, della persuasione nella redazione degli atti e della dialettica in aula. L’attività nello Studio mi ha inoltre permesso di affinare le capacità di dialogo e confronto con i colleghi di controparte e di collaborare con commercialisti e altri professionisti del settore, condividendo esperienze e conoscenze.

Pubblicazione legale

Canna fumaria esterna in condomonio: quando serve l'autorizzazione dell'assemblea

Pubblicato su IUSTLAB

Installare una canna fumaria esterna in condominio non è sempre una scelta libera. Anche se l'intervento non rovina il decoro dell'edificio, il regolamento condominiale può comunque imporre dei limiti. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31593/2025. La questione ruota intorno al regolamento contrattuale di condominio, cioè quello predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condomini al momento dell'acquisto. Questo tipo di regolamento, infatti, può prevedere restrizioni più rigide rispetto a quelle previste dal codice civile. Secondo la Cassazione, il regolamento contrattuale può limitare l'uso delle parti comuni (come muri perimetrali e facciata) e può stabilire che interventi come l'installazione di una canna fumaria esterna siano consentiti solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione. In genere, il via libera deve arrivare dall'assemblea condominiale o dall'amministratore, spesso sulla base di un parere tecnico. La cosa importante da sapere è che questi divieti valgono anche se l'opera non incide sul decoro dell'edificio. In altre parole, non basta dimostrare che l'intervento è esteticamente neutro per poter procedere liberamente. Affinchè tali limitazioni siano valide, però devono rispettare due condizioni fondamentali: devono essere state accettate da tutti i condomini e devono risultare trascritte nei registri immobiliari. Solo in questo modo il regolamento può legittimamente imporre regole più severe rispetto a quelle previste dal codice civile. In conclusione. Cosa fare prima di installare una canna fumaria in condominio? E' sempre consigliabile: - verificare il tipo di regolamento condominiale; - controllare la presenza di divieti o autorizzazioni preventive; - richiedere, se necessario, il parere dell'assemblea o dell'amministratore. Ignorare il regolamento può comportare il rischio di dover rimuovere l'opera e affrontare contenziosi legali.

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