Avvocato Marzia Passerini a Milano

Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Mi chiamo Marzia Passerini e collaboro con lo Studio Associato Orlandi di Milano da oltre venticinque anni. In questi anni ho affiancato persone e imprese in molteplici situazioni, offrendo consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile, in particolare in materia contrattuale, di locazioni, condominio, recupero crediti, diritto di famiglia, separazione e divorzi, amministrazione di sostegno, eredità e successioni. Credo profondamente nel valore del rapporto di fiducia con il cliente: lo accompagno in ogni fase del percorso con attenzione, competenza e riservatezza.

Esperienza


Incapacità giuridica

Mi occupo da anni della disciplina dell’Amministrazione di Sostegno, assistendo persone che per infermità, menomazione fisica o psichica, oppure per altre ragioni che compromettono la capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi necessitano di un supporto giuridico e patrimoniale. In particolare, offro assistenza per la redazione e il deposito del ricorso al Giudice Tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno, per la verifica della documentazione, rappresentanza innanzi al Giudice Tutelare e assistenza continuativa per l’amministratore nominato (rendicontazioni, autorizzazioni, ecc.).


Diritto di famiglia

Nell’ambito del diritto di famiglia accompagniamo i nostri clienti con competenza e sensibilità, cercando sempre la soluzione più giusta per tutelare i loro diritti e il benessere dei minori coinvolti. Crediamo che dietro ogni controversia ci siano persone, emozioni e legami importanti, per questo affrontiamo ogni caso con attenzione, rispetto e umanità.


Diritto civile

Nel mio lavoro in ambito civile metto sempre al centro le persone e le loro esigenze concrete. Assisto i miei clienti nei momenti più delicati della loro vita, quali una separazione, una successione o una controversia patrimoniale, offrendo ascolto, competenza e soluzioni su misura. Credo nella mediazione e nella ricerca di accordi equilibrati, ma quando necessario sono pronta a tutelare i diritti dei miei assistiti anche in sede giudiziale.


Altre categorie

Separazione, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Divorzio, Pignoramento, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Risarcimento danni, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto commerciale e societario, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Collaboratore di studio e consulente legale - STUDIO ASSOCIATO ORLANDI

Dal 1/2001 - lavoro attualmente qui

Ho iniziato presso lo Studio Associato Orlandi di Milano appena dopo la laurea in giurisprudenza quale praticante avvocato affiancando l'avv. Claudio Orlandi in tutte le pratiche sia stragiudiziali che giudiziali. Fin dal primo giorno ho avuto l’opportunità di partecipare alle udienze e ai colloqui con i clienti, sviluppando l’arte dell’ascolto, della persuasione nella redazione degli atti e della dialettica in aula. L’attività nello Studio mi ha inoltre permesso di affinare le capacità di dialogo e confronto con i colleghi di controparte e di collaborare con commercialisti e altri professionisti del settore, condividendo esperienze e conoscenze.

Pubblicazione legale

Il contratto di locazione ad uso transitorio

Pubblicato su IUSTLAB

La locazione transitoria è regolata dalla L. n. 431 del 9 dicembre 1998 e ha la funzione di far fronte ad esigenze abitative temporanee sia per il locatore che per il conduttore. A differenza dei contratti di locazione ordinari che hanno una durata di minimo 4 anni, il contratto transitorio può essere stipulato per un periodo minimo di un mese e massimo di diciotto mesi. Non prevede alcun rinnovo automatico. Per essere considerato valido, il contratto deve indicare in maniera chiara e specifica l'esigenza transitoria che quale per esempio: motivi di lavoro, di studio, di trasferimenti temporanei ecc.. E' necessario che la motivazione sia precisa, documentata e coerente con la durata del contratto. La mancanza dei detti requisiti può comportare la nullità della clausola e per l'effetto all'applicazione della displina ordinaria delle locazioni (4+4).

Pubblicazione legale

Causa di separazione: dichiarazione dei redditi non vincolanti in materia di assegno di mantenimento

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25558 depositata il 18/9/2025 ha statuito che il giudice investito della causa relativa all'assegno di mantenimento non è vincolato da quanto risulta nelle dichiarazione dei redditi depositate dalle parti, ma deve fare riferimento a un vaglio complessivo delle risultanze probatorie in ordine alla capacità reddituale dell'ex coniuge. Le dichiarazioni dei redditi sono solo un indizio in sede di mantenimento e non un criterio esclusivo a cui fare riferimento. Il giudice di conseguenza deve osservare altri indici di capacità quali lo stile di vita, le spese sostenute, le disponibilià liquide, le proprietà immobiliari, le quote societarie.

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Lo studio

Studio Associato Orlandi
Via Tommaso Grossi 2
Milano (MI)

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