Avvocato Marzia Passerini a Milano

Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Mi chiamo Marzia Passerini e collaboro con lo Studio Associato Orlandi di Milano da oltre venticinque anni. Nella mia attività professionale ho affiancato persone e imprese in molteplici situazioni, offrendo consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile, in particolare in materia contrattuale, di locazioni, condominio, recupero crediti, diritto di famiglia, separazione e divorzio, amministrazione di sostegno, eredità e successioni. Credo profondamente nel valore del rapporto di fiducia con il cliente: lo accompagno in ogni fase del percorso con attenzione, competenza e riservatezza.

Esperienza


Mediazione

Crediamo nel valore della mediazione civile e della negoziazione assistita come percorsi efficaci per evitare lunghi e costosi contenziosi. Accompagniamo i nostri clienti in queste procedure con attenzione e professionalità, favorendo il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, nel pieno rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.


Diritto di famiglia

Nell’ambito del diritto di famiglia assisto i clienti con competenza e sensibilità, cercando sempre la soluzione più giusta per tutelare i loro diritti e il benessere dei minori coinvolti. Credo che dietro ogni controversia ci siano persone, emozioni e legami importanti, per questo affronto ogni caso con attenzione, rispetto e umanità.


Diritto civile

Nello svolgimento della mia professione metto sempre al centro le persone e le loro esigenze concrete. Assisto i clienti nei momenti più delicati della loro vita, quali una separazione, una successione o una controversia patrimoniale, offrendo ascolto, competenza e soluzioni su misura. Credo nella mediazione e nella ricerca di accordi equilibrati, ma quando necessario sono pronta a tutelare i diritti dei miei assistiti anche in sede giudiziale.


Altre categorie

Separazione, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Divorzio, Pignoramento, Fallimento e proc. concorsuali, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Tutela degli anziani.



Credenziali

Pubblicazione legale

Infissi, tende e scale in condominio:quando le modifiche "private" vanno rimosse

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 8/2026, ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia condominiale, anche gli interventi eseguiti su proprietà eslcusiva possono risultare illegittimi qualora incidano sul decoro architettonico dell'edificio. La vicenda trae origine da una controversia tra condomini relativa ad una serie di opere eseguite senza l'autorizzazione, tra cui la modifica di una scala esterna, la sostituzione degl infissi con elementi di diverso colore, l'alterazione delle ringhiere e l'installazione di una tenda parasole. Il giudice ha ritenuto che tali interventi, valutati nel loro complesso, avessero determinato una significativa alterazione dell'armonia estetica del fabbricato. Sul piano giuridico, il Tribunale ha chiarito che non si trattava di un uso più intenso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. bensì di vere e proprie innovazioni, con conseguente applicazione degli artt. 1120 e 1122 c.c.. Particolarmente rilevante è la nozione di decoro architettonico, inteso come l'insieme delle linee, forme e colori che conferiscono all'edificio una propria identità visiva, a prescindere dal suo pregio artistico. la lesione va accertta con una valutazione complessiva, considerando lo stato originario dell'immobile e l'impatto concreto delle modfiche. Il Tribunale ha inoltre ribadito che la finalità migliorativa delle opere non è idonea a giustificare interventi lesivi del decoro e che anche le opere su proprietà esclusiva incontrano limiti quando incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio. In conclusione il giudice ha ordinato la rimozione delle opere e il ripristino dello stato originario confermando che in ambito condominiale la libertà del singolo trova un limite nella tutela dell'armonia complessiva dell'edificio.

Esperienza di lavoro

Collaboratore di studio e consulente legale - STUDIO ASSOCIATO ORLANDI

Dal 1/2001 - lavoro attualmente qui

Ho iniziato presso lo Studio Associato Orlandi di Milano appena dopo la laurea in giurisprudenza quale praticante avvocato affiancando l'avv. Claudio Orlandi in tutte le pratiche sia stragiudiziali che giudiziali. Fin dal primo giorno ho avuto l’opportunità di partecipare alle udienze e ai colloqui con i clienti, sviluppando l’arte dell’ascolto, della persuasione nella redazione degli atti e della dialettica in aula. L’attività nello Studio mi ha inoltre permesso di affinare le capacità di dialogo e confronto con i colleghi di controparte e di collaborare con commercialisti e altri professionisti del settore, condividendo esperienze e conoscenze.

Pubblicazione legale

Assegno di mantenimento in separazione: rileva anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente

Pubblicato su IUSTLAB

La Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. civ. 27/5/2026 n. 16633) torna a ribadire un principio di particolare interesse nelle controversie in materia di separazione personale dei coniugi. L'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. trova il proprio fondamento nella permanenza del dovere di assistenza materiale tra i coniugi e mira a consentire al beneficiario di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Diversamente dall'assegno divorzile, l'assegno di mantenimento non presenta una funzione compensativa o perequativa, ma conserva una prevalente natura assistenziale. Proprio per tale ragione, la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente non può limitarsi all'accertamento dei redditi effettivamente percepiti, ma deve estendersi alla valutazione della sua capacità di procurarsi autonomamente risorse economiche. Secondo la Corte di Cassazione, l'attitudine al lavoro proficuo costituisce infatti un elemento rilevante nella determinazione dell'assegno, purché sia accertata in termini di effettiva possibilità di svolgere un'attività remunerata e non sulla base di mere valutazioni teoriche o astratte. Il giudice deve quindi considerare l'età, il percorso professionale, le competenze maturate, le condizioni personali e il contesto socio-economico nel quale il coniuge opera. Ne consegue che il mantenimento non può coprire ciò che il richiedente sarebbe ragionevolmente in grado di procurarsi con l'ordinaria diligenza, qualora ometta senza giustificazione di valorizzare le proprie capacità lavorative. Nel caso esaminato, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie fondando il proprio convincimento quasi esclusivamente sulle risultanze delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza e dal consulente tecnico. La motivazione è stata ritenuta apparente e insufficiente poiché non aveva adeguatamente valutato elementi significativi quali la pregressa attività imprenditoriale della richiedente e le operazioni economiche da questa realizzate nel corso del giudizio di separazione. La pronuncia conferma quindi che, nell'accertamento del diritto al mantenimento, il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva e concreta della situazione economica del coniuge richiedente, considerando non solo il patrimonio e i redditi attuali, ma anche le reali opportunità di autosostentamento derivanti dalle sue capacità professionali e lavorative. Tale verifica assume un ruolo decisivo per evitare che l'assegno si trasformi in uno strumento di assistenza svincolato dal principio di autoresponsabilità economica.

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