Avvocato Marzia Passerini a Milano

Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Mi chiamo Marzia Passerini e collaboro con lo Studio Associato Orlandi di Milano da oltre venticinque anni. In questi anni ho affiancato persone e imprese in molteplici situazioni, offrendo consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile, in particolare in materia contrattuale, di locazioni, condominio, recupero crediti, diritto di famiglia, separazione e divorzi, amministrazione di sostegno, eredità e successioni. Credo profondamente nel valore del rapporto di fiducia con il cliente: lo accompagno in ogni fase del percorso con attenzione, competenza e riservatezza.

Esperienza


Diritto di famiglia

Nell’ambito del diritto di famiglia accompagniamo i nostri clienti con competenza e sensibilità, cercando sempre la soluzione più giusta per tutelare i loro diritti e il benessere dei minori coinvolti. Crediamo che dietro ogni controversia ci siano persone, emozioni e legami importanti, per questo affrontiamo ogni caso con attenzione, rispetto e umanità.


Divorzio

Nell’ambito della procedura di divorzio ho cercato di favorire una soluzione consensuale promuovendo un confronto costruttivo con l’avvocato di controparte. Tale approccio è stato adottato nel rispetto dei diritti e delle esigenze di entrambe le parti coinvolte, con particolare attenzione alla tutela e al benessere dei minori coinvolti, nell’ottica di garantire un percorso condiviso e il più possibile sereno.


Eredità e successioni

Ho acquisito esperienza nella gestione di eredità e successioni con l'assistenza e rappresentanza anche nella procedura di mediazione civile obbligatoria.


Altre categorie

Separazione, Diritto civile, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Incapacità giuridica, Pignoramento, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Malasanità e responsabilità medica, Fallimento e proc. concorsuali.



Credenziali

Pubblicazione legale

Affidamento dei minori: alternanza dei genitori nella casa familiare

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale di Roma con il decreto n. 13579 del 9 ottobre 2025 ha adottato una soluzione innovativa in un giudizio di separazione molto conflittuale. L'aspetto maggiormente innovativo della detta pronuncia consiste nel prevedere che ciascun genitore dovrà a settimane alterne prelevare il figlio all'uscita da scuola il lunedì e rientrare con lui nella casa familiare dalla quale l'altro genitore si dovrà temporaneamente allontanare sino al successivo lunedì. Tale decisione è stata disposta in modo da assicurare la permanenza stabile del minore nell'abitazione, a tutela del suo equilibrio psico-affettivo, disponendo la nomina di curatore speciale nonchè una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'idoneità genitoriale in presenza di condotte potenzialmente pregiudizievoli. Tuttavia, nonostante l'obiettivo sia quello di tutelare i minori, tale soluzione è stata accolta con diffidenza dai giudici perchè nella pratica è difficile da gestire. Inoltre non rientra nell'orientamente tradizionale secondo cui il bambino dovrebbe avere una residenza principale presso uno dei genitori anche quando l'affidamente è condiviso. Tale decisione è comunque provvisoria e attendiamo le nuove pronunce del Tribunale.

Pubblicazione legale

Causa di separazione: dichiarazione dei redditi non vincolanti in materia di assegno di mantenimento

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25558 depositata il 18/9/2025 ha statuito che il giudice investito della causa relativa all'assegno di mantenimento non è vincolato da quanto risulta nelle dichiarazione dei redditi depositate dalle parti, ma deve fare riferimento a un vaglio complessivo delle risultanze probatorie in ordine alla capacità reddituale dell'ex coniuge. Le dichiarazioni dei redditi sono solo un indizio in sede di mantenimento e non un criterio esclusivo a cui fare riferimento. Il giudice di conseguenza deve osservare altri indici di capacità quali lo stile di vita, le spese sostenute, le disponibilià liquide, le proprietà immobiliari, le quote societarie.

Pubblicazione legale

L’assegno di divorzio dovrà avere una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

STUDIO ASSOCIATO ORLANDI

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale, in caso di assenza incolpevole di mezzi di sostentamento, compensativa e perequativa. Pertanto il Giudice, se vorrà attribuire l’assegno, dovrà tener conto del “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente

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Via Tommaso Grossi 2
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