Pubblicazione legale:
Vengono valorizzate e riconosciute le peculiarità attraverso cui l’attività giornalistica televisiva viene espletata (autonoma ed attiva
ricerca ed acquisizione della notizia da parte del professionista), e ritenute meritevoli di una
tutela particolarmente forte “tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del
diritto di cronaca e di critica, una meno rigorosa,
e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che
non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto,
direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici
della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. 3 febbraio 1963 n. 69 e nella
Carta dei doveri del giornalista” (cfr. Cass. civ. n. 16236/2010).
E' stato riconosciuto che tale modalità di fare informazione non comporta una lesione della reputazione dei
soggetti coinvolti, qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica
di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e il rispetto della
correttezza professionale. Nei casi di specie anche se le eventuali indagini penali per il reato contestato si siano concluse con un
decreto di archiviazione ciò non è stato posto in contrasto con il requisito della veridicità richiesto ai fini del
legittimo esercizio del diritto di cronaca, atteso che la richiesta di archiviazione non costituisce accertamento sulla non colpevolezza per i reati sui quali
si è indagati.