Vittoria con rigetto di domanda risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa- casi di giornalismo d'inchiesta

Scritto da: Massimiliano Maida - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Vengono valorizzate e riconosciute le peculiarità attraverso cui l’attività giornalistica televisiva viene espletata (autonoma ed attiva ricerca ed acquisizione della notizia da parte del professionista), e ritenute meritevoli di una tutela particolarmente forte “tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista” (cfr. Cass. civ. n. 16236/2010). E' stato riconosciuto che tale modalità di fare informazione non comporta una lesione della reputazione dei soggetti coinvolti, qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e il rispetto della correttezza professionale. Nei casi di specie anche se le eventuali indagini penali per il reato contestato si siano concluse con un decreto di archiviazione ciò non è stato posto in contrasto con il requisito della veridicità richiesto ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, atteso che la richiesta di archiviazione non costituisce accertamento sulla non colpevolezza per i reati sui quali si è indagati.



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Avvocato Massimiliano Maida a Milano
Massimiliano Maida

Avvocato Civilista-Esperto in Malasanità Responsabilità Sanitaria - Incidenti Stradali