Pubblicazione legale
Diritti del malato
Pubblicato su IUSTLAB
I diritti
fondamentali del malato sono sanciti primordialmente dalla Costituzione della
Repubblica Italiana che all'art. 32 recita: “ La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge .”
Dall’elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale del suddetto principio è nato l’oramai noto diritto
al “consenso informato” che racchiude in sé il diritto alla salute,
all’informazione e alla dignità dei trattamenti poi trasfuso nella previsione
normativa di cui alla legge n. 2019/2017 appunto sul “consenso informato”.
Poste le
basi per la tutela del diritto all’informazione, la legislazione nazionale a
tutela dei diritti sostanziali del malato (curandone gli aspetti delle modalità
e delle tempistiche delle cure sanitarie del malato) si colloca nella metà
degli anni ’90 con interventi dello Stato finalizzati ad una disciplina, se non
unitaria, quantomeno corretta nell’interesse del cittadino-utente della
sanità.
Il d.lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria ex art.
1. l. 23 ottobre 1992 n. 421, quindi il d.l. 12 maggio 1995 n. 163 (convertito
nella l. 11 luglio 1995 n. 273) riguardante «misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni».
È stata infine
(e finalmente) prevista c.d. «carta dei servizi» nel Servizio Sanitario Nazionale
con il d.P.C.M. 19 maggio 1995 indicante uno «Schema generale di riferimento
della "carta dei servizi" pubblici sanitari» e le «linee guida» n.
2/95 indicate per le modalità ed i criteri da seguire nella sua attuazione
pratica da parte delle strutture ospedaliere.
Che cosa è
esattamente oggi la “Carta dei Servizi” ?
Essa si traduce sostanzialmente in un «patto» con i cittadini utenti,
attraverso il quale l'USL (oggi ASL) o l'Azienda Ospedaliera (oggi AST) si
impegna su alcuni “standard di qualità” come i tempi massimi di attesa per il
ricovero, i tempi di prenotazione delle visite in ambulatorio, di rilascio
delle cartelle cliniche, l'accesso ai servizi, tutto ciò che rappresenta quindi
una conquista dei diritti del malato relativamente recente.
La Carta dei
diritti del malato riconosce al medesimo, la possibilità e cioè il diritto di
verificare e di far valere il “rispetto effettivo degli impegni” assunti,
direttamente o tramite le associazioni di tutela. Nel settore della sanità,
peraltro, i temi trattati dalla carta (l'informazione agli utenti, la
personalizzazione e l'umanizzazione, il comfort, la tutela e la partecipazione
dei cittadini) erano già stati delineati nella legge di riordino del Servizio Sanitario
Nazionale (d.lgs. n. 502 del 1992 art. 14).
Il
cittadino-utente trova (o, meglio, dovrebbe trovare) nella Carta dei servizi un
“elemento di garanzia”, una sorta “manifesto” all'interno del quale è
dichiarato in modo chiaro e completo cosa egli ha il diritto di esigere da
parte di quel determinato soggetto erogatore. La determinazione di standard
prestazionali e di relativi diritti del cittadino ha realizzato di fatto una
spinta verso la buona amministrazione del Sistema Sanitario che nel corso
dell’ultimo ventennio è senz’altro migliorato seppur con differenziazioni
fisiologiche nelle diverse regioni.
Secondo la
dottrina prevalente la Carta dei Servizi non è solo un atto “ricognitivo”
dei diritti fondamentali del malato e degli obblighi indicati nei contratti di
servizio pubblico o negli atti unilaterali di affidamento, ma anche un vero e
proprio “strumento” in grado di riconoscere al cittadino “posizioni giuridiche”
(quindi diritti/interessi legittimi) azionabili/tutelabili vuoi secondo i
metodi ordinari giurisdizionali (cause civili) vuoi con i metodi alternativi di
risoluzione delle controversie (reclamo, procedure conciliative etc).
L’impianto
normativo della Carta dei Servizi è stato successivamente ribadito anche dal
d.lgs. n. 286/1999 in materia di riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, nonché da
diversi documenti emanati dalla Commissione Europea. Per i cittadini che
volessero documentarsi, gli interventi normativi più significativi sul punto
sono stati quindi gli artt. 2 co. 461 della l. n. 244/2007, 30, co. 1 della l.
18 giugno 2009, n. 69 e, infine, gli artt. 8 e 36 del d.l. n. 1/2012,
convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012.
Tornando
alla questione relativa ai diritti del malato (titolare come detto di posizione
giuridica autonomamente tutelabili) le violazioni di tali diritti Sancite nella
Carta (o meglio nelle Carte) dei Servizi sono tutelabili stragiudizialmente (individualmente)
o giudizialmente (individualmente o collettivamente).
Nella
Direttiva del 1994 si parlava di “rimborso” al cittadino, imponendo ai soggetti
erogatori l'obbligo di prevedere procedure semplici e non onerose, da poter
utilizzare nelle ipotesi in cui fosse stato possibile dimostrare l'inferiorità
del servizio reso, per qualità e tempestività, rispetto agli standard ai quali
ci si era vincolati. L'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 286/1999 ha invece
utilizzato la formula “indennizzo automatico e forfettario”, ovvero
l’erogazione di una somma a favore del malato indipendente dalla dimostrazione della
responsabilità della struttura sanitaria, risultando sufficiente la mera
dimostrazione della « non corrispondenza oggettiva della prestazione erogata a
quella promessa ».
L’ammontare
dell’indennizzo spettante al malato per le ipotesi di violazione dei diritti
della carta va oggi determinato di volta in volta a seconda delle situazioni
concrete non sussistendo alcuna norma che consenta alla Pubblica
Amministrazione di imporre la quantificazione economica dei rimborsi forfettari
dovuti in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi e quantitativi
delle prestazioni.
La
possibilità di agire giudizialmente per le situazioni sopra descritte è quella
ordinaria civile e si è ampliata con l’introduzione nel nostro ordinamento
della c.d. “class action pubblica” ad opera dell'art. 1, co. 1 del d.lgs. n.
198/2009, che riconosce ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei per una pluralità di utenti e consumatori la legittimazione ad agire
innanzi al giudice amministrativo per “ripristinare” la corretta erogazione del
servizio, in caso, tra l'altro, di violazione degli obblighi contenuti nelle
Carte dei Servizi.
La
giurisprudenza ha, tra l'altro, chiarito che mediante class action è possibile
eccepire la mancata adozione della carta dei servizi da parte di
un'amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della “diffida”
di cui all'art. 3 d.lg. 198 del 2009. Detto comportamento è valutabile come
inadempimento della Pubblica Amministrazione e l’eventuale silenzio sul punto
obbliga la P.A. a porre rimedio entro il termine assegnato dal Giudice
Amministrativo (TAR).