Pubblicazione legale:
Si è affrontato il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini
dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria, affermando che il termine “circolazione
stradale” non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che
include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella
complessità del fenomeno e che la copertura assicurativa deve riguardare “tutte le attività cui il
veicolo è destinato” e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata (di
recente si veda Cass., sez. 3, sent. n. 30723/2022: “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art.
2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da
esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza
o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a
compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia
per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad
essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in
relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni
normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri
nelle caratteristiche del veicolo medesimo”).
Fondamentale è stato individuare e evidenziare al Giudice i dettagli indicati nel frontespizio della polizza assicurativa (oggetto, carro attrezzi, rischio assicurato (i.e.."danni causati a terzi, da conducente
abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata”). Tra i danni causati a terzi devono infatti
essere ricompresi anche i danni a cose/beni materiali di proprietà altrui, come appunto una vettura trainata o in carico scarico, in quanto non sono normalmente previste specifiche clausole di esclusione della garanzia o del rischio
assicurato che possano operare nei casi di specie. La responsabilità contrattuale del vettore ai sensi
dell’art. 1693 c.c. per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto ben può concorrere
con quella extracontrattuale ex artt. 2043-2054 c.c.: Sono state quindi superate le eccezioni della compagnia assicurativa secondo le quali il vettore avrebbe dovuto stipulare una polizza RCG (responsabilità civile generale) dell’azienda, per le ipotesi di perdita,
danneggiamento, o avaria, dei beni a lei affidati”, o una cd. Polizza Vettoriale (quale quella dei trasportatori, es. logistica, amazon, spedizionieri etc.)