Avvocato Massimiliano Maida a Milano

Massimiliano Maida

Avvocato Civilista


Informazioni generali

L’avvocato Maida offre assistenza legale a Milano ma si sposta frequentemente su tutto il territorio nazionale. Propone ai clienti una consulenza ed un’assistenza completa e personalizzata, garantendo sempre un contatto diretto. Il difensore si occupa di assistenza legale principalmente civile negli ambiti del diritto di famiglia (separazioni, divorzi, rapporti familiari di fatto, affido minori) malasanità o cosiddetto errore medico - responsabilità sanitaria, sinistri-infortuni e incidenti stradali.Il contatto con il cliente è personalizzato e viene redatto un preventivo su misura adatto alle sue esigenze sotto ogni aspetto

Esperienza


Malasanità e responsabilità medica

Grandi e importanti casi trattati con esito positivo con formula onorario di risultato. Altissime percentuali di esito positivo, valutazioni dei casi con parere preliminare conservativo, azione giudiziaria previo filtro medico-legale specialistico


Diritto assicurativo

Esperienza di 25 anni nel settore, circa 250 cause civili seguite nel solo distretto di Milano, fiduciario di primarie compagnie assicurative a livello nazionale e internazionale, difensore di danneggiati su eventi gravi e mortali


Diritto civile

Esperienza 25 anni con gestione di sinistri importanti e risarcimenti ottenuti


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Risarcimento danni, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Responsabilita' della struttura ospedaliera ospitante scelta dal chirurgo e non dalla paziente (con medico non dipendente della struttura) e declaratoria di nullita' della clausola di esonero della struttura

SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO 60071/2019

A seguito del decesso del medico responsabile è stata azionata separatamente e successivamente una causa nei confronti di una struttura ospedaliera che aveva messo semplicemente a disposizione la sala operatoria facendo altresì firmare alla paziente la cd. "clausola di esonero" (ssecondo la quale la stessa rinunciava espressamente a chiedere i danni alla struttura in caso di intervento - di chirurgia estetica - errato). Ottenuta la declaratoria di responsabilità della struttura e la declaratoria di nullità della clausola di esonero della struttura stessa. Ottenuto quindi il risarcimento integrale del danno a carico della Casa di Cura.

Pubblicazione legale

Diritti del malato

Pubblicato su IUSTLAB

I diritti fondamentali del malato sono sanciti primordialmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana che all'art. 32 recita: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge .” Dall’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale del suddetto principio è nato l’oramai noto diritto al “consenso informato” che racchiude in sé il diritto alla salute, all’informazione e alla dignità dei trattamenti poi trasfuso nella previsione normativa di cui alla legge n. 2019/2017 appunto sul “consenso informato”. Poste le basi per la tutela del diritto all’informazione, la legislazione nazionale a tutela dei diritti sostanziali del malato (curandone gli aspetti delle modalità e delle tempistiche delle cure sanitarie del malato) si colloca nella metà degli anni ’90 con interventi dello Stato finalizzati ad una disciplina, se non unitaria, quantomeno corretta nell’interesse del cittadino-utente della sanità. Il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria ex art. 1. l. 23 ottobre 1992 n. 421, quindi il d.l. 12 maggio 1995 n. 163 (convertito nella l. 11 luglio 1995 n. 273) riguardante «misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni». È stata infine (e finalmente) prevista c.d. «carta dei servizi» nel Servizio Sanitario Nazionale con il d.P.C.M. 19 maggio 1995 indicante uno «Schema generale di riferimento della "carta dei servizi" pubblici sanitari» e le «linee guida» n. 2/95 indicate per le modalità ed i criteri da seguire nella sua attuazione pratica da parte delle strutture ospedaliere. Che cosa è esattamente oggi la “Carta dei Servizi” ? Essa si traduce sostanzialmente in un «patto» con i cittadini utenti, attraverso il quale l'USL (oggi ASL) o l'Azienda Ospedaliera (oggi AST) si impegna su alcuni “standard di qualità” come i tempi massimi di attesa per il ricovero, i tempi di prenotazione delle visite in ambulatorio, di rilascio delle cartelle cliniche, l'accesso ai servizi, tutto ciò che rappresenta quindi una conquista dei diritti del malato relativamente recente. La Carta dei diritti del malato riconosce al medesimo, la possibilità e cioè il diritto di verificare e di far valere il “rispetto effettivo degli impegni” assunti, direttamente o tramite le associazioni di tutela. Nel settore della sanità, peraltro, i temi trattati dalla carta (l'informazione agli utenti, la personalizzazione e l'umanizzazione, il comfort, la tutela e la partecipazione dei cittadini) erano già stati delineati nella legge di riordino del Servizio Sanitario Nazionale (d.lgs. n. 502 del 1992 art. 14). Il cittadino-utente trova (o, meglio, dovrebbe trovare) nella Carta dei servizi un “elemento di garanzia”, una sorta “manifesto” all'interno del quale è dichiarato in modo chiaro e completo cosa egli ha il diritto di esigere da parte di quel determinato soggetto erogatore. La determinazione di standard prestazionali e di relativi diritti del cittadino ha realizzato di fatto una spinta verso la buona amministrazione del Sistema Sanitario che nel corso dell’ultimo ventennio è senz’altro migliorato seppur con differenziazioni fisiologiche nelle diverse regioni. Secondo la dottrina prevalente la Carta dei Servizi non è solo un atto “ricognitivo” dei diritti fondamentali del malato e degli obblighi indicati nei contratti di servizio pubblico o negli atti unilaterali di affidamento, ma anche un vero e proprio “strumento” in grado di riconoscere al cittadino “posizioni giuridiche” (quindi diritti/interessi legittimi) azionabili/tutelabili vuoi secondo i metodi ordinari giurisdizionali (cause civili) vuoi con i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (reclamo, procedure conciliative etc). L’impianto normativo della Carta dei Servizi è stato successivamente ribadito anche dal d.lgs. n. 286/1999 in materia di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, nonché da diversi documenti emanati dalla Commissione Europea. Per i cittadini che volessero documentarsi, gli interventi normativi più significativi sul punto sono stati quindi gli artt. 2 co. 461 della l. n. 244/2007, 30, co. 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e, infine, gli artt. 8 e 36 del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012. Tornando alla questione relativa ai diritti del malato (titolare come detto di posizione giuridica autonomamente tutelabili) le violazioni di tali diritti Sancite nella Carta (o meglio nelle Carte) dei Servizi sono tutelabili stragiudizialmente (individualmente) o giudizialmente (individualmente o collettivamente). Nella Direttiva del 1994 si parlava di “rimborso” al cittadino, imponendo ai soggetti erogatori l'obbligo di prevedere procedure semplici e non onerose, da poter utilizzare nelle ipotesi in cui fosse stato possibile dimostrare l'inferiorità del servizio reso, per qualità e tempestività, rispetto agli standard ai quali ci si era vincolati. L'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 286/1999 ha invece utilizzato la formula “indennizzo automatico e forfettario”, ovvero l’erogazione di una somma a favore del malato indipendente dalla dimostrazione della responsabilità della struttura sanitaria, risultando sufficiente la mera dimostrazione della « non corrispondenza oggettiva della prestazione erogata a quella promessa ». L’ammontare dell’indennizzo spettante al malato per le ipotesi di violazione dei diritti della carta va oggi determinato di volta in volta a seconda delle situazioni concrete non sussistendo alcuna norma che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre la quantificazione economica dei rimborsi forfettari dovuti in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni. La possibilità di agire giudizialmente per le situazioni sopra descritte è quella ordinaria civile e si è ampliata con l’introduzione nel nostro ordinamento della c.d. “class action pubblica” ad opera dell'art. 1, co. 1 del d.lgs. n. 198/2009, che riconosce ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori la legittimazione ad agire innanzi al giudice amministrativo per “ripristinare” la corretta erogazione del servizio, in caso, tra l'altro, di violazione degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi. La giurisprudenza ha, tra l'altro, chiarito che mediante class action è possibile eccepire la mancata adozione della carta dei servizi da parte di un'amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della “diffida” di cui all'art. 3 d.lg. 198 del 2009. Detto comportamento è valutabile come inadempimento della Pubblica Amministrazione e l’eventuale silenzio sul punto obbliga la P.A. a porre rimedio entro il termine assegnato dal Giudice Amministrativo (TAR).

Sentenza giudiziaria

Motociclista investe pedoni fuori dalle strisce e ottiene il 100% dei danni subiti (responsabilita' dei pedoni)

SENTENZA TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO DI MILANO

Il cliente motocilista investe i pedoni che attraversano con il rosso fuori dalle striscie pedonali e ottiene il 100% di ragione (responsabilità integrale dei pedoni)

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Lo studio

Massimiliano Maida
Viale Majno 26
Milano (MI)

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