Avvocato Massimo Baldi Pergami Belluzzi a Roma

Massimo Baldi Pergami Belluzzi

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IL DIRITTO DI MORIRE

Scritto da: Massimo Baldi Pergami Belluzzi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il 30 gennaio 2020 sono state depositate le motivazioni della sentenza con le quali la Corte d’Assise di Milano ha assolto con formula piena Marco Cappato.

Il noto esponente radicale era imputato per i reati di rafforzamento e aiuto al suicidio prestato a Fabiano Antoniani (per noi, da adesso in avanti, solo Dj Fabo).

Il reato in questione è previsto e sanzionato dall'art. 580 del codice penale il quale punisce con una pena da cinque a dodici anni di reclusione, se il suicidio si verifica, "Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione...".

Sostanzialmente, Marco Cappato rischiava una pena molto severa, sia in relazione all'istigazione al suicidio (l'istigazione consiste nell'induziuone di qualcuno a suicidarsi facendone sorgere o rafforzandone il convincimento), sia in relazione all'agevolazione dell'esecuzione (averlo accompagnato nella clinica svizzera dove Fabo ha posto fine alla sua esistenza).

Vedremo più avanti come la Corte di assise affronti entrambe i temi.

La vicenda è tristemente nota ma è il caso di ripercorrerla, non certo per morbosa riproposizione di una vicenda umanamente e emotivamente molto toccante perchè potenzialmente riguardante tutti noi, ma per comprendere le motivazioni con le quali la Corte Costituzionale prima, con la sentenza n. 242 del 2019 che possiamo definire senza tema di smentita, storica, e la Corte di assise poi, hanno affrontato e risolto la tematica del c.d. suicidio assistito.

Il 13 giugno 2014 Dj Fabo rimane vittima di un grave incidente stradale restando tetraplegico e cieco in modo permanente (cecità bilaterale corticale, per amor di precisione!)

Da allora, DJ FABO non è più autonomo nella respirazione, nè nell’alimentazione e nell’evacuazione. Potremmo già fermarci qui, ma purtroppo la vita, quando si accanisce, lo fa in maniera crudele e quindi Fabo è anche spesso soggetto a spasmi e contrazioni ma – e forse questa era il suo vero dramma- conserva, intatte le facoltà intellettive- pertanto capisce tutto ed è perfettamente lucido-.

A nulla servono ricoveri continui, trapianti di cellule e tutte le possibli terapie che la scienza medica era ed è tuttora in grado di mettere a disposizione di Fabo.

Ma Fabo non ci sta.

Quella per lui non è vita.

Quella per lui è morte travestita da vita.

E comunque, quella non è la vita che può accettare e tollerare di voler vivere.

Si potrebbe affermare, in termini giuridicamente più corretti, che sta esercitando il suo pieno, incoercibile ed incomprimibile diritto di autodeterminarsi e ed ha deciso di autodeterminarsi cosi.

È allora che si viene a sapere che in Svizzera esiste un luogo in cui il suicidio assistito viene pratichato, perchè gli svizzeri non sono avanti solo in fatto di orologeria e di banche, ma anche di diritti civili.

È solo in quel momento che contatta Marco Cappato, noto esponente radicale ed impegnato nella tutela dei diritti dei malati terminali con l'associazione LUCA COSCIONI.

Per farla breve, a fine febbraio 2017 Marco Cappato accompagna Fabo in Svizzera dove il 27 febbraio 2017, Fabo pone fine alla sua vita evadendo da quella prigione in cui si sentiva rinchiuso senza aver fatto nulla per meritarlo.

Lo fa- circostanza di non poco conto- azionando da solo, con la bocca, uno stantuffo, iniettandosi nelle vene il farmaco letale.

Di ritorno dal viaggio, Marco Cappato si va ad autodenunciare ai carabinieri.

In un mondo in cui ministri e parlamentari si trincerano dietro le autorizzazioni a procedere ed immunità parlamentare, lui si va ad autodenunciare e lo fa rischiando in prima persona, per sostenere un principio valido per tutti noi, ovvero che della nostra vita facciamo quel che ci pare.

Il tema che cercheremo di sviluppare in questo articolo è se Fabo aveva il diritto di decidere della sua vita o no, se aveva il diritto di finirla anzitempo; e se colui che lo stava aiutando nel suo intento, poteva farlo o no.

Rispetto al primo tema, la questione- diciamolo subito- ha poco a che fare con il diritto e molto con l'ideologia.

Esistono numerosi scritti di diritto, bioetica, teologia, financo medicina e certamente filosofia, che affrontano il tema della disponibilità (ovvero del diritto di disporre come ci pare e piace) del bene "vita".

Per quanto lo sforzo di definirne i confini sia titanico, la risposta è sempre la stessa e fa il paio con l'altro tema gigantesco, ovvero quello dell'esistenza di Dio.

Dipende sempre e solo dal punto di vista da cui si guardano le cose.

Per un laico, liberale o progressista, la vita è qui e ora, e quindi il bene vita è un bene dispobilile di cui poter fare quel che si vuole.

Per un cattolico, o più banalmente per chi pensa che la vita non finisca qui, il bene vita è un bene di cui noi siamo solo custodi, che deriva ed appartiene a Dio e di cui non possiamo disporre.

Tra questi due estremi, si collocano una serie di ipotesi intermedie ed ipocrisie varie (come quella di mantenere artificialmente in vita un soggetto che secondo lo scorrere naturale degli eventi- quindi in base al volere di Dio- morirebbe in pochi minuti).

Pertanto, il tema della disponibilità del bene "vita" non troverà mai una risposta certa, se non quella- parziale- che postula l'idea che in uno stato laico, anticlericale e non confessionale, l'approccio ideologico di ispirazione religiosa non può trovare ingresso come principio generale, ma solo all'interno delle coscienze dei singoli.

Chiarito – o rimandato- questo primo tema, (che comunque la Corte implicitamente affronta stabilendo che il bene vita, a determinate condizioni, è un bene disponibile) si pone il secondo problema, ovvero quello di chi agevola le scelte individuali o più banalmente le rende possibili.

La Corte Costituzionale, con una sentenza storica, che ricorderemo a lungo, ancor più rivoluzionaria perchè resa in Italia, alle porte del Vaticano, scontentando le gerarchie ecclesiastiche ed una pletora di bigotti che sanno giudicare sempre il comportamento altrui, con una lunga ed articolata motivazione che per motivi di spazio evitiamo di riportare ma che è facilmente rinvenibile su internet, ha dichiarato non punibile "chiunque agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

Pertanto, la Corte Costituzionale, ha escluso la punibilità (o, rectius, la configurabilità stessa del reato) di chi agevola un soggetto, nel suo intento di porre fine alla propria esistenza, nel caso vi sia la compresenza di quatto circostanze riferibili al malato:

a) presenza di una patologia irreversibile;

b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che il malato reputa intollerabili;

c) mantenimento in vita del malato tramite sussidi medici;

d) capacità del malato di decidere autonomamente, liberamente e consapevolmente il da farsi.

La compresenza di queste circostanze dovrà essere stato attestata da un organo di natura medica, segnatamente una truttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

La Consulta, così decidendo, ha di fatto legalizzato il suicidio assistito di un malato terminale, decisosi liberamente a porre fine alle proprie sofferenze terrene.

Ecco allora che la Corte d’Assise di Milano, in ottemperanza ai suesposti principi, compie due valutazioni: ovverso se Cappato avesse istigato Fabo a suicidarsi, rafforzandone il convincimento, ovvero se lo avesse aiutato a farlo.

Sul primo aspetto, su cui la Corte Costituzionale non si era pronunciata, la Corte di assise esclude tale ipotesi basandosi sul fatto che Cappato avesse incontrato Fabo solo alla fine del suo percorso, quando Fabo aveva già deciso il da farsi.

Quindi Cappato non aveva in alcun modo inciso sulla capacità di DJ Fabo di decidere per sè.

Per arrivare a dimostrare questa circostanza, la Corte evidenzia come Fabo avesse maturato talmente tanto tale decisione, in modo autonomo, da essersi spinto in passato a rifiutare il cibo per molti giorni pur di dimostrare la propria determinazione, confermata anche dala persona che affiancava la madre e la fidanzata nel provvedere alle sue cure.

Cappato, pertanto, aveva solo preso atto di questa ferma volontà, senza contribuire in alcun modo alla decisione, già assunta, da Fabo.

Ma rimane il secondo tema. Quello dell'aiuto al suicidio.

E sul punto, la Corte applica in modo rigido le indicazioni della Consulta.

Ed accerta come Fabo fosse indubitabilmente affetto da una patologia- in quel momento ed allo stato dell'arte della scienza medica- incurabile (purtroppo lo è tuttora!).

Che era afflitto da indicibili sofferenze, come riferito dall'Anestesista-rianimatrice che ha evidenziato che tali sofferenze non potevano essere lenite completamente neppure con l'uso di forti antidolorifici.

Che era mantenuto in vita da macchine, non potendo nè respirare, nè alimentarsi nè evaquare autonomamente (cento anni fa il problema non si sarebbe neppure posto. La natura avrebbe fatto il suo corso. Con buona pace di tutti. Ma oggi il problema esiste e va affrontato).

E che, come evidenziato in precedenza, si era determinato autonomamente a compiere quel gesto.

E quindi Marco Cappato, o qualunque medico o familiare si trovasse nelle medesime condizioni, non poteva- e non potrà - essere imputato di aiuto al suicidio.

Il resto è storia giudiziaria.

È la scelta della Corte di assolvere Cappato perchè il fatto non sussiste in luogo dell'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato. Il tema probabilmente appassionerebbe più i processualpenalisti che i lettori (anche se Franco Cordero, il maestro della procedura penale di chi oggi vi scrive avrebbe approvato la decisione dei giudici).

È la storia di pianti.

Di ricordi.

Del coraggio di scegliere.

Del coraggio di accettare la scelta altrui anche se non la condividiamo.

Del coraggio di crescere.

Del coraggio di andare avanti, senza dimenticarci di chi ci ha aiutato a farlo, anche a costo della vita.

Giustizia è fatta.

Massimo Baldi Pergami Belluzzi






Avv. Massimo Baldi Pergami Belluzzi - Avvocato cassazionista a Roma

LO STUDIO BALDI PERGAMI BELLUZZI, fondato dall’Avv. Massimo Baldi Pergami Belluzzi, ha sede a via Cicerone 28, nel centro storico di Roma, davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’Avv. Massimo Baldi Pergami Belluzzi, iscritto all’albo degli avvocati di Roma ed abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale assiste società e privati nel contenzioso nelle aree del diritto civile, commerciale, industriale, tributario, del lavoro, amministrativo, diritto penale-tributario,




Massimo Baldi Pergami Belluzzi

Esperienza


Diritto tributario

Esperienza consolidata di oltre 15 anni in materia di diritto tributario e di diritto penale tributario


Diritto penale

Esperienza consolidata di oltre 15 anni in ambito penale, in particolar modo per reati da "colletti bianchi" societari, tributari.


Marchi

Specializzazione in materia di marchi, sia in ambito civile, sia penale


Altre categorie:

Diritto condominiale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Arbitrato, Gratuito patrocinio, Cassazione.



Referenze

Caso legale seguito

Ztl roma

2016

Ricorso patrocinato dall’avvocato Massimo Baldi PB dinanzi al tar nell’interesse di oltre 200 ricorrenti tra i quali l’associazione SOS Coronari, per l’annullamento della delibera del comune di Roma che aumentava del 1000% (millepercento) le tariffe per l’ottenimento del permesso per accedere alla zona ZTL da parte dei residenti. Il ricorso è stato accolto e la delibera annullata.

Pubblicazione legale

LA RESPONSABILITÀ DEI CONSULENTI CONTABILI E DEL LAVORO PER I REATI TRIBUTARI COMMESSI DAI PROPRI CLIENTI

Pubblicato su IUSTLAB

Con una recente sentenza, la n. 28158/2019, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della configurabilità della responsabilità, a titolo di concorso, del professionista, in partticolare il consulente contabile (ragioniere o commercialista che sia o anche consulente del lavoro) per i reati tributari commessi dai propri clienti e, nella fattispecie, del commercialista per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Ancorché tale sentenza non sia particolarmente innovativa, ripercorrendo piuttosto l’evoluzione giurisprudenziale sul punto e confermando gli approdi già raggiunti, la questione ivi affrontata merita oggi una rinnovata attenzione, considerato che il c.d. decreto “carcere agli evasori” (Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, poi convertito in legge con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) ha inasprito le pene per chi si macchia di reati tributari e, dunque, anche per chi – potenzialmente anche il consulente del “contribuente disonesto” – vi concorra. Ebbene, è noto che i reati tributari, di cui alla D. Lgs. 74/2000, sono in buona parte dei c.d. reati “ propri ” o a soggettività ristretta, ossia il cui autore ricopre una qualifica o un ruolo precisamente individuato dal legislatore ( rappresentante legale, amministratore unico, amministratore delegato, sindaco, liquidatore ecc .); inoltre, le condotte che integrano tali delitti sono tipizzate in tutti i loro elementi. Di conseguenza, non ricoprendo, di solito, il professionista alcuna di quelle determinate qualifiche e non mettendo egli stesso in atto – perlomeno materialmente – quelle condotte espressamente previste dalla legge, si potrebbe arrivare all'estrema- ed erronea- conclusione di ritenere che quest’ultimo sia sempre esente da responsabilità per le condotte di reato commesse dal proprio cliente. Invero, le norme sul concorso di reato consentono di punire altresì soggetti terzi che commettano condotte atipiche poste in un rapporto di “ efficacia causale ” rispetto alla commissione del reato. Conseguentemente, la Suprema Corte ha ribadito il principio, in realtà già consolidato, che ben può sussistere una siffatta responsabilità penale, a titolo di concorso, in capo al commercialista, rispetto al reato commesso dal proprio cliente, precisando che è a tal fine sufficiente il c.d. “ dolo eventuale ”, ossia la mera prospettazione ed accettazione – da parte del professionista – del rischio che l’attività svolta nell’interesse del cliente-contribuente possa essere finalizzata alla commissione del reato tributario. Quanto detto fin ora non deve, comunque, portare all'eccesso opposto, ovvero quello di ritenere che il professionista, variamente inteso, abbia una posizione di garanzia rispetto ai delitti commessi dal proprio cliente, in virtù della quale possa essere chiamato a rispondere per non aver controllato o non aver dissuaso condotte illecite proprie del contribuente. Invero, la giurisprudenza ha tentato di fissare dei criteri quanto più possibile obbiettivi per definire i labili confini fra l’attività professionale lecita e non penalmente rilevante, e quella che, invece, oltrepassi i limiti della legalità, mettendo in campo competenze tecniche a favore della commissione di reati. La Suprema Corte, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, ha stabilito che il giudice di merito, chiamato a decidere in ordine alla partecipazione del professionista al reato del contribuente, dovrà affrontare principalmente due questioni: 1) quella del “ contributo causale ” apportato dalla condotta del professionista alla realizzazione del fatto tipico, valutando se, in assenza di quel contributo, il reato non si sarebbe verificato o comunque avrebbe avuto minor probabilità di riuscita; 2) quella della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo richiesto della norma, anche nella forma del c.d. dolo eventuale. Il contributo penalmente rilevante, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza, è quello che agevoli il reato o rafforzi il proposito delittuoso. Esso può manifestarsi sotto forma sia di concorso morale (è il caso, ad esempio, di consulenze che sfocino nella istigazione, nell’agevolazione, nell’ideazione o nella programmazione del reato), sia di concorso materiale. Anche in quest’ultima ipotesi – chiariscono i giudici di legittimità nella sentenza sopra menzionata – può essere penalmente rilevante anche una condotta diversa da quella tipica prevista nella fattispecie delittuosa, “ fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata ”. Nella fattispecie oggetto della sentenza in questione, l’efficienza causale del contributo del professionista rispetto alla commissione del reato appariva piuttosto evidente, in quanto ricavabile da diverse circostanze obbiettive, tra cui: 1) la predisposizione da parte dello stesso della documentazione contraffatta destinata a supportare le fittizie appostazioni contabili nelle relative dichiarazioni fiscali; 2) la sua attiva partecipazione nelle vicende societarie; 3) la accessibilità da parte dello stesso al sistema informatico della società per ottenere report contabili; 4) il suo ruolo di consulente fiscale della Società contribuente e di tutte le società facenti capo alla stessa, alcune delle quali avevano anche sede presso il suo studio; 5) una serie di intercettazioni da cui emergeva la sua preoccupazione per alcuni controlli da parte della Guardia di Finanza, nonché la sua decisa volontà di prodigarsi per la “ sistemazione documentale ” di vistose irregolarità contabili. Per quanto attiene, invece, all’ elemento soggettivo che, nella fattispecie, è quello del dolo specifico da individuarsi, ai sensi dell’art. 2, D. Lgs. 74/2000, nel “ fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ”, pare vi sia, nel caso in esame, una certa sovrapposizione fra gli elementi da cui emerge il contributo fattuale e quelli da cui emerge la consapevolezza e l’accettazione da parte del professionista delle specifiche finalità criminali del contribuente. Ciò, invero, è del tutto ragionevole, alla luce del significativo coinvolgimento del consulente fiscale nella preparazione materiale del reato, dal quale è agevole ricavare il dolo senza la necessità di una motivazione particolarmente rafforzata, come quella che, d’altro canto, si esigerebbe nel caso di concorso morale o comunque di un apporto minore sotto il profilo materiale. È evidente, poi, che la configurabilità del reato anche in caso di dolo meramente eventuale, rende, da un lato, maggiormente possibile l’integrazione del delitto tributario a titolo di concorso, dall’altro, meno pregnante l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. È, comunque, doveroso precisare che il caso qui affrontato pare connotato da una particolare evidenza della prova e, come si è detto, da una partecipazione attiva alla realizzazione del reato nella sua fase preparatoria. Ma, certamente, l’assistenza tecnica dei professionisti ai propri clienti contribuenti non ha sempre tali caratteri di concretezza e materialità, risolvendosi spesso in mera attività di consulenza e pareristica. In questi casi, in cui è profilabile in astratto un c.d. concorso morale, l’analisi dell’elemento soggettivo dovrà essere più rigorosa, dovendo il giudice valutare se il professionista abbia agito con neutralità o, diversamente, abbia avuto un ruolo di ideazione e programmazione, o, comunque, di istigazione o agevolazione del delitto. Avv. Massimo Baldi Pergami Belluzzi

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