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Avvocato Massimo Schieppati a Parabiago

Massimo Schieppati

Avvocato civilista e d'impresa

Informazioni generali

Sono Massimo Schieppati e svolgo la professione di avvocato in proprio da ormai 20 anni. Il mio studio si occupa di diritto civile e, in particolare, di recupero crediti, diritto societario, materia condominiale, contrattualistica, diritto del lavoro, locazione e famiglia. Gli appuntamenti si tengono, a seconda delle esigenze del cliente, presso il mio studio o la sua sede. Tra i miei clienti seguo società con le quali collaboro da diversi anni e con le quali sono state concordate procedure di gestione adeguate alle loro esigenze. Utilizzo fluentemente la lingua inglese, parlata e scritta.

Esperienza


Recupero crediti

Occupandomi di aziende anche per il recupero dei microcrediti, lo Studio segue con attenzione ogni singola pratica utilizzando modalità di organizzazione e gestione che risultano ottimizzate per consentire il miglior rapporto possibile tra utilità e spesa. Ho una struttura organizzata in modo da permettere una particolare rapidità e una buona percentuale di successo nello svolgere questa attività e nel fornire costanti report dettagliati in base alle esigenze del cliente. A richiesta vengono anche concordate possibili convenzioni con clienti che dovessero manifestare l'esigenza di recuperare più crediti anche di modesto importo.


Diritto commerciale e societario

Seguo prevalentemente realtà societarie (PMI) e ho collaborato per diversi anni a stretto contatto con uno studio di commercialisti con i quali abbiamo condiviso numerose casistiche che mi hanno permesso di sviluppare ulteriormente le mie conoscenze in materia.


Diritto condominiale

Mi occupo da ormai diversi anni di diritto condominiale sia per quanto attiene al recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi, sia per tutta la fase di supporto e affiancamento degli amministratori nelle quotidiane esigenze e attraverso un costante aggiornamento della materia. In presenza di condomini con particolari problematiche lo Studio è disponibile a presenziare alle assemblee di condominio e a valutare con l'amministratore le migliori condizioni possibili per una reciproca soddisfazione.


Altre categorie

Risarcimento danni, Diritto civile, Diritto del lavoro, Licenziamento, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Investimenti, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli anziani, Privacy e GDPR, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Pubblicazione legale

Come attuare lo smart working

Pubblicato su IUSTLAB

Lo smart working è disciplinato dalla legge n. 81/2017 grazie alla quale è possibile modificare le modalità di esercizio della propria attività lavorativa e, pertanto, dell’esecuzione del rapporto di lavoro come indicato nel contratto nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti correlati all’attività lavorativa svolta. Pertanto, ogni modifica rilevante inerente il contratto di assunzione deve rivestire la forma di un accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente i quali, solo in questo modo, possono modificare di comune accordo quanto stabilito in precedenza nel contratto di assunzione permettendo così al lavoratore di operare in luoghi e orari diversi da quelli stabiliti. Questa necessità non riguarda solo i rapporti tra le parti direttamente interessate ma anche e soprattutto la tutela di tutti gli aspetti correlati al cambiamento come, in particolare, le coperture assicurative INAIL in caso di infortunio sul lavoro. Infatti solo la determinazione dell’esatto luogo di lavoro e la determinazione precisa dei relativi orari permette al dipendente in smart working di ottenere le medesime tutele assicurative che avrebbe qualora lavorasse presso l’originaria sede di destinazione. E’ pertanto necessario procedere con una richiesta ufficiale di smart working da parte del dipendente e che il datore di lavoro deve espressamente accettare. Il tutto anche a tutela di quei lavoratori che posseggono figli con le condizioni di disabilità contemplate nell’articolo 3, comma 3 della L. 104/1992 e a quelle lavoratrici che si trovano nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità ex. Art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001 paragrafo IV lettera A e che hanno diritto alle priorità di legge. La normativa prevede anche la possibilità di svolgere lo smart working anche in modalità combinata alternando così la sede aziendale con gli altri luoghi autorizzati. La modifica delle condizioni contrattuali di lavoro avviene attraverso l’integrazione dell’accordo di smart working, intervenuto a seguito dell’accettazione ufficiale da parte del datore di lavoro, predisponendo pertanto, oltre al contratto di lavoro originario, la richiesta di smart working con le relative specifiche e modalità concordate, l’accordo integrativo sottoscritto e la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Pubblicazione legale

L'uso delle parti comuni nel Condominio

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L'uso degli spazi condominiali comuni è regolato dalla legge italiana attraverso il Codice Civile e il Regolamento di Condominio. In particolare, il Codice Civile stabilisce che gli spazi condominiali comuni devono essere utilizzati in modo da non arrecare pregiudizio al godimento degli altri condomini e da rispettare le norme di sicurezza e igiene. Inoltre, ogni condomino ha il dovere di contribuire alle spese necessarie per la manutenzione e la conservazione degli spazi comuni. Il Regolamento di Condominio, invece, è un documento redatto dagli stessi condomini che regola in dettaglio l'uso degli spazi comuni e le modalità di gestione e manutenzione degli stessi. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea condominiale e depositato presso il competente ufficio del registro immobiliare. Il Regolamento di Condominio può disciplinare, ad esempio, l'orario di utilizzo degli spazi comuni, le modalità di accesso ai parcheggi e alle aree verdi, le regole per l'utilizzo degli ascensori e delle scale, e così via. In caso di violazione delle norme stabilite dal Codice Civile o dal Regolamento di Condominio, ogni condomino ha il diritto di richiedere al giudice la cessazione del comportamento illecito e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Pubblicazione legale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza – D.Lvo n. 14/2019 - Nuova riforma del Diritto Fallimentare

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Il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata a causa dell’attuale emergenza COVID-19 prevede una serie di novità che in questo articolo verranno riassunte e in seguito meglio specificate affinché ogni impresa possa comprenderne a fondo la portata e adeguarsi di conseguenza con l’ausilio dei propri professionisti di riferimento. 1) Obbligo di dotarsi di sistemi in grado di rilevare i segnali di crisi di impresa: viene quindi previsto l’utilizzo di sistemi che permettano un adeguato controllo di gestione dei flussi di cassa che permetta di rilevare per tempo eventuali segni di crisi e di impostare un’accurata strategia che riporti in equilibrio la situazione economico-finanziario-patrimoniale dell’azienda intervenendo pertanto prima che questi segnali determinino una situazione a volte irreversibile. 2) Obbligo di nominare un organo di controllo o revisore: se la società è a responsabilità limitata o cooperativa e se negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti ha superato uno dei tre successivi limiti: 1 - totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 2 milioni di euro, 2 - ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiori di 2 milioni di euro; 3 - dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 10 unità. 3) Procedura di allerta: qualora l’imprenditore non dovesse riuscire a riportare l’azienda in equilibrio è prevista una procedura di allerta interna attivata dall’imprenditore (evitando sanzioni) o dal collegio sindacale (col rischio di sanzioni per non essere intervenuti per tempo) o esterna quanto attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente di riscossione quando le posizioni debitorie superano certi livelli. 4) Procedura di composizione della crisi: è gestita da un collegio di tre esperti nominati dall’ OCRI (Organismo di Composizione della crisi d’Impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio e col compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS o Agente per la riscossione) o anche direttamente dall’imprenditore in crisi e gestire la situazione di crisi cercando in breve tempo di risolvere lo squilibrio finanziario . 5) Misure premiali per l’imprenditore che abbia agito tempestivamente: gli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza, secondo l’art. 25 del Codice, hanno diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi d’impresa sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti. 6) Benefici di natura penale: in caso di bancarotta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare lo stato di crisi d’impresa, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti. In pratica l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure previste al fine di scongiurare la crisi d’impresa, avendo causato in tal modo solo danni di piccola entità

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Via Sant'ambrogio 4
Parabiago (MI)