Concordato Preventivo / Contratti in corso di esecuzione (art. 169 bis L.F.)
CONTRATTI IN CORSO, ISTANZA DI SOSPENSIONE E SCIOGLIMENTO: NECESSITA’ DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRAENTE IN BONIS
di Massimo Tucci, avvocato.
CORTE D’APPELLO MILANO – SEZ. IV – 8 AGOSTO 2013 (decreto).
Il legislatore non ha disciplinato, in ipotesi di esercizio della facoltà in capo al debitore di scioglimento o sospensione dei contratti in corso, se il relativo procedimento sia vincolato al rispetto del contraddittorio. La Corte ha ritenuto prevalere tale principio costituzionale e garantire la necessaria partecipazione del contraente in bonis.
IL CASO.
La pronuncia affronta la disciplina di cui all’art. 169 bis L.F. che consente al debitore di proporre istanza per la sospensione o lo scioglimento di tutti i contratti in corso di esecuzione, salve le ipotesi di cui all’ultimo comma della citata norma, da parte del Tribunale o, dopo l’ammissione, da parte del Giudice Delegato.
La Corte D’Appello di Milano è stata investita del reclamo ex art. 26 L.F. che un Istituto di Credito ha proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Varese ha autorizzato, ex art. 169 bis L.F., la sospensione – a seguito d’istanza di scioglimento della società proponente la domanda di concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161, co. 6° L.F – dei contratti di apertura di credito in essere con la Banca reclamante.
La Corte ha statuito la necessaria la presenza del contraente in bonis, senza distinzione tra istanza di scioglimento e istanza di sospensione.
Questa la soluzione ormai prevalente.
Fonte: Il fallimentarista
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