Avvocato Matteo Dellapina a Borgo Val di Taro

Matteo Dellapina

Avvocato Tributarista & Civilista | Avvocato in Parma, Genova e Milano


Informazioni generali

Matteo Dellapina, Avvocato Tributarista e Civilista. Presta la propria assistenza legale, nel settore del diritto civile, sia in campo giudiziale che stragiudiziale, fornendo pareri e consulenze, sia a privati e sia a società. Quanto al diritto tributario, si occupa di fiscalità diretta e indiretta (IVA, accise e dogane) in ambito nazionale, europeo ed internazionale. E' autore di pubblicazioni in quotidiani nazionali e riviste scientifiche.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Opera con particolare riguardo sia alle società di capitali (SPA, SRL) ed a quelle di persone (SNC, SAS) che operano nel contesto nazionale ed internazionale ed anche nel settore del web. Ha assistito le società sia in campo giudiziale, affiancandole per la difesa in giudizio ed anche a livello stragiudiziale, redigendo pareri e consulenze. Vengono inoltre curate con estrema dedizione le questioni societarie, anche nel ramo fiscale e tributario.


Fallimento e proc. concorsuali

Assiste le società nelle fasi delle procedure fallimentari e concorsuali in generale, curandone le problematiche relative agli aspetti legali-societari e fiscali. L'assistenza è rivolta sia alle società che accedono alle procedure, sia nella fase antecedente che in quella in corso di procedura, e sia alle società che partecipano (solitamente in qualità di creditori) alle procedure concorsuali. Nell'ultimo periodo ha curato l'aspetto fiscale-fallimentare/concorsuale in quanto sta avendo un ruolo ed un'importanza nodale nel panorama nazionale


Diritto civile

Il focus principale è concentrato nel settore della contrattualistica (compravendita, appalto, somministrazione, etc. ...), assistendo i propri clienti sia in ambito giudiziale presso le Corti dislocate su tutto il territorio nazionale e sia redigendo pareri e consulenze. Altri settori del diritto civile


Altre categorie:

Diritto tributario, Contratti, Diritto penale, Eredità e successioni, Fusioni e acquisizioni, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto di famiglia, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto amministrativo, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Privacy e GDPR, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Per le società di comodo l’impossibilità di conseguire il reddito minimo va valutata in termini non assoluti

IL FISCO - IPSOA

In tema di societa` di comodo, l’impossibilita` per l’impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione, di cui all’art. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724/1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensı`elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attivita` produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali, ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo d’imposta.

Pubblicazione legale

Esclusa l’esterovestizione se la societa` estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine

IL FISCO - IPSOA

Ai fini della individuazione della residenza fiscale delle societa` ed enti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, e`assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attivita` amministra- tive, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l’ac- centramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli af- fari e dell’impulso dell’attivita` dell’ente. Di conseguenza e` esclusa l’esterovestizione societaria se la societa` estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine.

Pubblicazione legale

Gruppo Iva, la Corte di giustizia delinea la figura della società madre

MODULO 24 IVA Sole 24 Ore

Per la Corte di Giustizia può essere designato quale soggetto passivo unico ai fini Iva, non tanto il gruppo Iva, bensì la società madre, a condizione che, da un lato, dimostri di poter imporre la propria volontà nei confronti delle altre società e, dall’altro, che tale designazione non comporti un rischio di perdite fiscali. In ogni caso la costituzione del gruppo non potrà essere subordinata né alla condizione che la società madre disponga della maggioranza dei diritti di voto presso l’altra impresa e neppure che ci sia una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima.

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Lo studio

Matteo Dellapina
Viale Vittorio Bottego 15
Borgo Val di Taro (PR)

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